Tipologia: Accordo
Data firma: 27 maggio 2015
Parti: Smi-Federazione Tessile e Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Tessili vari
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

Premessa
1. Definizione del campo di applicazione
2. Parte normativa - Inquadramento
3. Parte economica
A) Elemento retributivo nazionale
B) Importi per la contrattazione aziendale
C) Una tantum
D) Fase transitoria
4. Impegni delle parti
Allegato

Verbale di accordo sindacale
CCNL 4 febbraio 2014 per le imprese ed i lavoratori del settore tessile abbigliamento moda Integrazione per i comparti tessilivari / torcitura e filatura serica


Oggi, 27 maggio 2015, presso la sede di Smi - Federazione Tessile e Moda di Milano, tra Smi - Federazione Tessile e Moda e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil

Premesso che:
- dal 1° aprile 2015 è cessato il rapporto associativo tra la Federazione Tessilivari e Confindustria, che ha contestualmente assegnato a Smi la rappresentanza esclusiva delle aziende dei comparti Tessilivari e Torcitura e Filatura Serica;
- è volontà comune delle Parti quella di applicare alle aziende ed ai lavoratori di tutti i comparti del settore tessile abbigliamento moda un unico contratto collettivo nazionale di lavoro, individuato nel CCNL 4 febbraio 2014, sottoscritto da Smi, Femca-Filctem-Uiltec;
- è, quindi, volontà condivisa delle Parti quella di favorire e agevolare l'applicazione del CCNL 4 febbraio 2014 da parte delle aziende dei comparti Tessilivari / Torcitura e Filatura Serica che applicano il CCNL 2 settembre 2010, scaduto il 31 marzo 2013 e non più rinnovato;
- Smi prende atto della formale dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali che, con la sottoscrizione del presente Accordo, ritengono esaurita la trattativa per il rinnovo dei CCNL Tessilivari /Torcitura e Filatura Serica del 2 settembre 2010.
Le parti hanno concordato quanto segue:

1. Definizione del campo di applicazione
Il presente Accordo si applica alle aziende che applicano il CCNL Tessilivari / Torciture del 2 settembre 2010 e che, a seguito della cessazione del rapporto associativo tra la Federazione Tessilivari e Confindustria, intendono applicare ai propri dipendenti il CCNL 4 febbraio 2014 di Smi.
Si tratta quindi delle aziende dei seguenti comparti:
Industrie tessili varie (nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi veli andalusa, tende, ricami a macchina, pizzi a fuselli meccanici) - accessori per filatura e tessitura - scardassi - materiali di attrito - tappeti - interfodere Industria della juta
Aziende fabbricanti tende da campo, tele e copertoni impermeabili - manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare
Aziende fabbricanti feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana - pelo per cappello Produzione di berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini Lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche
Industria del tessuto non tessuto
Industria della spagheria e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre - dure similari e succedanee
Industria della filatura dei cascami di set
Industria della trattura della seta
Industria della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici

2. Parte normativa - Inquadramento
Dalla data del presente accordo, o dalla data della dichiarazione aziendale di modifica del CCNL applicato, nelle aziende di cui al precedente punto 1 è applicabile la disciplina normativa del CCNL Tessile Abbigliamento Moda del 4 febbraio 2014.
[…]

4. Impegni delle parti
Le parti, nell'ambito del rinnovo del CCNL 4 febbraio 2014, si impegnano a definire un percorso condiviso di progressivo riallineamento della parte economica definita nel presente Accordo per le aziende dei comparti Tessilivari / Torciture e Filature seriche con la parte economica che sarà definita per la generalità dei comparti del settore tessile abbigliamento moda,
Le parti, considerata l'assoluta particolarità della situazione associativa e contrattuale cui si intende offrire un rimedio con il presente Accordo, si impegnano a monitorare congiuntamente l'applicazione della presente intesa nelle aziende interessate, intervenendo laddove richiesto e necessario per agevolarne una corretta interpretazione. Una prima verifica tra le parti sarà effettuata in un apposito incontro entro il mese di settembre 2015.