Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 14 dicembre 2006
Validità: 14.12.2006 - 31.12.2007
Parti: Veneto Banca e Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito e Assicurazioni, Veneto Banca
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. I - Validità decorrenza e durata
Art. II - Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. III - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. IV - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Art. V - Premio aziendale
Art. VI - Formazione
Art. VIII - Inquadramenti
Art. VII - Rotazione del personale
Accordi a latere del CIA 2006 impegni assunti dall'azienda
Cap. 1 - Trasferimenti
Cap. 2 - Missioni
Cap. 3 - Periodo di comporto
Cap. 4 - Borse di studio per gli studenti figli dei lavoratori
Cap. 5 - Provvidenze di studio per dipendenti
Cap. 6 - Provvidenze studio per figli disabili
Cap. 7 - Agevolazioni e contributi per asilo nido e scuola materna
Cap. 8 - Buono pasto
Cap. 9 - Contratti di apprendistato professionalizzante e a tempo determinato e di inserimento
Cap. 10 - Part time
Cap. 11 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Cap. 12 - Fondo di previdenza
Cap. 13 - Permessi e congedi
Cap. 14 - Informativa sugli organici
Cap. 15 - Tutela per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni
Cap. 16 - Molestie sessuali
Cap. 17 - Mobbing
Cap. 18 - Premio di fedeltà
Cap. 19 - Polizza sanitaria
Cap. 20 - Medicina preventiva
Cap. 21 - Prestazione lavorativa quadri direttivi
Cap. 22 - Apertura, chiusura di filiali e uffici, ristrutturazioni organizzative
Cap. 23 - Azioni sociali della banca
Cap. 24 - Pari opportunità
Cap. 25 - Indennità di rischio
Cap. 26 - Aspettative non retribuite
Cap. 27 - Premorienza o invalidità permanente del dipendente
Cap. 28 - Polizza kasko

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 14 dicembre 2006 in Montebelluna, tra Veneto Banca, e le Delegazioni Sindacali: Dircredito, Fabi, Fiba - Cisl, Fisac - Cgil

Premessa:
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 febbraio 2005 ed il protocollo del 16.6.2004;
Dato corso alla verifica sulla conformità dei demandi stabiliti dallo stesso;
Vista l'ipotesi di intesa sottoscritta in data 14.12.2006;
le parti hanno stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale per tutti i dipendenti appartenenti alle categorie Quadri Direttivi ed Aree Professionali di Veneto Banca.
Ferma restando l'autonomia delle parti stipulanti, le stesse:
· convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni sindacali ispirato al reciproco riconoscimento dei ruoli ed al rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti su temi individuati di comune interesse e dall'esame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nella realtà aziendale;
· intendono consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo;
· individuano nella puntuale informativa e nel monitoraggio congiunto uno tra gli strumenti più idonei a tal fine.

Art. I - Validità decorrenza e durata
[…]
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, valgono le norme del CCNL 12.2.2005.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai quadri direttivi ed al personale appartenente alle aree professionali (dalla 1a alla 3a) in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente.
Il presente contratto segue per la scadenza quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art. 23 del CCNL 12.2.2005)

Art. II - Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 300 del 20.5.1970, le RSA firmatarie del CIA potranno chiedere sopralluoghi per le rilevazioni sulle condizioni igienico sanitarie e per l'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie.
Tali sopralluoghi si effettueranno secondo le modalità concordate con l'Azienda, anche con l'ausilio di tecnici specializzati spesati dalla stessa. L'Azienda farà sottoporre a visita di controllo, a proprie spese, presso istituti pubblici o convenzionati specializzati, quei lavoratori che dovessero richiederlo in relazione al tipo di mansioni svolte e alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Su richiesta del lavoratore, nel caso si verifichi la sua comprovata non idoneità a proseguire l'attività propria nelle mansioni esplicate, si dovrà pervenire fra l'Azienda e le RSA ad un esame per individuare una diversa collocazione - ove possibile - nell'ambito della medesima unità produttiva.
L'Azienda illustrerà alle RSA, nel corso di un apposito incontro, le linee guida e gli standard previsti in caso di costruzione, ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti che interessino l'ambiente di lavoro, raccogliendone le eventuali indicazioni, valutandone l'applicabilità e dandone riscontro alle RSA stesse.
Inoltre l'Azienda curerà di installare o di migliorare, ove esistano, quelle attrezzature igienico-climatiche atte a favorire migliori condizioni di vita nell'ambito di lavoro (aria condizionata, riscaldamento, luce, ecc. ecc.).
L'Azienda adotterà apparecchiature ed attrezzature idonee ad evitare le conseguenze connesse alla rumorosità delle macchine e agli effetti nocivi del calore, del pulviscolo, del fumo e di elementi inquinanti in generale, con particolare riferimento a quei lavoratori costretti a svolgere le loro mansioni in ambienti angusti e/o affollati.
Dichiarazione a verbale:
· L'Azienda dichiara che eviterà di adibire, in via continuativa e prevalente, all'utilizzo di video terminali il personale femminile sia durante il periodo di gravidanza, previa presentazione del relativo attestato, sia durante il periodo di allattamento ai sensi del Decreto Legislativo 26.3.2001 n 151.
L'Azienda è disponibile a dare informativa circa le clausole concordate con le varie società appaltatrici in merito a:
o manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento;
o modalità di interventi di pulizia e accessori presso gli Uffici della Direzione Generale e delle Filiali.
· L'Azienda in caso di apertura di nuovi sportelli o di integrale ristrutturazione di quelli esistenti curerà, secondo le leggi e le disposizioni amministrative vigenti, di eliminare le barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso per i portatori di handicap.

