DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2014

concernente una misura di divieto di immissione sul mercato dei cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSmS per vigili del fuoco, presa dalla Germania a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7757]

(2014/748/UE)

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Nel mese di agosto 2013 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una misura di divieto di immissione sul mercato dei cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSmS per vigili del fuoco, fabbricati da Dietrich&Co. GmbH, Rossauer Strasse 49a, 09661 Rossau, OT Seifersbach (Germania). I prodotti erano muniti del marchio CE in conformità alla direttiva 89/686/CEE, essendo stati sottoposti a prove e alla procedura di certificazione in conformità alla norma armonizzata EN 358:1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'altoCinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.

(2)

I cinturoni di sicurezza per vigili del fuoco sono dispositivi di protezione individuale (DPI) classificati come categoria di certificazione III. I DPI di questo tipo, destinati a proteggere da pericoli mortali o da rischi gravi e irreversibili per la salute il cui effetto diretto, secondo il fabbricante, non è riconoscibile in tempo dagli utilizzatori, sono soggetti a una procedura di certificazione CE e a un sistema di garanzia di qualità CE dell'organismo notificato incaricato dal fabbricante.

(3)

Dall'audit effettuato dalle autorità tedesche presso l'impianto di produzione del summenzionato fabbricante è emerso che gli attestati di certificazione presentati per i cinturoni dei tipi FHA, FHB e FSmS per vigili del fuoco non erano validi, in quanto una parte dei dispositivi — il materiale della cintura — era stata sostituita, mentre la certificazione CE si riferiva unicamente agli elementi presentati per le prove. Di conseguenza non sono stati rispettati i seguenti requisiti della direttiva 89/686/CEE:

articolo 8, paragrafo 2 (procedura di certificazione CE): i prodotti non erano identici ai modelli per i quali era stata rilasciata la certificazione CE,

articolo 12 (dichiarazione di conformità CE): la dichiarazione di conformità non era valida in quanto si è fatto riferimento al sistema di garanzia della qualità di cui all'articolo 11, che non è stato posto in essere,

articolo 13, paragrafo 1 (marchio CE): il numero di identificazione dell'organismo notificato, DEKRA EXAM (NB 0158), è stato utilizzato impropriamente in quanto non è stato posto in essere alcun sistema di garanzia della qualità.

(4)

A ciò va aggiunto che i cinturoni di sicurezza del tipo FHB per vigili del fuoco non rispettavano i requisiti della norma armonizzata EN 358:1999, punto 4.2.1, per quanto riguarda la resistenza statica e quindi il requisito essenziale di salute e sicurezza 1.3.2 Leggerezza e solidità di costruzione di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE. All'atto della misurazione, la resistenza statica per i cinturoni di sicurezza per vigili del fuoco fabbricati da Dietrich&Co. GmbH oscillava tra i 7,2 kN e i 9,4 kN anziché corrispondere a un valore minimo di 15 kN, come prescritto nella norma.

(5)

La Commissione ha invitato per iscritto il fabbricante a comunicare le sue osservazioni circa le misure prese dalle autorità tedesche.

(6)

Il 22 ottobre 2013 la Commissione è stata informata dalle autorità tedesche in merito all'esito dell'azione. In base ai documenti ricevuti dal fabbricante le autorità tedesche hanno stabilito che il mancato rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 89/686/CEE riguardava soltanto la produzione degli anni 2011 e 2012. Il fabbricante ha intrapreso un'azione correttiva e a decorrere dall'inizio del 2013 la produzione si è conformata a tale direttiva. Il fabbricante Dietrich&Co. ha effettuato un richiamo volontario dei seguenti cinturoni di sicurezza del tipo FHB per vigili del fuoco:

numeri di serie da 0439 a 0738, fabbricati nel 2011;

numeri di serie da 0739 a 1078, fabbricati nel 2012.

(7)

Alla luce della documentazione disponibile, dei commenti espressi e dell'azione intrapresa dalle parti interessate, la Commissione ritiene che i cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSmS per vigili del fuoco, fabbricati negli anni 2011 e 2012, non abbiano rispettato il punto 4.2.1 della norma armonizzata EN 358:1999, riferito al requisito essenziale di salute e sicurezza 1.3.2 Leggerezza e solidità di costruzione di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE. Il fabbricante ha già preso tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tali prodotti non conformi e per correggere le inadeguatezze al fine di rispettare i requisiti della direttiva 89/686/CEE in conformità all'ordinanza delle autorità tedesche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura di divieto di immissione sul mercato dei cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSmS per vigili del fuoco fabbricati da Dietrich&Co. GmbH, presa dalle autorità tedesche, è giustificata.

Articolo 2

La presente decisione riguarda esclusivamente i prodotti fabbricati negli anni 2011 e 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014

Per la Commissione

Ferdinando NELLI FEROCI

Membro della Commissione

(1) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.


 

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