Tipologia: Accordo
Data firma: 8 novembre 2005
Settori: Sanità privata, Aiop, Aris, Fdg Padova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Contrattazione decentrata aziendale
Art. 2 Erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo Innovazioni sull'organizzazione del lavoro, Incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività art. 7. 4° comma, punto A
Art. 3 Modalità applicative per la progressione orizzontale nelle categorie
Art. 4 Verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti
da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto del contratti nazionali di lavoro
Art. 5 Organizzazione del lavoro e proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi
Art. 6 Banca delle ore
Art. 7 Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Art. 8 Norme di garanzia del servizi minimi essenziali. Contingenti di personale

Accordo in materia di contrattazione decentrata di cui al CCNL 2002 – 2005 per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate Aiop, Aris e Fdg Sede di Padova

Art. 1 Contrattazione decentrata aziendale
La contrattazione decentrata e integrativa aziendale ha come finalità l'obiettivo di concretizzare uno stabile e proficuo sistema di relazioni sindacali, innanzitutto attraverso il reciproco riconoscimento e pari dignità che si concretizza con il confronto, la contrattazione e l'informazione con l'obiettivo e la finalità di realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture de "La Nostra Famiglia" e consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro.
La contrattazione decentrata aziendale non può essere in contrasto con quanto stabilito dal CCNL e si svolge sulle materie stabilite dall'art. 7 CCNL 2002 - 2005 e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.

Art. 4 Verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto del contratti nazionali di lavoro (art. 7, comma 4, lettera d)
In relazione agli appalti eventualmente concessi, ai fini della verifica della piena osservanza degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché degli obblighi derivanti dal rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si prevede da parte dell'Amministrazione, l'esibizione alla RSU di Sede delle relative dichiarazioni dell'appaltatore inerenti alla summenzionata osservanza.

Art. 5 Organizzazione del lavoro e proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi
1 - Entro il 31/03 il Board di Sede rappresenta, mediante incontro verbalizzato, alle RSU di Sede, le linee di gestione, gli obiettivi gestionali generali che verranno perseguiti nell'esercizio di competenza, gli indirizzi operativi da assumere, i criteri per la formulazione dei turni di servizio, per l'utilizzo dell'orario supplementare e straordinario e dei turni di ferie, linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro. Entro il 30/09 verrà effettuata una verifica sull'andamento in un incontro congiunto fra Board di Sede ed RSU di Sede.
2 - Per le attività organizzate a cavaliere d'anno (attività connessa all'attività educativa e formativa) ­i criteri per la formulazione dei turni di servizio, per l'utilizzo dell'orario supplementare e straordinario vengono rappresentati e valutati entro la prima settimana di settembre.
3 - Contestualmente le RSU di Sede possono formulare osservazioni e proposte in ordine all'efficacia ed all'efficienza dei processi ed in ordine ai criteri per la formulazione dei turni di servizio, per l'utilizzo dell'orario supplementare e straordinario e dei turni di ferie.
4 - Ai sensi dell'art. 8 comma 3, nel caso di materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione decentrata, l'informazione è preventiva.

Art. 6 Banca delle ore
1 - La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario, effettuate, di norma, su richiesta del datore di lavoro e previa autorizzazione che, su istanza del lavoratore da effettuare entro il corrente mese, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo.
2 - L'accantonamento delle prestazioni supplementari e straordinarie nella banca delle ore è limitato a hh. 72 annue; per quanto riguarda i rapporti a tempo parziale il limite dell'accantonamento delle ore da ascrivere alla banca delle ore viene riproporzionato in ragione della durata settimanale della prestazione lavorativa concordata. Il suddetto monte ore annuo è riproporzionato in ragione della data di assunzione.
3 - La procedura per l'accesso e la costituzione della banca delle ore prevede che:
. il dipendente richieda entro il mese corrente che le hh. supplementari e straordinarie, previamente autorizzate, vengano accantonate nel fondo apposito;
. venga corrisposta a livello retributivo, per il mese corrente, la maggiorazione prevista del 20% del costo orario;
. le ore accantonate diano luogo a permessi retribuiti, anche frazionati, di almeno 2hh., fino alla concorrenza, entro il semestre successivo all'anno corrente;
. il dipendente possa richiedere il godimento di una o più giornate di permesso compensativo; l'istanza del lavoratore sarà esaminata ed eventualmente accolta dal Board di Sede, compatibilmente con le esigenze di servizio; in tal caso, qualora non accordato il riposo compensativo, su richiesta del dipendente, le hh. potranno essere retribuite entro il mese successivo (normale retribuzione).
4 - La situazione delle ore gestite con il summenzionato istituto è rappresentata al lavoratore mensilmente con la corrispondente busta paga;
5 - La RSU di Sede è periodicamente informata dal Board di Sede sull'andamento del summenzionato istituto per valutare la corretta applicazione.
6 - Le summenzionate norme decorreranno con 1° novembre 2005.