Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22797 - Caduta dall'alto e omissione di DPI


 

 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 16/04/2015

 

Fatto


B.S. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella di primo grado, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica, in danno del lavoratore A.D., assunto a tempo determinato ( fatto del 22.12.2008).
Per quanto interessa, è risultato accertato che il lavoratore deceduto era stato assunto dalla O. Edilizia di B.S. attraverso l'agenzia di lavoro " il Collocamento" di Busto Arsizio per la posa delle scossaline in lamiera per il convogliamento delle acque piovane ai vari pluviali di scarico, sul capannone di proprietà della Fe. italiano spa, concesso in locazione alla Omissis s.r.l.. L'appalto commesso dalla Fe. alla O. aveva ad oggetto la rimozione di lastre di eternit poste sulla copertura del capannone.
Quanto alla dinamica del sinistro, è stato accertato che, mentre l'A.D. si spostava sulla copertura del capannone, a causa del cedimento di una lastra, sprofondava, precipitando al suolo dall'altezza di otto metri, riportando lesioni che ne cagionarono la morte.
L' addebito era stato contestato al B.S. nella qualità di datore di lavoro sul rilievo che aveva omesso di dotare il lavoratore dei presidi antinfortunistici indispensabili previsti per i lavori in quota e di controllare il rigoroso utilizzo dei dispostivi di protezione, ciò provocando l'infortunio, in forza di caduta dall'alto.
Il giudice di primo grado assolveva il B.S. con la formula perché " il fatto non sussiste" rilevando la condotta anomala del lavoratore il quale si era recato -" non visto dagli altri" e " per ragioni non accertate"- in un'area che gli era preclusa (quella ove era in corso la rimozione delle lastre di eternit, per la quale erano previsti specifici presidi di sicurezza), a distanza di alcune campate da quella allo stesso assegnata per espletare i lavori di lattoneria per le scossaline, assicurata da parapetti e ritenuta non a rischio di sfondamento poiché il precedente intervento di rimozione dell'eternit era stato completato e non permaneva un rischio di stabilità.
La Corte di merito, invece, fondava la responsabilità dell'imputato, sulla posizione di garanzia, nella qualità di datore di lavoro della vittima e sulla violazione degli obblighi di dotare il lavoratore di tutti i presidi prevenzionali previsti per attività superiori a 2 metri di altezza, ivi comprese le funi di sicurezza ed i caschi, tenuto conto che le aree dove si svolgevano i diversi lavori ( quelli di rimozione delle lastre di eternit e quella di posa in opera delle scossaline) non erano delimitate ed erano liberamente percorribili.
La condotta del lavoratore non poteva ritenersi abnorme e tale da recidere il nesso con il comportamento omissivo del titolare della posizione di garanzia, essendo del tutto prevedibile lo spostamento degli operai e la possibilità di caduta nel vuoto, in quanto la zona di lavoro era priva di parapetti, come emergeva dalle fotografie in atti.
Il giudice riteneva inaccoglibile la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, perché l'imputato era gravato di precedente specifico, così dimostrando di non mettere in pratica una attentissima attività prevenzionale. Per gli stessi motivi, che non consentivano una prognosi favorevole, non venivano concessi i benefici di legge.
Con il ricorso si articolano quattro motivi.
Con il primo motivo, si censura il giudizio di responsabilità, sostenendo innanzitutto che la Corte di merito aveva omesso di dare rilevo alle dichiarazioni testimoniali rese da due operai dipendenti della O. edilizia, lavoranti entrambi sul tetto del capannone al momento dell'infortunio, secondo le quali del tutto imprevedibilmente l'A.D. si era spinto in quella zona del capannone, ove non c'era alcun lavoro di lattoneria da espletare. Si sostiene altresì il travisamento del fatto laddove la Corte di merito aveva affermato che la vittima non era dotata di fune di sicurezza, tralasciando così di considerare le dichiarazioni dei colleghi di lavoro dell'A.D., i quali avevano affermato che la vittima lavorava senza cinture perché nella zona interessata dal suo intervento non incombeva pericolo di caduta essendo protetta dalla presenza di un parapetto ed essendo stati posti in essere tavolati pedonabili con imbragature di sicurezza. Tale ultimo dato non poteva essere posto in dubbio da documentazione fotografica non intellegibile.
Con il secondo motivo si ribadisce l'abnormità della condotta da parte del lavoratore, richiamando sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, la quale aveva sottolineato che l'A.D. si era recato, in violazione delle disposizioni impartite, in un'area estranea al processo lavorativo cui era adibito, del tutto diverso da quello assegnato agli altri lavoratori. Si rimarca che la vittima era stata portata a conoscenza della sussistenza di un rischio di caduta gravante l'area dove lavoravano gli altri operai, assicurati a funi di sostegno e che le campate del tetto nelle quali lo stesso avrebbe dovuto operare, in quanto erano già stati compiuti gli interventi di rimozione dell'eternit, erano assicurate da parapetti e non sussisteva il rischio di sfondamento.
Con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione de 82, comma 2 e 523, comma 2, c.p.p laddove la Corte territoriale aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni a favore della parte civile in difetto di conclusioni scritte rassegnate in primo grado e nel giudizio di appello, che avevano determinato la revoca implicita della costituzione di parte civile.
Con il quarto motivo si duole del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sostenendo la violazione dell'art. 133 c.p., in quanto la Corte territoriale aveva fondato tali conclusioni sulla indimostrata gravità del comportamento del ricorrente, fondata su di un precedente specifico, già oggetto di sentenza di patteggiamento, senza tener conto che le modalità del fatto in primo grado avevano portato ad una sentenza di assoluzione e che, in ogni caso, era stato accertato un comportamento gravemente concausale del lavoratore.