Art. III - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Premesso che:
· in ottemperanza alle norme di cui all'art. 18 Capo 5° del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'Accordo Nazionale del 12.3.97, si rende necessaria l'elezione o la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
· il 4° comma del citato art. 18 del D.Lgs. n. 626/94 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
· gli Accordi in data 12 marzo 1997 ed i relativi Protocolli hanno definito i criteri di computo del numero dei Rappresentanti, il numero dei permessi orari da riconoscere annualmente per l'espletamento delle funzioni, nonché il numero di giornate da destinare alla formazione degli stessi Rappresentanti;
· i medesimi Accordi rinviano alla sfera aziendale la definizione degli ambiti territoriali nei quali sono distribuiti i Rappresentanti, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetti nonché dei limiti in cui la Banca è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sopportate e documentate, sostenute dai Rappresentanti per l'esercizio delle funzioni.
le parti convengono quanto segue:
1. la premessa è parte integrante del presente accordo;
2. le parti si danno reciprocamente atto che il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - determinato sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo 12 marzo 1997 e del personale in servizio addetto alla Veneto Banca (ivi compresi i cd distaccati passivi) al 31/12/2006, è pari a 4, di cui uno, di massima appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi;
3. i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cessano dall'incarico in caso di dimissioni e decadono automaticamente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
4. le parti si danno reciprocamente atto che nel calcolo delle 50 ore annue di permesso spettanti a ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si terrà conto solo della durata effettiva dell'intervento, mentre non sarà considerato né il tempo necessario per il raggiungimento dell'unità produttiva nella quale viene realizzato l'intervento medesimo né quello richiesto per le attività espressamente previste dalla legge;
5. con riferimento alle materie demandate alla contrattazione aziendale, le parti concordano quanto segue:
Modalità di accesso ai luoghi di lavoro da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e di registrazione degli spostamenti:
Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto, anche per posta elettronica, al Responsabile della Filiale/Ufficio in cui presta servizio il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per conoscenza alla Direzione Risorse Umane con un congruo preavviso.
L'accesso agli ambienti di lavoro da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza avverrà previa comunicazione - anche per posta elettronica - al Responsabile della Filiale/Ufficio interessato e Servizio di Prevenzione e Protezione.
In caso di accesso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potranno conferire, anche individualmente, con i lavoratori in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa ed in particolare da non provocare interruzioni al servizio al pubblico.
I RLS sono tenuti ad annotare, di regola entro e non oltre due giorni dall'effettuazione, su apposito registro conservato centralmente, tutti gli accessi effettuati presso uffici e filiali che si rendano necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.
Limiti di rimborso da parte della Banca delle spese sostenute da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fermo restando quanto previsto in materia dall'Accordo 12 marzo 1997, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute - ed opportunamente documentate - da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza secondo i criteri di seguito indicati:
a) fino a 25 km (sola andata) - rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio (l'utilizzo dell'automobile dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Risorse Umane);
b) oltre i 25 km (sola andata) - applicazione delle disposizioni previste tempo per tempo dal vigente CCNL in materia di missioni.
Formazione
La Banca darà corso nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall'art. 8 degli Accordi siglati il 12 marzo 1997 sulle materie ivi indicate. Tali interventi si concretizzano in tre giorni lavorativi di formazione per il primo anno successivo all'elezione, oltre ad una giornata lavorativa per ogni anno successivo.
6. La Banca metterà a disposizione dei seggi elettorali i mezzi necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (elenchi del personale e delle agenzie ed uffici, buste, etichette, fotocopiatrici, telefoni, fax, bacheche, ecc.) ed accorderà ai membri dei seggi i permessi per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni medesime.
7. La Banca fornirà ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni previste dall'art. 5, 2° comma degli Accordi in data 12 marzo 1997.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza si svolgeranno entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA, mentre gli interventi di formazione verranno ultimati entro tre mesi dall'elezione dei rappresentanti stessi. Successivamente si procederà ad un incontro fra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Delegato Aziendale per una prima analisi del piano di valutazione del rischio aziendale e degli eventuali interventi che si rendessero necessari in base a quanto rilevato dagli stessi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel corso delle prime visite alle strutture aziendali.
9. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente accordo si darà applicazione al Decreto Legislativo 19.9.1994 n. 626 nonché agli accordi nazionali sopra richiamati.

Art. IV - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro, Veneto Banca provvederà:
· a dotare ogni dipendenza, in relazione al rischio valutato per ciascuna di esse, di idonee misure di sicurezza, anche valutando soluzioni diversificate in relazione alle esigenze di tempo e di luogo oltre agli eventuali miglioramenti ed innovazioni di misure di sicurezza offerti dal progresso tecnologico;
· a far eseguire il trasporto valori facendo ricorso a ditte specializzate, estendendolo quanto più possibile su tutte le piazze ove tale provvedimento sia oggettivamente necessario ed attuabile.
L'Azienda conferma l'impegno ad esaminare con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché con le rappresentanze sindacali aziendali, le misure di sicurezza, oltre a quelle adottate, che si rendessero utili o necessarie alla incolumità dei dipendenti e della clientela per un'effettiva prevenzione delle rapine.
L'Azienda si impegna ad accogliere le richieste di rotazione o trasferimento presentate dai dipendenti che abbiano subito violenza in occasione di rapine durante o per causa di servizio, dando la precedenza a coloro che ne siano stati colpiti maggiormente.
L'Azienda si impegna ad assumere l'onere di visite mediche specialistiche richieste dai dipendenti vittime di violenze per causa di servizio.
L'Azienda si accollerà le spese di assistenza legale (nei limiti del tariffario dell'ordine degli Avvocati) al personale che sia stato vittima di rapina o di altro fatto parimenti criminoso.
Dichiarazione dell'Azienda
L'azienda si impegna a far rispettare gli orari per le operazioni di cassa e ad emanare una normativa in materia di massimali di cassa, di assunzione di responsabilità per operazioni fuori orario e di rispetto degli organici previsti.
Nell'eventualità di rapina, nel caso in cui il denaro contante superi il limite previsto dalle norme interne, l'Azienda si impegna a valutare favorevolmente solo i casi in cui tale eccedenza sia dovuta a forza maggiore.
Resta in ogni caso compito del cassiere comunicare tempestivamente, secondo le vigenti disposizioni, la situazione di eccedenza.
Raccomandazione dell'Azienda
I dipendenti devono rispettare rigorosamente la normativa aziendale in materia di massimali di cassa.

Accordi a latere del CIA 2006 impegni assunti dall'azienda
Cap. 9 - Contratti di apprendistato professionalizzante e a tempo determinato e di inserimento

Ogni tre mesi, nel corso di appositi incontri, l'Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali Aziendali - su richiesta anche di una sola di esse - una informativa sull'andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, di apprendistato professionalizzante a tempo determinato e di inserimento distinti per singole unità produttive.
L'Azienda, salve le autonomie datoriali in materia, si impegna, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, ad esaminare i casi di contratti a termine, di inserimento e di apprendistato professionalizzante non trasformati a tempo indeterminato ed a fornire le motivazioni della non trasformazione.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Si raccomanda alla Banca di aver cura di intrattenere il personale assunto con contratto di apprendistato e di inserimento, per informarlo sul percorso di formazione e sulle prestazioni professionali svolte in relazione alle mansioni attribuite.
[…]

