Categoria: Cassazione penale
Visite: 11676

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22379 - Attività di produzione di lampadine e tubi fluorescenti e patologie asbesto-correlate


Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 17/04/2015



Fatto


La Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, che aveva riconosciuto S.L. e S.F. , colpevoli dei reati di lesioni colpose ed omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica ivi indicati, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti del primo per i reati di cui al capo E ed F ( omicidio colposo nei confronti di C.F. e di A.M., lavoratori riscontrati affetti da adenocarcinoma polmonare) e nei confronti del secondo per il reato di cui al capo F), in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta per i residui reati B bis e D1 nei confronti di S.L.; B bis per S.F. (omicidio colposo nei confronti di M.G. e S.G., deceduti per mesotelioma pleurico, quest'ultimo addebitato esclusivamente al S.L.) rispettivamente, in anni due di reclusione per S.L. ed in anni uno mesi cinque di reclusione per S.F., con i benefici di legge per entrambi gli imputati e la nuova quantificazione delle provvisionali.
I reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna erano stati contestati al S.L. ed allo S.F. nella qualità di direttori degli stabilimenti della società Philips spa, poi Philips Lighting srl, sito in Omissis, esercente l'attività di produzione di lampadine e tubi fluorescenti, rispettivamente dal 1972 all'agosto 1980, dal settembre 1980 all'aprile 1984.
Trattasi del reato di omicidio colposo aggravato nei confronti del lavoratore M.G. deceduto il 27.2.2009 per mesotelioma pleurico, dipendente presso la predetta società dal 1961 al 1992, contestato ad entrambi gli imputati, e del reato di omicidio colposo aggravato nei confronti della lavoratrice S.G., deceduta il 31.10.2007, anch'ella per mesotelioma, che aveva svolto l'attività presso lo stabilimento di Omissis dal 1973 al 1992.
La pronuncia di prescrizione è intervenuta con riferimento ai reati di omicidio colposo nei confronti di C.F., deceduto per adenocarcinoma polmonare il 18.3.2005, che aveva lavorato presso lo stabilimento di Omissis dal 1960 al 1981 ( da cui è stato assolto già in primo grado S.F. ) e nei confronti di A.M., deceduto il 6.8.2005 per adenocarcinoma polmonare, il quale aveva lavorato alle dipendenze della società dal 1962 al 1985.
In particolare, la Corte territoriale è partita dalla premessa in fatto secondo la quale è incontestato che i quattro lavoratori con riferimento ai quali erano stati contestati i reati di omicidio colposo avevano lavorato per un lungo periodo in entrambi gli stabilimenti PHILIPS di Omissis e che erano deceduti per malattie, per così dire, "firmate" dall'amianto.
Ciò premesso, dopo aver ricostruito le singole posizioni delle vittime, ha affrontato innanzitutto le doglianze degli appellanti attinenti alle valutazioni in ordine al periodo in cui i consulenti del PM hanno ritenuto essersi completato il processo di induzione della malattia.
La Corte territoriale, basandosi sulla esistenza della diagnosi certa del mesotelioma maligno della pleura, diagnosticato nel 2004 ad entrambi i lavorator S.G. e M.G., ha condiviso l'opinione del primo giudice che, in conformità alle conclusioni dei periti, partendo dal dato comunemente accettato nella comunità scientifica che l'asbesto è nei confronti del mesotelioma un cancerogeno completo, cioè dotato di azione sia iniziante che promuovente e dalla circostanza che entrambi i lavoratori erano stati esposti alla contaminazione ubiquitaria da amianto accertata dai consulenti sussistente negli stabilimenti Philips di Omissis sino alla seconda metà degli anni 80, ha ritenuto la fondatezza della impostazione accusatoria basata sulla posizione di garanzia ricoperta dagli imputati in quel periodo,nella qualità di direttori degli stabilimenti Philips.
I giudici di merito hanno anche affrontato la delicata questione emersa nel corso del dibattimento di primo grado a causa della divergenza di opinioni tra i consulenti di parte ed i consulenti del PM sulla dose dipendenza del tumore polmonare e del mesotelioma, che aveva indotto il primo giudice a disporre perizia collegiale per verificare le soluzioni più accreditabili sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, applicando tali soluzioni all'ambiente di lavoro ed alle patologie considerate nei capi di imputazione.
La sentenza impugnata, affrontando la questione del nesso causale, in conformità al primo giudice ed alle conclusioni del consulente del PM, ha ritenuto di aderire alla tesi scientifica della "dose dipendenza" o " multistadio" secondo cui le patologie tumorali (sia il carcinoma polmonare che il mesotelioma pleurico) devono considerarsi dose correlate, nel senso che il loro sviluppo appare condizionato dalla quantità di sostanza cancerogena inalata dal soggetto.
Sul punto è stato evidenziato, anche attraverso il richiamo alla sentenza di questa Corte, Sezione IV, 24 maggio 2012, n. 33311, Ramacciotti ed altri, che, in base alla più aggiornata letteratura scientifica in materia ed ai risultati delle elaborazioni dei dati sui quali si fondano gli studi epidemiologici aventi ad oggetto il mesotelioma, sussiste una relazione di proporzionalità con la dose cumulativa e l'incidenza del mesotelioma e non vi sono elementi di contraddittorietà in grado di invalidare tali rilevazioni.
Risulta, pertanto, coerente con le formulazioni della relazione dose- risposta ( tra esposizione ad amianto ed incidenza/rischio di mesotelioma) l'assenza di una dose soglia al di sotto della quale l'inalazione di fibre di amianto non produce effetti nocivi sull'organismo.
Con riferimento alle esposizioni recenti, il giudice di appello, condividendo integralmente le valutazioni del primo giudice, in conformità alle conclusioni del consulente del PM, ritenute dotate di maggiore credibilità scientifica rispetto a quelle rassegnate dal collegio peritale, ha affermato la rilevanza delle esposizioni recenti, nel senso che la dose successiva ( a quella di innesco) comporta un più rapido tasso di sviluppo della malattia in misura proporzionale all'entità dell'esposizione stessa.
Quanto alla valutazione compiuta sul punto dai periti in sede collegiale, che avevano ritenuto di ridotta entità la rilevanza delle esposizioni recenti, la Corte di appello ha rimarcato che tale conclusione era stata indotta dalle fuorvianti valutazioni di uno dei periti in merito ai livelli di contaminazione da amianto dello stabilimento di Omissis 2, contrastanti con gli accertamenti compiuti, dai quali era emerso che anche in quello stabilimento non erano state apportate cautele di portata tale ( quali, ad esempio, l'installazione di impianti di aspirazione localizzata, l'utilizzo effettivo di mascherine...) in grado di ridurre drasticamente per i lavoratori esposti il rischio di inalazione di polveri contenenti le fibre di amianto.
Con riferimento alla morte dei lavoratori, esaminata in relazione a ciascuno di essi l'eventuale configurabilità di una ipotesi alterativa, quale causa del decesso, è stato affermato che la protratta esposizione lavorativa ad amianto era da stimarsi assolutamente preponderante rispetto ad eventuali ulteriori fonti di rischio e tale da determinare l'accelerazione del processo cancerogenetico con manifestazione del tumore più precocemente di quanto sarebbe potuto accadere se non si fosse verificata.
In conclusione, i giudici di merito hanno ritenuto che le malattie che hanno cagionato il decesso dei lavoratori fossero riconducibili alla prolungata esposizione lavorativa di questi alla inalazione di polveri di amianto presso gli stabilimenti della Philips e che di tali morti fossero responsabili gli imputati che, nella posizione di garanzia dagli stessi rivestita in quel periodo, avevano l'obbligo di adottare le norme cautelari elaborate per tutelare la salute dei lavoratori e prevenire qualsiasi danno agli stessi derivanti dalla produzione di polveri nello svolgimento del lavoro, essendo tali norme finalizzate anche alla prevenzione di malattie ignote al momento della loro elaborazione.
Prima di passare alla definizione del trattamento sanzionatorio, la Corte di merito affrontava la questione di legittimità costituzionale, già sollevata nel corso della discussione all'esito del giudizio di primo grado, anche con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza correlato al duplice innalzamento dei limiti edittali della pena previsti per il reato di cui all'art. 589 c.p., sui quali il legislatore è intervenuto con la legge 21.2.2006 n. 102 ( che ha innalzato da cinque a sei anni il limite superiore previsto dal secondo comma in materia di infortuni sul lavoro) e con il d.Lvo 23.5.2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24.7.2008 n. 125, che ha innalzato di un anno il minimo edittale, portandolo a 2, e di un ulteriore anno il massimo edittale, portandolo a 7 anni, per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p.
La difesa ha sostenuto che il sistema creato dal vigente art. 2 c.p., con specifico riferimento ai reati di evento, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3,Cost., nella parte in cui la determinazione del tempus commissi delieti viene individuata nel momento della verificazione dell'evento e non in quello nel quale è stata posta in essere la condotta che lo ha cagionato, così dando vita, per l'ipotesi di inasprimento del trattamento sanzionatorio nel periodo compreso tra condotta ed evento, all'applicazione retroattiva della disposizione di legge più sfavorevole.
Sul punto la Corte di merito, partendo dalla premessa che nel sistema vigente i reati di evento si perfezionano con il verificarsi dell'evento stesso, ha affermato che correttamente nella fattispecie il trattamento sanzionatorio era stato determinato facendo riferimento ai limiti edittali previsti per il reato de quo all'epoca in cui lo stesso si era perfezionato, coincidente con la data in cui si erano verificati i decessi delle persone offese.
In questo senso è stato evidenziato che nei casi di decessi correlati all'insorgenza di malattie professionali, in cui l'exitus S.F. si determina a distanza di tempo, rispetto al periodo in cui si sono verificate le condizioni per la sua insorgenza in ambito lavorativo, non è prospettabile l'applicazione retroattiva di una legge più sfavorevole ma l'applicazione della legge vigente al momento della consumazione del reato, che coincide con la morte della persona offesa.
La questione è stata, pertanto, ritenuta manifestamente infondata, non ravvisandosi violazioni degli artt. 3 e 27, comma 3. Cost., in quanto gli imputati hanno subito lo stesso trattamento di tutti coloro che sono stati giudicati colpevoli del reato de quo e sono stati condannati alla pena prevista per il reato all'epoca in cui esso si è consumato con la morte delle persone offese.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con il medesimo ricorso.
Con il primo motivo, in via preliminare, reiterano la questione di legittimità costituzionale sollevata davanti ad entrambi i giudici di merito, rilevando la contraddittorietà della motivazione, laddove il primo giudice aveva affermato che quanto proposto dalla difesa sarebbe stato rispondente ad una esigenza di giustizia sostanziale ma non era rilevante nel caso in esame in cui nella determinazione del trattamento sanzionatorio si sarebbe fatto scrupolo di parametrare la sanzione in modo da renderla compatibile sia con l'una sia con l'altra delle leggi succedutesi nel tempo, attraverso l'adozione di una pena compresa tra i minimi e i massimi sia dell'uno che dell'altra e comunque più vicina ai minimi di quella già vigente al momento della condotta.
Si sottolinea, altresì, che l'eccezione era stata formulata non in relazione alla disposizione novellata in quanto tale ma alla mancanza di disposizione di coordinamento con le condotte preesistenti alla novella, che raccordasse la condotta con l'evento.
Con il secondo motivo si dolgono innanzitutto della mancata rinnovazione, quantomeno parziale, del dibattimento sotto due profili: l'omesso completamento della perizia collegiale alla luce della documentazione prodotta in sede di gravame , in quanto disponibile solo nell'ultima parte del 2013, attestante che circa il 20% delle patologie asbesto-correlate, con particolare riferimento ai carcinoma polmonari, ha origine extra lavorative, rendendo così opportuno una nuova valutazione nella prospettiva di una possibile quantificazione tra il tumore al polmone e l'ambiente; l'omessa riaudizione di uno dei periti collegiali, il prof. C., per il quale i verosimili livelli di inquinamento nelle officine Philips non avrebbero potuto avere alcun effetto causale circa l'insorgenza e l'accelerazione del processo patologico.
Sotto altro profilo lamentano che la sentenza impugnata, in adesione alla tesi del consulente del PM, con riferimento alla causalità individuale, aveva ritenuto sufficiente per la conferma della condanna la constatazione che l'amianto aveva aumentato il rischio di ammalarsi, in contrasto con i principi dettati dalla sentenza Franzese, che richiede un accertamento rigoroso sulla relazione causale individuale, condotto alla luce degli elementi concreti del fatto,attraverso l'esclusione di spiegazioni alternative, solo così passando dalla probabilità statistica espressa dalla legge di copertura alla probabilità logica.
L'approfondito accertamento della causalità individuale era tanto più necessario nel caso in esame in cui l'esposizione a rischio per il fattore asbesto fu sostanzialmente modesta in conseguenza del tipo di impiego del materiale operato presso i reparti di Omissis 2, costituendo lo stesso solo un componente dei dispositivi accessori allo scopo di impedire la dispersione dell'energia termica. La dispersione delle particelle fibrose era pertanto solo occasionale in quanto collegata all'usura dei predetti dispositivi o alle operazioni di adattamento e modifica dei pezzi per adattarli alle necessità contingenti.
Si sostiene, pertanto, che nel caso di specie, come rilevato da uno dei periti, non era dato sapere se vi fosse un rischio reale e mancavano concrete circostanze idonee a superare l'incertezza circa l'epoca di insorgenza della malattia e circa l'effettiva incidenza su di essa delle esposizioni al fattore di rischio nel periodo in cui gli imputati avevano rivestito una posizione di garanzia.

Diritto


I ricorsi sono infondati.
In via preliminare va esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, già disattesa in sede di merito.
In disparte il rilievo che la pena applicata non risulta illegale perché è comunque ricompresa nei limiti edittali prevista dalla norma,da ritenere applicabile, va comunque osservato la correttezza della decisione del giudice di merito che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, evidenziando che per il trattamento sanzionatorio doveva comunque aversi riguardo a quello vigente al momento della consumazione del reato: cioè al momento dell'evento lesivo.
Non vi è quindi ragione di evocare l'articolo 2, comma 4, c.p., per il rilievo assorbente che questo fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
E' cioè rispetto al momento della consumazione del reato che potrebbe porsi una questione di applicazione di una normativa in ipotesi più favorevole che sia sopravvenuta.
Quindi è al momento della consumazione che bisogna avere riguardo alla normativa applicabile e rispetto a tale momento può in ipotesi porsi una questione di applicazione di normativa sopravvenuta.
Ciò che qui deve escludersi, con conseguente manifesta infondatezza in fatto della questione di costituzionalità.
Sul punto, possono rinvenirsi anche puntuali richiami nella giurisprudenza di questa Corte.
E' utile, esemplificando, la sentenza della Sezione I, 11 maggio 2006, Caffo, rv. 234284) che, in occasione della trasformazione da contravvenzione in delitto ad opera della legge n. 155 del 2005 della violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, ha ritenuto applicabile la novella nell'ipotesi di frequentazione abituale di pregiudicati anche quando solo uno degli episodi integranti l'abitualità della condotta si era verificato dopo l'entrata in vigore della legge meno favorevole. Nel caso in questione la Suprema Corte ha appunto ritenuto non operante la regola di cui al comma 4 dell'art. 2 c.p. sulla base dell'osservazione che il reato si sarebbe consumato nella vigenza della legge posteriore, poiché proprio l'ultimo comportamento materiale, segnando la cessazione dell'abitualità della condotta, avrebbe per l'appunto determinato l'effettiva consumazione del reato.
Utili riferimenti possono ricavarsi dalla disciplina degli atti persecutori, previsti e puniti dall'articolo 612 bis c.p., introdotto con il decreto legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009: non è dubitabile la configurabilità del reato quanto uno degli eventi alternativi che integrano la fattispecie [cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita: cfr. anche Sezione V, 22 giugno 2010, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. D.G.; nonché, Sezione V, 19 maggio 2011, L] si sia verificato nella vigenza della norma incriminatrice, pur se la condotta materiale di minaccia e/o di molestia si sia svolta integralmente prima dell'entrata in vigore di tale norma incriminatrice.
Passando agli altri motivi del ricorso, quanto alla mancata rinnovazione, almeno parziale del dibattimento, attraverso la nuova escussione in dibattimento di uno dei periti collegiali e l'integrazione della perizia collegiale, nei termini sopra indicati, la censura difensiva non corrisponde all'argomentata motivazione sul punto e non tiene evidentemente conto dei limiti dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Sulla mancata riaudizione di uno dei periti collegiali, va premesso, in fatto, che il prof. C., distinguendo la situazione ambientale presente nei due stabilimenti, aveva affermato che in quello di Omissis 2, considerata la modernità degli impianti e la presenza di un sistema di ventilazione ambientale, non era verosimilmente ipotizzabile l'esistenza di una contaminazione ambientale rilevante ed ubiquitaria dello stabilimento.
La Corte territoriale, richiamando la sentenza del primo giudice,ha innanzitutto posto in evidenza la sussistenza di un errore nella metodologia adottata dal perito ( l'utilizzo di valori presenti nella letteratura scientifica osservati in attività che non utilizzavano l'amianto come materia prima), che aveva portato ad una sottostima dei valori effettivi di esposizione nello stabilimento di Omissis 2 e, contemporaneamente, ad una sopravvalutazione dell'ammodernamento degli impianti, che ne avevano condizionato le conclusioni. Nello stesso senso è stato rimarcato l'errore grossolano commesso dal perito nel valorizzare la presenza di impianti di ventilazione a pavimento i quali, soffiando verso l'alto creano un ricircolo dell'aria che, ben lungi da determinare un abbattimento dei livelli di polverosità (come avrebbero potuto fare gli impianti di aspirazione localizzata, non presenti in nessuno degli stabilimenti di Omissis), diffonde nell'ambiente le particelle di amianto contenute nella polvere, con l'effetto di aumentare le micidiali fibre e, conseguentemente, di innalzare i livelli di esposizione ad esse dei lavoratori addetti.
Richiamando, poi, ulteriori elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, i giudici di appello hanno valorizzato l'ulteriore dato della utilizzazione di apparecchi ad aria compressa per effettuare le pulizie, che contribuiva a mantenere rilevante ed ubiquitaria la contaminazione ambientale, ed il contenuto del parere prodotto dalla parte civile INAIL sulla valutazione dell'esposizione ad amianto in caso di utilizzo di indumenti di protezione contro il calore, come quelli adottati dai lavoratori degli stabilimenti Philips.
La sentenza si è, altresì, soffermata sull'asserita lesione della dialettica processuale e del diritto di difesa, eccepita con l'atto di appello in ordine alle modalità di discussione in dibattimento della perizia, escludendo, attraverso una scrupolosa ricapitolazione delle "tappe" durante le quali si era proceduto alla discussione dell'elaborato peritale, la violazione del contraddittorio tra gli esperti e del diritto di difesa.
In questa prospettiva è stato evidenziato che la discussione della perizia collegiale è stata svolta nel corso delle udienze ivi indicate e che quando i periti non si erano presentati al dibattimento fissato per l'esame dei consulenti di parte, si era proceduto, allo scopo di non pregiudicare l'economia e la celerità del processo, all'audizione del consulente del PM, le cui osservazioni sull' elaborato peritale erano state trascritte ed il materiale, oggetto della sua esposizione, contenuto in una chiavetta USB, consegnata dallo stesso, era stato riprodotto su un CD ed inserito nel fascicolo messo a disposizione di tutte le parti.
A dimostrazione della insussistenza della lesione del contraddittorio, è stato, infine, rimarcato che all'udienza del 4.5.2011 i tre periti collegiali avevano dato atto di aver preso atto della predetta documentazione relativa alle osservazioni del dott. M. e che tale esposizione era stata di interesse ai fini della loro relazione.
Quanto alla richiesta di integrazione della perizia collegiale, alla luce di recenti pubblicazioni scientifiche sulla origine extra lavorativa delle malattie asbesto correlate va, innanzitutto, evidenziato il fatto che dalla sentenza non emerge tale richiesta.
In ogni caso, le doglianze si palesano infondate, innanzitutto, perché si risolvono in censure di merito afferenti la valutazione operata dal giudice di merito delle risultanze della perizia tecnica di ufficio, che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dalla Corte di appello,come sopra esposta, appare logica e ampiamente articolata.
Va in proposito ricordato, innanzitutto, che per assunto pacifico, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi in primo grado, onde la rinnovazione ex articolo 603, comma 1, c.p.p. è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Tale condizione, legittimante (rectius, imponente) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si verifica quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza ( va da ultimo, Sezione VI, 13 gennaio 2015, Leoni, rv. 262620).
Anzi, in questa prospettiva, derivandone la coerente conseguenza che, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (tra le altre, Sezione VI, 13 dicembre 2013, Coppola, rv. 259983).
Qui, il giudicante ha fornito adeguata giustificazione del mancato esercizio del potere di rinnovazione, non apprezzandosi quella situazione di incertezza ai fini del decidere che, sola, lo avrebbe consentito (anzi, addirittura imposto).
Passando alla trattazione dell'altro profilo di doglianza, va rilevato che le censure proposte concentrano i rilievi esclusivamente sulla carenza di motivazione in merito all'affermato nesso di causalità tra l'esposizione dei lavoratori all'amianto e gli eventi lesivi oggetto di contestazione ( mesotelioma pleurico ed adenoma polmonare).
La sentenza ha, invece, ricostruito con meticolosa attenzione gli elementi in grado di supportare il necessario nesso eziologico tra la morte dei lavoratori e I' esposizione lavorativa, rispettando il principio più volte richiamato da questa Corte, secondo il quale per potere addebitare l'evento dannoso [qui la morte dei lavoratori sulla base della ipotizzata esposizione lavorativa] al titolare della posizione di garanzia, prima ancora di poter articolare un giudizio sui profili di colpa, occorre che la dinamica del sinistro possa essere ricostruita con certezza.
Ciò che nella fattispecie in esame è stato puntualmente fatto confermando l'ipotesi accusatoria ed escludendo la coesistenza di un'alternativa ipotesi eziologica, idonea ad escludere gli addebiti di responsabilità, in quanto conducente ad una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli accadimenti, che appunto giustifica l'adozione della pronuncia assolutoria (Sezione IV, 15 dicembre 2010, Proc. gen. App. Firenze ed altri in proc. Lenzi).
La Corte di merito ha, innanzitutto, esaminato la questione dell'affidabilità delle diagnosi delle malattie che hanno provocato il decesso delle persone offese ed ha verificato il possibile intervento di fattori di rischio alternativi all'amianto, escludendo, per ciascuna di esse, in concreto, la sussistenza di eventuali ulteriori fonti oncogene.
La sentenza ha, poi, affrontato, il tema, discusso anche in ambito scientifico, afferente l'individuazione delle dosi di amianto eziologicamente rilevanti nell'insorgenza e nello sviluppo delle patologie asbesto-correlate.
La Corte territoriale, condividendo le conclusioni del primo giudice, fondate sulle perizia del consulente del PM, ha affermato l'esistenza di una precisa relazione tra l'entità della esposizione ad amianto e l'incidenza di mesotelioma.
Sul punto sono state riportate per esteso le conclusioni del citato perito secondo il quale gli studi epidemiologici hanno fornito evidenze inconfutabili del fatto che la relazione dose risposta è un dato fortemente acquisito nella comunità scientifica, espresso anche attraverso una formula matematica, essendo stato dimostrato che l'incidenza di mesotelioma aumenta con il trascorrere del tempo dall'inizio dell'esposizione ma l'intensità o livello di esposizione determina quanto di incidenza si riesca a raggiungere in un certo arco di tempo.
Il che significa che dosi maggiori comportano una maggiore occorrenza di eventi a parità di tempo trascorso dall'inizio della esposizione oppure analogamente comportano che la stessa occorrenza di eventi si verifichi precocemente rispetto al tempo trascorso dall'inizio della esposizione.
E' stato evidenziato,inoltre, in conformità a quanto rilevato dal consulente del PM, che risulta coerente con le formulazioni della relazione dose risposta ( tra esposizione ad amianto ed incidenza/ rischio di mesotelioma maligno) l'assenza di una dose soglia priva di rischio ( una dose al di sotto della quale vi sia assenza di effetto).
Tali conclusioni sono state poste a confronto, oltre che con quelle dei consulenti di parte, con la perizia collegiale disposta dal giudice di primo grado, i cui risultati sono stato dialetticamente discussi nel corso del processo di primo grado.
Il fulcro del dibattito, riportato scrupolosamente nella sentenza, è stato incentrato principalmente sulla rilevanza causale delle dosi successive a quelle di innesco.
I periti collegiali, anche alla luce dei singoli casi, oggetto del presente procedimento, hanno affermato la irrilevanza delle esposizioni successive e/o recenti, sostenendo che le esposizioni aggiuntive più recenti, soprattutto se di ridotta entità, non giocano un ruolo di rilievo nel determinare incrementi di rischio e ciò anche in rapporto alla biopersistenza delle fibre di amianto nell'organismo, dove possono rimanere attive e presenti per numerosi anni. Secondo tale teoria, l'incidenza di mesotelioma è direttamente proporzionale alla dose, ma è proporzionale alla latenza elevata al quadrato o al cubo, e, pertanto, il fattore chiave per il mesotelioma sarebbe la latenza, non la dose, con la conseguenza che solo le esposizioni iniziali sono importanti, mentre quella successive non hanno rilevanza.
Prima di esaminare la validità scientifica di tale teoria, rispetto a quella fatta propria del consulente del PM, i giudici di appello hanno esaminato le situazioni particolari di ciascun lavoratore, confutando la tesi sopra esposta sul rilievo che era partita dall'erroneo presupposto della sovrapponibilità delle diverse vicende in esame, ognuna caratterizzata, invece, da variabili individuali idonee a determinare differenze anche sensibili sulla prognosi, ivi dettagliatamente spiegate.
E' stata, poi, disattesa la validità scientifica di tale teoria, alle luce delle dichiarazioni rese dal consulente del PM, il quale ha sottolineato che la intensità, durata e dose cumulativa ( prodotto di intensità e durata) rappresentano l'esposizione ad amianto mentre la latenza non rappresenta l'esposizione ma il trascorrere della vita per gli esposti, lo scorrere del tempo, prima che si manifestino e possano essere percepiti i sintomi che portano alla diagnosi della malattia.
Il ruolo della latenza è, pertanto, di agire come "peso" applicato ai periodi esposizione: in altri termini, questo " peso" va considerato come proporzione di tempo libero da malattia che viene perduto a causa di quella particolare fase di esposizione (ad, esempio, gli ultimi dieci anni) da ogni soggetto che sviluppa il mesotelioma.
I giudici di merito hanno, pertanto, motivatamente accolto la teoria che fa leva sulla legge scientifica nota come "modello multistadio della cancerogenesi", secondo cui la formazione del cancro è un'evoluzione a più stadi, la cui progressione è favorita dalle successive esposizioni al fattore cancerogeno: con la conseguenza che l'aumento della dose di amianto inalata, è in grado di accorciare la latenza della malattia e di aggravare gli effetti della stessa. Pertanto, secondo la teoria multistadio, il tumore polmonare rappresenta una patologia "dose-correlata", ossia il cui sviluppo, in termini di rapidità e gravità, è condizionato dalla quantità di fattore cancerogeno inalato. Ciò consente di ritenere che, a prescindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive devono essere considerate concause poiché abbreviano la latenza e dunque anticipano l'insorgenza della malattia o l'aggravano, con l'effetto pratico che i titolari della posizione di garanzia, tenuti cioè a proteggere i lavoratori esposti all'inalazione delle fibre di amianto, indipendentemente dal momento di assunzione della posizione di garanzia e dalla durata della loro carica (purché operativa durante il periodo di esposizione all'amianto dei lavoratori ammalatisi e poi deceduti), possono essere ritenuti responsabili, sull'assunto che la loro condotta omissiva colposa avrebbe ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente.
Ciò premesso la motivazione non si palesa manifestamente illogica né presenta vuoti motivazionali.
Questa Corte, in più occasioni, nel caso delle morti derivanti da malattie correlate all'esposizione dell'amianto, ha posto in evidenza le difficoltà a livello probatorio sulla sussistenza del nesso causale che deve intercorrere tra il fatto dannoso ed il pregiudizio subito dal lavoratore ed ha affermato che lo stesso va dimostrato in giudizio in modo diretto e specifico per ogni singolo caso (v. Sezione IV, 10 giugno 2010 n. 38991, Quaglieri ed altri, 17 settembre 2010 n. 43786, Cozzini ed altri e, da ultimo, 21 novembre 2014, n. 11128/15, Lemetti ed altri).
Nel caso di esposizione all'amianto esiste, infatti, la dimostrazione in termini generali dell'effettiva pericolosità della sostanza ( che manca per esempio, con riferimento ad altre sostanze) ed il problema riguarda solo l'accertamento del nesso causale nel caso specifico, laddove tanti lavoratori sono "legati" solo da una questione comune, per essere stati esposti all'amianto, ma per il resto, ognuno presenta, percorsi di vita e di esperienza diversi.
Nei casi, come questi, di provata pericolosità è chiaro che le prove scientifiche possono fornire solo le premesse per inferenze indirette relative ai singoli casi particolari.
Si tratta di un settore in cui il problema della prova scientifica è esploso con particolare evidenza.
E quando, come nel caso in esame, le teorie scientifiche di spiegazione causale siano antagoniste tra di loro, non è consentito al giudice defilarsi con un "non liquet", ma è suo compito dare conto, con la motivazione, della legge scientifica che ritiene più convincente ed idonea o meno a spiegare l'efficacia causale di una determinata condotta, tenendo conto sempre di tre parametri di valutazione:
a)il ragionamento epistemologico deve essere ancorato ad una preventiva dialettica tra le varie opinioni;
b)il giudice non crea la legge, ma la rileva;
c)il riconoscimento del legame causale deve essere affermato al di là di ogni ragionevole dubbio.
Come emerge da quanto sopra esposto, la Corte territoriale si è attenuta strettamente a tali principi, approfondendo, nel contraddittorio tra i periti, il delicato tema del nesso causale.
Su questo sfondo di carattere generale va esaminata la censura proposta con il ricorso con la quale si sostiene l'insussistenza di un rischio da reale da contaminazione e la mancanza di concrete circostanze idonee a superare l'incertezza circa l'epoca di insorgenza della malattia e circa l'effettiva incidenza su di essa delle esposizioni al fattore di rischio nel periodo in cui gli imputati avevano rivestito una posizione di garanzia.
L'esame di tale censura impone alcune considerazioni di carattere preliminare.
Non può essere posto in dubbio che la prova del nesso di causalità tra la condotta e l'evento deve fondarsi, oltre che sulla presenza di una legge scientifica, anche sul criterio della probabilità logica.
Il che vuol dire che, pur in assenza di un coefficiente statistico prossimo alla certezza, facendo appello al ragionamento inferenziale in tema di prova indiziaria di cui all'art. 192,comma 2, c.p.p., oltre che alla regola generale in tema di valutazione della prova, il legame causale potrà essere accertato con riferimento a criteri di elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di meccanismi eziologici alternativi.
In sostanza, in presenza di conoscenze scientifiche induttive generalizzanti che consentono di affermare la frequenza dell'evento in presenza di determinate condizioni, solo in modo percentualmente probabilistico, il ragionamento causale potrà essere sorretto da argomenti logici (probabilità logica), valutando l'assenza di operatività di fattori causali alternativi. Si può desumere da ciò che, sebbene la legge scientifica di copertura non sia l'unica spiegazione della causalità, la sua presenza deve però sempre essere riscontrata, in quanto la spiegazione causale generalizzante è strumento per addivenire all'accertamento della verità oltre ogni ragionevole dubbio.
In non pochi casi la legge scientifica trova fondamento in un vero e proprio "sapere scientifico" che è uno strumento al servizio del giudice e veicolato nel processo attraverso l'opera dei periti e dei consulenti.
E quando la ricerca della legge di copertura, nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, deve attingere al "sapere scientifico", la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti.
Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione.
In effetti, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sezione IV, 20 aprile 2010, Bonsignore).
In definitiva, può ritenersi che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, che è chiamato ad esprimere un giudizio critico sulle valutazioni compiute nel processo, attraverso la motivazione della sentenza.
Così definito il ruolo del giudice di merito nell'ammissione e nella valutazione della prova scientifica, appare opportuno chiarire i limiti del controllo di legittimità.
La questione della attendibilità delle generalizzazioni scientifiche e del metodo della loro applicazione attiene alla sfera del fatto.
Ne consegue che il giudizio della Cassazione non riguarda l'affidabilità della legge scientifica, ma la razionalità, la logicità dell'itinerario compiuto dal giudice di merito nell'apprezzare la validità del sapere scientifico e nell'utilizzarlo nell'inferenza fattuale.
Quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato perché vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta comunque al giudice di merito prescegliere quella da preferire.
La Corte di cassazione, rispetto a tale apprezzamento, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia spiegata in modo razionale e logico.
Ne consegue che alla Corte di cassazione, chiamata a giudicare dell'apprezzamento sviluppato in motivazione dal giudice di merito sulla prova scientifica e sulla teoria scientifica che ha inteso privilegiare, non compete certamente stabilire se tale teoria sia esatta e condivisibile: la Corte, infatti, non ha la competenza o la qualificazione per stabilire se la legge scientifica utilizzata sia affidabile o no, mentre può e deve limitare il proprio vaglio alla spiegazione razionale fornita in proposito dal giudice [in termini, Sezione IV, 30 settembre 2008, parte civile Rizza ed altri in proc. Codega ed altri].
Il controllo che la S. C. è chiamata ad esercitare attiene, pertanto, alla razionalità delle valutazioni che il giudice deve esprimere, in quanto la Corte di cassazione, come sopra evidenziato, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate.
Venendo al caso in esame, appare opportuno precisare a chiare lettere che non spetta al giudice di legittimità dire una parola definitiva sulla eziologia delle patologie da esposizione all'amianto.
Tutte le decisioni intervenute sul tema, a ben vedere, vanno allora apprezzate tenendo conto dei sopra precisati confini del sindacato di legittimità, che è limitato a verificare la congruità della spiegazione "eziologica" fornita dal giudice di merito, al quale solo compete "scegliere" la tesi scientifica da privilegiare.
Nessuna di queste decisioni, quindi, può essere intesa come affermativa di una presa di posizione "di merito" sul meccanismo eziologico di insorgenza della malattia dipendente dall'esposizione dell'amianto, giacché trattasi di pronunce che si sono limitate a condividere o meno il ragionamento logico seguito dal giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dei titolari della posizione di garanzia e, a tal fine, a recepire l'una o l'altra tesi sulla insorgenza della malattia con particolare riferimento alla dimostrabilità della rilevanza eziologica dell'effetto acceleratore dell'esposizione protratta all'amianto [cfr., oltre alle sentenze di epoca più recente, sopra citate, v.tra le altre, Sezione IV, 11 luglio 2002, Macola ed altro; Sezione IV, 15 maggio 2003, Eva; Sezione IV, 22 novembre 2007, Biasotti ed altri; Sezione IV, 11 aprile 2008, Mascarin ed altri].
Da questo consolidato orientamento si è discostata, come sostenuto da autorevole dottrina, rimanendo però isolata, proprio la sentenza citata dalla Corte di appello, Sezione IV , 24 maggio 2012, Ramacciotti ed altri, che, sembra aver operato una scelta di campo a proposito della inattendibilità della ed. trigger dose, contrapposta alla validità di quella che indica il mesotelioma come patologia dose-dipendente.
Ed è proprio alla luce di tali principi che può affermarsi che Corte di merito ha fornito un'adeguata motivazione in relazione all'accertamento del legame causale tra le condotte omissive degli imputati ed i decessi per mesotelioma pleurico ed adenoma polmonare.
Il problema della prova scientifica assume precipua rilevanza nei processi come questo in esame, in cui l'accertamento del fatto non può essere articolato sulla base del sapere diffuso, perché vi sono tesi in conflitto o si è in presenza di problemi causali nuovi, laddove si fa riferimento alla contrastata tesi della dose dipendenza ed a quella della rilevanza delle esposizioni al fattore oncogeno "successive" e/o recenti.
E' noto, infatti, che il problema dell'effetto acceleratore si scompone in due sottoproblemi in relazione all'attribuzione del fatto ad imputati che hanno agito in tempi diversi: l'accelerazione dei processi di iniziazione; l'abbreviazione dei periodi di latenza tra l'iniziazione e la formazione della prima cellula patologica.
E'vero, come sostenuto dalla difesa, che non esiste una legge scientifica di carattere universale che consenta di definire con precisione e con sicura affidabilità i meccanismi causali del mesotelioma e che confermi l'effetto acceleratore delle ulteriori esposizioni, ma non è possibile ritenere che l'utilizzazione di una legge scientifica imponga che essa abbia riconoscimento unanime.
Le stesse Sezioni unite con la sentenza 25 gennaio 2005 , n.9163, Raso hanno avuto modo di affermare che le acquisizioni scientifiche cui è possibile attingere nel processo penale sono quelle più generalmente accolte e più condivise, non potendosi pretendere l'unanimità alla luce della diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità del sapere scientifico.
Ciò che rileva, nei processi come quello in esame, caratterizzati dalla mancanza di una legge a carattere universale, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in conformità agli insegnamenti delle Sezioni unite, 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, è che non vi siano altri decorsi causali in grado di spiegare il fatto.
E' possibile, infatti, anche in tale ipotesi superare nell'ambito del giudizio concreto la probabilità statistica per giungere ad un giudizio di certezza, espresso in termini di credibilità razionale.
L'itinerario argomentativo va quindi rapportato alla peculiarità del caso, laddove devono essere evidenziate le contingenze del caso concreto.
E tale itinerario è stata compiutamente seguito nella sentenza impugnata, che, prima si è soffermata sull'affidabilità delle diagnosi di mesotelioma pleurico ed adenocarcinoma polmonare e poi, proseguendo nel percorso argomentativo, ha escluso, caso per caso, la possibile sussistenza di cause alternative all'amianto- ivi compreso il fumo da sigaretta, che aveva interessato per un periodo limitato due dei lavoratori- in grado di spiegare l'insorgenza delle patologie delle persone offese.
Solo esaurita tale fase, i giudici di appello hanno concentrato la loro attenzione sul discusso problema della individuazione delle dosi di amianto eziologicamente rilevanti nell'insorgenza e nello sviluppo delle patologie asbesto correlate e su quello, ancora più controverso, dal punto di vista scientifico, relativo alla rilevanza causale delle esposizioni successive a quelle di innesco.
Sotto il primo profilo ( individuazione delle dosi di amianto etiologicamente rilevanti nella insorgenza e nello sviluppo delle patologia asbesto correlate), la Corte di merito ha, innanzitutto, motivatamente disatteso, nei termini sopra indicati, la conclusione dei periti circa l'irrilevanza, ai fini della induzione delle malattie asbesto correlate, dei periodi di esposizione intervenuti presso lo stabilimento Omissis 2.
Il giudice di appello ha poi valutato più affidabile, in quanto conforme alla più aggiornata letteratura scientifica in materia, e in grado di fornire concrete ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente il caso concreto, la tesi esposta dal consulente del PM, secondo il quale gli studi epidemiologici hanno fornito evidenze inconfutabili del fatto che la relazione dose risposta è un dato fortemente acquisito nella comunità scientifica, essendo stato dimostrato che dosi maggiori comportano una maggiore occorrenza di eventi a parità di tempo trascorso dall'inizio della esposizione oppure analogamente comportano che la stessa occorrenza di eventi si verifichi precocemente rispetto al tempo trascorso dall'inizio della esposizione.
E' stato evidenziato,inoltre, in conformità a quanto rilevato dal consulente del PM, che risulta coerente con le formulazioni della relazione dose risposta ( tra esposizione ad amianto ed incidenza/ rischio di mesotelioma maligno) l'assenza di una dose soglia priva di rischio ( una dose al di sotto della quale vi sia assenza di effetto).
La Corte di appello, ha ritenuto, pertanto, che la tesi del tumore dose correlato, se non costituisce una legge universale, è in ogni caso un sapere scientifico probabilistico idoneo a far ritenere provato con elevato grado di credibilità razionale la necessaria correlazione tra il periodo di esposizione all'amianto e gli effetti nocivi dai quali deriva l'insorgere di affezioni tumorali accelerate proprio dalla protrazione all'esposizione.
In conseguenza, se gli imputati avessero adottato le opportune misure di prevenzione avrebbero ridotto l'esposizione e quindi accresciuto la durata del periodo di latenza, così ritardando l'esito letale.
Sotto il secondo profilo ( rilevanza delle esposizioni successive a quelle di innesco), il giudice di appello, premesso che l'amianto è un cancerogeno completo, capace di influenzare sia le fasi precoci sia le fasi tardive del processo di cancerogenesi, ha, innanzitutto, operato una distinzione tra tumore polmonare e mesotelioma- sulla quale non sono state registrate divergenze tra gli esperti- evidenziando che nel primo caso il ruolo dell'amianto sembra preminente nelle fasi più tardive e comunque intermedie (l'aumento del rischio si incrementa con l'età alla prima esposizione e si ha una diminuzione del rischio dopo la cessazione dell'esposizione), nel mesotelioma, viceversa, sarebbe prevalente l'indicazione del ruolo dell'amianto nelle fasi precoci (l'eccesso di rischio è, infatti, indipendente dall'età a cui inizia l'esposizione ed è in funzione principalmente dal tempo trascorso dall'inizio di essa).
Con riferimento alle esposizioni recenti, tema su cui si è manifestato un vivace dibattito scientifico, con divergenti conclusioni tra gli esperti, il giudice di appello, condividendo integralmente le valutazioni del primo giudice, in conformità alle conclusioni del consulente del PM, ritenute dotate di maggiore credibilità scientifica rispetto a quelle rassegnate dal collegio peritale, ha affermato la rilevanza delle esposizioni recenti, nel senso che la dose successiva ( a quella di innesco) comporta un più rapido tasso di sviluppo della malattia in misura proporzionale all'entità dell'esposizione stessa.
Ed è stato compiutamente criticata la conclusione dei periti secondo la quale " il tempo dall'inizio dell'esposizione è l'elemento chiave nel tempo di manifestazione del rischio di mesotelioma da asbesto", essendo stata ritenuta maggiormente affidabile, in quanto sostenuta da copiosa letteratura scientifica da dati tratti da studi epidemiologici, la tesi sostenuta dal perito del PM,secondo la quale sussiste una relazione di proporzionalità tra la dose cumulativa e la mortalità e/o incidenza del mesotelioma, e sul fatto che non vi sono elementi di contraddittorietà in grado di invalidare tali rilevazioni.
E proprio facendo applicazione dei principi sopra esposti in tema di valutazione della prova scientifica da parte del giudice di merito che è immediatamente apprezzabile la logicità e la congruità della sentenza in esame, che ha proceduto ad un'attenta disamina della perizia il cui esito si andava a disattendere, esprimendo il proprio convincimento in modo logico ed argomentato, riscontrato da argomentazioni fattuali compatibili logicamente con la soluzione adottata.
Il giudicante, pertanto, attenendosi ai principi sopra indicati, ben lungi dall'appiattirsi in maniera acritica di fronte al contrapposto scenario del sapere scientifico, ha mostrato di aver valutato dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti, così correttamente facendo uso della legge scientifica e giustificando logicamente la propria scelta decisoria.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL per questo giudizio di cassazione, spese che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2015