Diritto


Il ricorso è infondato.
Il giudizio di responsabilità risulta argomentato sulla posizione di garanzia, nella qualità di datore di lavoro della vittima e sulla violazione degli obblighi di dotare il lavoratore di tutti i presidi prevenzionali previsti per attività superiori a 2 metri di altezza, ivi comprese le funi di sicurezza ed i caschi, tenuto conto che le aree dove si svolgevano i diversi lavori ( quelli di rimozione delle lastre di eternit e quella di posa in opera delle scossaline) non erano delimitate ed erano liberamente percorribili. E' stato, inoltre, evidenziato che il documento di valutazione dei rischi della O. Edilizia non contemplava neanche l'attività alla quale era stato adibito l'A.D..
Il ricorrente sofferma, invece, l'attenzione essenzialmente sul profilo della condotta abnorme del lavoratore, che, violando le prescrizioni impartite, si era recato in un'area estranea al processo lavorativo cui era adibito, diversa da quella in cui era stato chiamato, con un contratto a termine, a svolgere il suo lavoro, del tutto differente rispetto a quello assegnato agli altri lavoratori.
Con il primo motivo è stato dedotto un vizio di travisamento del fatto sul rilievo che il giudice di appello aveva affermato che la vittima non era dotata di fune di sicurezza, tralasciando così di considerare le dichiarazioni dei colleghi di lavoro dell'A.D., i quali avevano affermato che la vittima lavorava senza cinture perché nella zona interessata dal suo intervento non incombeva pericolo di caduta essendo protetta dalla presenza di un parapetto ed essendo stati posti in essere tavolati pedonabili con imbragature di sicurezza.
Sul punto va, innanzitutto, precisato che non è consentito dedurre in cassazione, anche dopo la riforma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità' di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
È invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Siffatto vizio , però, non sussiste nella fattispecie in esame atteso che - come lo stesso ricorso mette in luce - ciò di cui ci si duole è che il giudice non abbia dato il giusto rilievo alle dichiarazioni dei colleghi di lavoro dell'A.D., i quali avevano affermato che la vittima lavorava senza cinture perché nella zona interessata dal suo intervento non incombeva pericolo di caduta essendo protetta dalla presenza di un parapetto ed essendo stati posti in essere tavolati pedonabili con imbragature di sicurezza.
L'impostazione difensiva, fatta propria dal giudice di primo grado, non è condivisibile.
Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, il giudice di appello non ha smentito la ricostruzione dei fatti emergente dalle dichiarazioni dei lavoratori, presenti all'infortunio, ma ha fondato l'affermazione di responsabilità del B.S., sulla condotta omissiva dello stesso che, nella qualità di datore di lavoro, non si era attivato al fine di contenere il rischio di interferenza tra le diverse attività svolte nel cantiere. E' stato altresì evidenziato che nella redazione della valutazione dei rischi erano stati presi in considerazione esclusivamente i rischi connessi ai lavori di rimozione delle lastre di eternit.
In sostanza, il il B.S. non poteva limitarsi a richiedere al lavoratore impegnato nella posa in opera delle scossaline di non recarsi nella zona in cui gli altri lavoratori asportavano la copertura di eternit, ma doveva porre in essere concrete misure volte ad evitare l'interferenza dell'attività svolta dal primo con il lavoro svolto dagli altri, organizzando il lavoro all'interno del cantiere in modo da evitare tale pericolosa interferenza.
Era, pertanto, richiesto all'imputato, in nome della posizione di garanzia dallo stesso rivestita, di esercitare, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, una effettiva vigilanza sull'attività posta in essere all'interno del cantiere tale da garantire il lavoratore contro i rischi della sua stessa distrazione o imprudenza.
Tale valutazione è assolutamente condivisibile.
Esiste, infatti, in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinar utilizzati ma anche di adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità.
Non può andare, pertanto, esente da colpa l'imprenditore che, svolgendo la propria abituale attività in un luogo oggettivamente pericoloso, non ponga in essere ogni tipo di comportamento atto a contenere il rischio stesso.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito . Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento (v. da ultimo Sezione IV, 10 gennaio 2014, Zanaria, rv. 258619).
Mentre non rileva qui il tema della negligenza del lavoratore.
Basta ricordare, con riflessi qui di immediato rilievo, che, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, quanto meno in ragione del non utilizzo degli strumenti di protezione, forniti o meno) (cfr. Sezione IV, 25 marzo 2011, D'Acquisto).
Con l'ulteriore rilievo che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimento delle proprie mansioni (ciò che qui è parimenti non revocabile in dubbio) (Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altri).
Va soggiunto che la sentenza di condanna in secondo grado, per come motivata, ha rispettato il principio secondo cui, quando la sentenza di appello riforma in modo totale il giudizio assolutorio di primo grado, essa deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della sua decisione, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalle parti nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sezione IV, 17 gennaio 2014, Lo Turco).
Ma, soprattutto, ha rispettato l'altro principio, in forza del quale il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'articolo 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile. Pertanto, l'obbligo del giudice di procedere al nuovo esame dei testimoni, è subordinato a due presupposti: a) la decisività della prova testimoniale ai fini dell'affermazione di responsabilità; b) la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni, esclusa in primo grado (Sezione V, 7 maggio 2013, Russi).
Qui, come si è evidenziato, il diverso percorso logico-argomentativo che ha portato alla condanna, in riforma della primigenia decisione assolutoria, si è basato sia su una differente valorizzazione della posizione di garanzia del datore di lavoro sia sulla rivalutazione dei principi afferenti i limiti della rilevanza della condotta in ipotesi colposa del lavoratore per recidere il nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta colpevole del datore di lavoro e non su una "rilettura" delle deposizioni orali [in primis, rese dai lavoratori].
Infondata è la censura sulla determinazione assunta in punto di risarcimento del danno.
Vale il principio consolidato secondo il quale non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 c.p.p.), allorché la parte, come nel caso in esame, si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.
Infondata è anche la censura afferente il trattamento sanzionatorio.
E' sufficiente ricordare che, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'articolo 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato (Sezione IV, 15 luglio 2014, Lacchè)
L'applicazione di tali principi non consente l'accoglimento della doglianza, avendo il giudice motivato, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 133 c.p. valorizzando negativamente la mancanza di una qualsiasi condotta meritoria da parte del prevenuto, il quale, pur a fronte di altro grave infortunio accaduto solo tre mesi prima, che aveva portato ad una sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 590 c.p., non aveva posto in essere un'attenta attività di prevenzione.
Ciò vale anche in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale, incensurabilmente argomentato in ragione della valenza ostativa del precedente dell'imputato, alla luce del chiaro disposto normativo dell'articolo 164 c.p.
Non può essere questa Corte ha rinnovare il giudizio prognostico in tema di sospensione condizionale.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro 3.500,00 a favore di Omissis ed in euro 3.000,00 a favore di Omissis; oltre, per tutti, accessori come per legge. Così deciso in data 16 aprile 2015