Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti


IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI), ed in particolare l’articolo 7;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, ed in particolare l’articolo 13 che, nell’ambito dei compiti di vigilanza assegnati alle Amministrazioni dello Stato, attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il potere di ordinare il ritiro dal mercato e porre il divieto di utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale di cui sia segnalata o accertata la potenziale pericolosità pur in presenza di un loro corretto utilizzo;
Vista la Decisione 2014/748/UE - n. C(2014) 7757 - del 28 ottobre 2014, con cui la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE, ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità tedesche che hanno vietato l’immissione sul mercato di cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSmS ad uso dei Vigili del fuoco, fabbricati da Dietrich&Co. GmbH, Rossauer Strasse 49, 09661 Rossau, OT Seifersbach (Germania) per il mancato rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 89/686/CEE, nonché del punto 4.2.1 della norma armonizzata EN 358:1999 e del requisito essenziale di salute e sicurezza 1.3.2 di cui all’Allegato II della medesima direttiva;
Considerato che, avendo il fabbricante intrapreso un’azione correttiva in conseguenza della quale a decorrere dall’inizio del 2013 la produzione si è conformata alla direttiva 89/686/CEE ed avendo lo stesso fabbricante effettuato un richiamo volontario dei cinturoni di sicurezza del tipo FHB per vigili del fuoco numeri di serie da 0439 a 0738, fabbricati nel 2011 e numeri di serie 0739 a 1078, fabbricati nel 2012, la Decisione della Commissione trova applicazione, come espresso nel suo articolo 2, con esclusivo riferimento ai prodotti fabbricati negli anni 2011 e 2012;
Considerato che 1’articolo 3 della suddetta Decisione individua gli Stati membri quali diretti destinatari dell’atto;
Tenuto conto che nella predetta Decisione che è stato attivato il necessario contraddittorio con le parti interessate anche da parte della Commissione, e nel caso di specie quelle del fabbricante, cui sono state richieste eventuali osservazioni e di cui sono state valutate le risposte fornite alle autorità tedesche;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 e 4, della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa gli Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti del DPI in questione;
Considerato che il provvedimento di divieto tedesco e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che il suddetto prodotto è risultato non conforme fra l’altro alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate Allegato II della direttiva 89/686/CEE:
“1.3.2. — 1.3.2. Leggerezza e solidità di costruzione
I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.
Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili.”;

Considerato che tali non conformità, con riferimento all’uso dei cinturoni di sicurezza in questione, comportano l’inadeguatezza dei DPI in questione a proteggere da pericoli mortali e da rischi gravi i vigili del fuoco, per cui è necessario richiamare l’attenzione del mercato affinché il predetto divieto, ove la situazione non sia già interamente superata dalle azioni correttive adottate dal fabbricante, trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

DECRETA:

Art. 1

1. E’ vietata, limitatamente a quelli fabbricati negli anni 2011 e 2012, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei cinturoni di sicurezza del tipo FHA, FHB e FSmS per Vigili del fuoco fabbricati da Dietrich&Co. GmbH, Rossauer Strasse 49°, 09661 Rossau, OT Seifersbach (Germania) e, ove già immessi sul mercato ed eventualmente non ancora ritirati, ne è disposto il ritiro.
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi all’eventuale ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e, in particolare, l’articolo 13 e l’articolo 14.
3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini dei coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell’esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l’importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 maggio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio


Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicato
Divieto di immissione sul mercato di cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB, FSmS per vigili del fuoco.
G.U. 29 maggio 2015, n. 123

Con decreto direttoriale del 4 maggio 2015 è stato disposto, su prescrizione della Commissione europea adottata con decisione del 28 ottobre 2014 n. 2014/748/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 309/35 del 30 ottobre 2014, il divieto di immissione sul mercato di cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB, FSmS per Vigili del fuoco.
Il provvedimento di divieto di immissione sul mercato, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari