Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti


IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA


Vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI), ed in particolare l’articolo 7;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, ed in particolare l’articolo 13 che, nell’ambito dei compiti di vigilanza assegnati alle Amministrazioni dello Stato, attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il potere di ordinare il ritiro dal mercato e porre il divieto di utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale di cui sia segnalata o accertata la potenziale pericolosità pur in presenza di un loro corretto utilizzo;
Vista la Decisione 2014/760/UE - n. C(2014) 7977 finale - del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 89/689/CEE, ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità tedesche che hanno vietato l’immissione sul mercato ed hanno stabilito il ritiro dal mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» prodotti da Kontex Textile Hitze - und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schomdorf (Germania), per il mancato rispetto dei punti 6.2 e 6.3 della norma armonizzata EN 1486:2007 e conseguentemente dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 3.6.1 e 3.6.2 dell’Allegato II alla direttiva 89/686/CEE;
Considerato che l’articolo 2 della suddetta Decisione individua gli Stati membri quali destinatari diretti dell’atto;
Tenuto conto che nella predetta Decisione si dà atto che è stato attivato il necessario contraddittorio con le parti interessate anche da parte della Commissione, e nel caso di specie con il fabbricante, che non ha fornito risposta all’invito a comunicare le sue osservazioni;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 e 4, della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa gli Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti del DPI in questione;
Considerato che il provvedimento di divieto tedesco e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che il suddetto DPI è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell’allegato II della direttiva 89/686/CEE:

“3.6.1. Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro il calore raggiante e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico incidente e da un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego.
Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere riflettente, esso deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella regione dell'infrarosso.
I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materie in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.
I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).
I materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l’azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso
In condizioni prevedibili d'impiego:
1) La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore accumulato per tutta la durata d'impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
2) I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione di liquidi o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.
Se dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate all'esterno dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore.
Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la funzione di protezione stabilita.
Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego.”;

Considerato che tali non conformità comportano, con riferimento all’uso degli indumenti anticalore in questione, il rischio grave del trasferimento di calore durante l’intervento antincendio ed espongono i vigili del fuoco al pericolo di ustioni letali o al rischio di bruciare vivi, per cui è necessario richiamare l’attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza ai fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

DECRETA:

Art. 1

1. è vietata l'immissione sul mercato degli indumenti anticalore Hitzeschutzanzug FW Typ 3 prodotti da Kontex Textile Hitze - und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schomdorf (Germania), e ne è disposto il ritiro ove già immessi sul mercato.
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi all’eventuale ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e, in particolare, l’articolo 13 e l’articolo 14.
3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell’esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l’importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 maggio 2015.

Il Direttore Generale
Gianfrancesco Vecchio


Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicato
Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» per vigili del fuoco.
G.U. 29 maggio 2015, n. 123

Con decreto direttoriale del 4 maggio 2015 è stato disposto, su prescrizione della Commissione europea adottata con decisione del 29 ottobre 2014, n. 2014/760/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 311/80 del 31 ottobre 2014, il ritiro dal mercato e di divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» per Vigili del fuoco.
Il provvedimento di divieto di ritiro dal mercato e di divieto di immissione sul mercato, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari