Tipologia: Accordo
Data firma: 16 dicembre 2005
Validità: 16.12.2005 - 31.12.2007
Parti: Casa del pellegrino e RSU/Filcams-Cgil
Settori: Commercio, Turismo, Casa del pellegrino Padova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Sfera di applicazione
2. Sistema di relazioni sindacali - Diritti d'informazione
3. Norme di comportamento - Mobbing e molestie sessuali
4. Organizzazione del lavoro
5. Flessibilità dell'orario di lavoro
6. Banca delle ore
7. Mobilità interna temporanea
8. Principio di equità
9. Sviluppo professionale e formazione
10. Premio di risultato
11. Modifiche di disposizioni normative
12. Durata dell'accordo
Dichiarazione a verbale

Il 16 dicembre 2005, tra la Casa del pellegrino srl con sede a Padova (PD) in Via Cesarotti n. 21 […] e la RSU costituitasi presso l'azienda medesima […], assistite dall'Organizzazione Sindacale Provinciale Filcams della Cgil di Padova […]

Premesso che:
· la Filcams Cgil di Padova con lettera del 11/05/2005, ha richiesto all'azienda informazioni sull'attuale e futuro andamento economico ed occupazionale della società;
· la Direzione aziendale ha denunciato una situazione di decrementi dei livelli di vendita, in particolare nel settore della ristorazione, in un contesto caratterizzato da incrementi dei costi e da condizioni generali di crisi del mercato;
· le parti, a salvaguardia e mantenimento degli attuali livelli occupazionali e salariali, convengono che tale situazione di crisi può essere contrastata solamente attraverso un decisivo miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio;
· le parti concordano pertanto sulla necessità di individuare ed adottare tutte quelle misure che possono concorrere ad una positiva presenza dell'azienda nel territorio locale, in particolare nel settore della ristorazione, consistenti soprattutto nella creazione di un'immagine rivolta ad incentivare la presenza della clientela, finalizzando le loro azioni al raggiungimento di tale obiettivo;
· le parti individuano inoltre nel rispetto delle norme, nella cortesia, pulizia, igiene, cura della persona, efficienza, corretto comportamento con il pubblico, gli elementi caratterizzanti l'immagine dell'azienda, che si possono concretizzare nell'efficienza e nella qualità del servizio sopra ricordato;
· si intende confermare quanto previsto dal vigente CCNL applicato in azienda ed integrarlo con il presente accordo nelle sole materie demandate alla contrattazione a livello aziendale;
tutto ciò premesso, considerato parte integrante del presente contratto integrativo aziendale, dopo ampia e approfondita discussione le parti convengono quanto segue:

1. Sfera di applicazione
1.1 Il presente contratto integrativo aziendale si applica a tutto il personale subordinato dell'azienda

2. Sistema di relazioni sindacali - Diritti d'informazione
2.1 Le relazioni sindacali possono costituire un importante strumento di gestione delle problematiche aziendali e di valorizzazione delle potenzialità presenti in azienda. Le parti si impegnano pertanto a sviluppare positivamente un confronto costruttivo e trasparente cercando di favorire una maggiore comunicazione interna e partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale. A tal fine le parti istituiscono l'esercizio del diritto d'informazione, con le seguenti articolazioni:
· incontri periodici (almeno due all'anno) che si terranno di norma ogni 6 mesi allo scopo di verificare l'andamento gestionale ed i risultati economici dell'azienda. In particolare, almeno una volta all'anno verranno forniti i dati sull'organico presente (con suddivisione di genere, specifica dei contratti non a tempo indeterminato, di livello, mansione, nuove assunzioni);
· incontri occasionali o su richiesta delle parti entro venti giorni dalla richiesta stessa; tali incontri si terranno per affrontare specifiche problematiche e potranno essere richiesti anche per assistere singoli lavoratori, che richiedano espressamente la presenza sindacale, su questioni di carattere individuale.
2.2 In caso di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione del lavoro e/o di eventuali esternalizzazioni, l'Azienda si impegna a darne preventiva informativa alla RSU.

3. Norme di comportamento - Mobbing e molestie sessuali
3.1 Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
3.2 In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati atti di mobbing: il demansionamento continuativo rispetto al livello retributivo assegnato, le varie forme di molestie, il sovraccarico di lavoro, ed ogni genere di discriminazioni.
3.3 Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
3.4 Le parti riconoscono pertanto la necessità di contrastare possibili situazioni di mobbing, e al fine di migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro, si impegnano ad incontrarsi tempestivamente all'insorgere di qualsiasi fenomeno sospetto in tal senso. In particolare, per quanto attiene il fenomeno delle molestie sessuali, le parti riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.

4. Organizzazione del lavoro
4.1 Le parti, confermati i distinti ambiti di autonomia e responsabilità in tema di scelte organizzative, convengono che l'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata al più elevato livello di efficienza e produttività dell'azienda, al miglior servizio alla clientela, al miglioramento della qualità del lavoro e dei livelli individuali e collettivi di professionalità.
4.2 Il raggiungimento di tali obbiettivi sarà possibile con una maggior flessibilità e mobilità degli addetti richiesta dalla tipologia del servizio; il comune intendimento delle parti e di operare perché tali obbiettivi si realizzano nel breve termine a salvaguardia e mantenimento degli attuali livelli occupazionali e salariali.

5. Flessibilità dell'orario di lavoro
5.1 Le parti riconoscono che il flusso turistico rappresentato dalla clientela dell'azienda è caratterizzato dal continuo alternarsi nel corso dell'anno di momenti di forte presenza (dal mese di maggio al mese di ottobre) ad altri di bassa presenza (dal mese di novembre al mese di aprile).
5.2 Per far fronte a tali variazioni di afflusso della clientela e quindi di intensità dell'attività lavorativa, le parti convengono che l'orario di lavoro in regime di flessibilità debba essere utilizzato prioritariamente rispetto agli altri istituti che regolano la prestazione lavorativa.
5.3 Con riferimento a quanto sopra, le parti convengono che l'azienda potrà disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità lavorativa fino ad un massimo di 2 ore al giorno e 8 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità lavorativa.
5.4 Gli orari di lavoro in regime di flessibilità potranno essere distinti per singoli reparti e per contingenti di personale e saranno determinati e comunicati semestralmente dall'azienda, previo confronto con la RSU e tenendo conto prioritariamente della disponibilità espressa dai lavoratori.
[…]
5.6 Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito nel programma di flessibilità.
[…]
5.8 La Direzione aziendale procederà, semestralmente o annualmente, alla comunicazione programmatica alla RSU ed ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
5.9 I lavoratori che si sono resi disponibili alla flessibilità dell'orario di lavoro, non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimento.

6. Banca delle ore
6.1 Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa ed al tempo stesso contenere i costi di gestione, le parti convengono di istituire la cosiddetta "Banca delle Ore" nei cui conti individuale verrà accumulato l'accantonamento e/o la detrazione di ore che il lavoratore, nel corso dell'anno matura a vari titoli. Il lavoratore che intende dare attuazione all'accumulo delle ore, dovrà dichiarare preventiva mente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
6.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, confluiranno nella Banca delle Ore:
a) i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie;
b) i recuperi delle festività lavorate;
c) i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale;
6.3 Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Tale recupero si realizzerà, di norma, nei periodi di minore intensità lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa; esso comunque potrà avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato in periodi diversi dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'azienda.
6.4 Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore lavorate avrà diritto al riconoscimento di una maggiorazione sulle ore effettivamente accumulate e recuperate pari al 50%.
6.5 Qualora, eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data maggiorata del 50%.
6.6 Nel prospetto paga mensile verranno evidenziate le ore accumulate nella Banca delle Ore.

8. Principio di equità
8.1 Tutte le misure indicate ai punti precedenti verranno applicate attraverso una gestione orientata al rispetto della equità di trattamento dei lavoratori, con particolare riferimento alla flessibilità dell'orario di lavoro e la mobilità interna temporanea.