Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale
Data firma: 31 luglio/1 settembre 2008
Validità: 31.07.2008 - 31.07.2012
Parti: Unione generale dei commercianti della provincia Palermo, Confesercenti provinciale Palermo e Uiltucs-Uil Palermo, Fisascat-Cisl Palermo
Settori: Commercio, Palermo
Fonte:UIL Trapani

Sommario:

 Preambolo
Sfera di applicazione
Premessa
Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Mercato del lavoro
Art. 3 Certificazione dei contratti
Art. 4 Apprendistato
Durata
 Formazione aziendale
Art. 5 Diritto di precedenza
Art. 6 Quote EBPT
Art. 7 Quote di assistenza contrattuale
Art. 8 Orari commerciali e calendario deroghe annuali
Art. 9 Lavoro domenicale e festivo
Art. 10 Elemento provinciale
Art. 11 Norme finali e durata

Accordo integrativo territoriale della provincia di Palermo terziario distribuzione e servizio

Il giorno 31 luglio 2008 e nella successiva giornata del 1 settembre 2008 presso la sede dell’Unione generale dei commercianti della provincia di Palermo tra l’Unione generale dei commercianti della provincia di Palermo [...], la Confesercenti provinciale di Palermo e la Uiltucs Uil di Palermo [...], la Fisascat Cisl di Palermo [...]

Visto
• i vigenti CCNL, sottoscritti dalle parti in epigrafe indicate, per i dipendenti delle aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;
• gli attuali assetti contrattuali e il protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione del 23/07/1993;
• l’accordo provinciale del 21/03/2001;
• il verbale di incontro del 14/11/2001;
• l’accordo provinciale del 09/01/2002;
• l’accordo provinciale del 13/03/2002;
• gli accordi provinciali in materia di contratti di inserimento del 07/10/2004;
• l’accordo regionale del 15/10/2004;

Stipulano
Il presente contratto integrativo territoriale per le aziende e per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, valido per tutto il territorio provinciale di Palermo.

Sfera di applicazione
Le parti convengono che il presente contratto integrativo, stipulato ai sensi delle previsioni di cui ai CCNL, Confcommercio e Confesercenti, disciplina in maniera unitaria su tutto il territorio provinciale di Palermo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi compresa la vendita per corrispondenza e il commercio elettronico, appartenenti ai settori merciologici e categorie, individuate nella sfera di applicazione dei CCNL di riferimento (allegati A + B). L’accordo inoltre prende spunto e risulta coerente e funzionale alle previsioni di legge, agli accordi vigenti e segnatamente:
• alle previsioni di cui all’art. 10 della legge 30/2003 nonché dell’art. 1 c. 1175 l. 296/06;
• alle previsioni di cui al d.lgs. n. 276/2003;
• alle previsioni di cui alla legge del 24/12/2007 n. 247;
• alle previsioni di cui all’art. 23 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008;
[...]
Su tutto il territorio provinciale sono tenuti al rispetto della corresponsione dei contributi, di cui sopra, tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritti tra Confcommercio, Confesercenti e Uiltucs e Fisascat, nonché al rispetto del presente accordo integrativo, e di tutti gli accordi stipulati fra le stesse parti, risultando le normative contrattuali richiamate inscindibili.
[...]

Premesso che
• le parti condividono le analisi congiuntamente realizzate sulla condizione del tessuto economico e produttivo della città di Palermo e della sua provincia e della sua fragilità, condividendo altresì la necessità di dotarsi di progetti e di strumenti atti a sostenere le parti che rispettivamente rappresentano;
• le parti sono orientate ad assumere tutte quelle conseguenti iniziative idonee alla emersione e regolarizzazione del lavoro, anche con azioni mirate contro la concorrenza sleale e la non applicazione delle norme contrattuali nei settori rappresentati;
...
• le parti si impegnano a realizzare tutti quegli accordi che, anche attraverso l’individuazione di quegli strumenti idonei, possono agevolare il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
• le parti intendono promuovere:
...
- la corretta applicazione dei CCNL di riferimento e degli accordi integrativi;
- le iniziative a favore della legalità, con particolare riferimento alla lotta al racket e alle estorsioni;
- la formazione permanente degli addetti;
- implementare l’utilizzo degli strumenti bilaterali, per gli aspetti delle controversie sia individuali che collettive, attraverso la già attivata commissione paritetica di conciliazione;
...

Art. 1 Relazioni sindacali
Di norma, al fine di migliorare le relazioni sindacali già presenti sul territorio provinciale, le parti concordano di incontrarsi almeno una volta l’anno per realizzare un confronto complessivo sui temi di maggiore rilevanza del settore.
Di norma l’incontro si realizzerà nei primi tre mesi di ogni anno di calendario e i temi che verranno affrontati riguarderanno:
• la situazione economica della provincia di Palermo, con particolare riferimento al terziario, ovvero ai settori facenti parti la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti;
• prospettive di sviluppo sul territorio - nuove aperture -;
• il mercato del lavoro (part-time, contratti a termine, contratti di inserimento, diritti di precedenza, eventuali forme di flessibilità), con particolare riferimento anche alle tematiche della regolarizzazione ed emersione;
• l’utilizzo degli impianti, gli orari di apertura e le deroghe previste dalle normative vigenti;
• la interlocuzione con gli enti locali sulle materie di competenza delle parti;
• la sicurezza sui luoghi di lavoro;
• le pari opportunità.
Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto integrativo ed i temi sopra evidenziati potranno essere implementati con altre argomentazioni di interesse delle stesse.
Le parti concordano altresì che di norma annualmente verrà realizzata un’iniziativa pubblica sullo stato del settore, le cui modalità di realizzazione saranno concordate nel corso dell’incontro annuale prima richiamato.

Art. 2 Mercato del lavoro
Le parti, al fine di agevolare l’accesso al mercato del lavoro e comunque di fornire elementi utili e più rispondenti alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, concordano quanto di seguito:
• rapporti a tempo parziale
• contratto di inserimento
I datori di lavoro, in regola con l’applicazione delle norme contrattuali, che assumano lavoratori con contratto di inserimento, ai sensi degli art. 54 e seguenti del d.lgs. 276/03 nonché dei vigenti CCNL, del presente accordo e di quanto previsto da quello sottoscritto in data 07/10/2004 provvedono a darne comunicazione scritta alla specifica commissione dell’ente bilaterale al fine di ricevere gratuitamente la somministrazione della formazione teorica, ripartita fra l’apprendimento di nozioni, di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, nella misura minima prevista dagli accordi interconfederali e dall’accordo provinciale del 7/10/2004. L’ente bilaterale potrà inoltre realizzare congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning
L’ente bilaterale ovvero la commissione certificherà le competenze acquisite attestanti l’effettiva esecuzione della formazione. Copia della stessa verrà fornita al datore di lavoro ed al lavoratore. Restano ferme tutte le altre previsioni previste dal richiamato accordo

Art. 4 Apprendistato
In ragione delle peculiari condizioni del territorio provinciale e della diffusione dei fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, le parti ai sensi dell’art. 49 comma 3 del decreto legislativo 276/2003, nonché considerato quanto previsto all’art. 23 comma 2 del d.l. 112/08 e dalle previsioni dei CCNL di categoria ed in particolare quanto previsto nella dichiarazione a verbale n. 2 inserita dopo l’art. 60 del CCNL di categoria convengono di disciplinare il rapporto di apprendistato professionalizzante su tutto il territorio provinciale per la durata del presente accordo sulla base dei seguenti principi:

Formazione aziendale
Fermo restando quanto previsto all’art. 49 commi 5 e 5 bis del d.lgs. 276/03 al fini di dare attuazione delle previsioni di cui al comma 5 ter (comma inserito dall’art. 23 c. 2 d.l. 112/08) le parti si impegnano a determinare entro tre mesi dalla firma del presente accordo i contenuti formativi, la durata, la modalità di erogazione della formazione, le modalità di certificazione del rapporto di lavoro e della formazione effettuata, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale, la determinazione di ulteriori profili professionali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal protocollo Isfol del 10/1/2002.
Ai fini della determinazione della definizione di formazione esclusivamente aziendale l’accordo da definire dovrà attenersi ai seguenti criteri:
Previsione di un monte ore di formazione formalmente verificabile di almeno 40 ore annue di natura trasversale per l’acquisizione di conoscenza lingua straniera e linguaggi informatici coerenti con il contesto lavorativo e le mansioni da svolgere.
Definizione dei requisiti di soggetto con capacità formativa e modalità di certificazione dei requisiti soggettivi posseduti in ordine a presenza di soggetto idoneo ad erogare formazione, presenza di locali idonei ai fini formativi e previsione del libretto formativo per la registrazione delle competenze anche con modalità di registrazione informatiche.
Definizione di procedure di certificazione del rapporto di apprendistato ai sensi dell’art. 75 e seguenti del d.lgs 276/03, nonché di attestazione di regolare svolgimento della formazione coerentemente al profilo professionale conseguito.
[...]
I datori di lavoro che vorranno accedere ai benefici ed alle procedure di certificazione dell’attività formativa per gli apprendisti di cui al presente accordo, dovranno essere in regola, con l’applicazione del CCNL e con gli accordi sottoscritti in sede provinciale.
Le parti si impegnano, anche al fine di garantire una omogeneità, a non sottoscrivere accordi aziendali. Le aziende, a fronte di particolare esigenze, potranno segnalare le stesse all’ente bilaterale del terziario di Palermo che nel quadro delle rideterminazioni prima evidenziate potranno valutare l’opportunità di una loro valorizzazione. Infine, valutata l’ipotesi che a livello regionale le parti possano dotarsi di uno specifico accordo sulla stessa materia, convengono che a fronte di tale evento conformeranno i contenuti di cui al presente testo alle eventuali nuove determinazioni in materia di apprendistato professionalizzante.

Art. 11 Norme finali e durata
Le parti concordano che per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si farà riferimento alle previsioni di cui ai CCNL, agli accordi precedentemente sottoscritti, facendo comunque salvi i trattamenti di miglior favore.
[...]