Cap. 10 - Part time
Fermo quanto disposto dai decreti legislativi n. 61/2000 (così come modificato dai D.lgs. n. 100/2001 e n. 276/2003), nonché quanto disposto dall'art. 29 del vigente CCNL 12.2.2005, l'Azienda si impegna su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali a fornire l'elenco delle richieste giacenti di part-time e le motivazioni circa la non accoglibilità.
La Banca, compatibilmente con le esigenze di servizio, darà priorità di accoglimento alle domande di part-time avanzate per:
· motivi di salute;
· esigenze di carattere familiare;
· altre esigenze di carattere personale (studio ecc. ecc.).
A parità delle sopraindicate condizioni, si terrà conto della:
· data di presentazione domande;
· anzianità di servizio.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno viene riconosciuto un diritto di precedenza in favore dei lavoratori part-time che desiderino trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
Part-time lavoratrici madri
In ogni caso verrà riconosciuto il part-time a tutte le lavoratrici madri (o padri lavoratori), che ne facciano richiesta (con le forme e riduzioni d'orario richieste), appartenenti alle aree professionali, (dalla Ia alla IIIa) con le seguenti modalità:
· fino al 31 dicembre dell'anno in cui il bambino compie tre anni;
· ferma la disponibilità della lavoratrice madre al cambio temporaneo delle mansioni all'interno della fungibilità ed al cambio di unità produttiva che non dovrà vanificare i benefici temporali del part-time;
Atteso il carattere innovativo, la presente norma viene applicata in via sperimentale. Entro il 31.12.2007 le parti si incontreranno per la valutazione del mantenimento del presente istituto.
Le parti effettueranno verifiche semestrali sull'andamento della predetta normativa.
La presente norma si applica anche ai casi di adozione.
Le richieste di part-time dovranno essere inoltrate direttamente dall'interessato a Risorse Umane;
L'Azienda, si impegna comunque entro il 30 aprile 2007 ad emanare una circolare operativa per disciplinare l'iter di accesso e concessione del part-time sotto l'aspetto del processo di richiesta, della tempistica e/o rinnovo.

Cap. 11 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Fermo quanto disposto dall'art. 99 del CCNL 12.2.2005, l'Azienda si impegna su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali a fornire l'elenco delle richieste giacenti di flessibilità e le motivazioni circa la non accoglibilità.

Cap. 13 - Permessi e congedi
[…]
Ferie:
Ferme le norme di legge, le ferie sono un diritto irrinunciabile per il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e devono essere godute - di massima - entro l'anno di maturazione.

Cap. 14 - Informativa sugli organici
Fermi restando gli obblighi di informativa di cui al vigente CCNL nonché l'autonomia dell'attività imprenditoriale, l'Azienda fornirà, in apposito incontro alle Organizzazioni Sindacali,
semestralmente:
· l'organigramma completo della Banca;
· un'informativa sulle prestazioni supplementari e sulla fruizione della "banca ore", divisa per Ufficio.
annualmente:
· l'elenco numerico dei trasferimenti attivi e passivi per unità produttiva;
· l'elenco numerico dei dipendenti promossi l'anno precedente;
· l'elenco numerico delle collaborazioni esterne;
· una statistica delle assunzioni dall'esterno;
· l'elenco delle domande di rotazione giacenti.
· Su richiesta i dati saranno forniti su supporto informatico

Cap. 16 - Molestie sessuali
Veneto Banca si impegna a garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro privo di qualsiasi forma di discriminazione e privo di qualsiasi comportamento non rispettoso della dignità della persona.
In particolare qualsiasi comportamento che abbia il carattere di molestia sessuale esercitata nei confronti dei collaboratori, non potrà essere tollerato e verranno prese in considerazione tutte le misure adeguate nei confronti del molestatore, non escluso, nei casi di maggior gravità, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Al fine di affrontare eventuali casi segnalati, sarà costituita una commissione paritetica con rappresentati del datore di lavoro e rappresentanti sindacali.

Cap. 17 - Mobbing
Le parti riconoscono che la tutela della dignità dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
Al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni lesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di molestia morale sarà costituita una commissione paritetica tra Organizzazioni Sindacali e Azienda, per affrontare il problema della "violenza psicologica sul posto di lavoro".
Tale commissione - anche attraverso opportuni approfondimenti - affronterà i seguenti aspetti:
le azioni mobbizzanti;
i vari soggetti coinvolti;
le cause del mobbing;
come affrontare i casi di mobbing;
analisi degli aspetti aziendali che possono favorire l'insorgere di mobbing per predisporre interventi che ne attuino l'eliminazione.
L'eventuale supporto medico e psicologico richiesto dai "soggetti mobbizzati" sarà a carico della Banca.

Cap. 20 - Medicina preventiva
L'Azienda e le Organizzazioni Sindacali convengono sull'importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori:
In favore di tutti i dipendenti viene assicurata dalla Banca una polizza sanitaria per il rimborso di spese sanitarie di natura preventiva. Il costo annuo a carico dell'Azienda per la suddetta polizza è fissato in € 40 pro capite.
L'Azienda concederà a tutto il personale interessato dei permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per sottoporsi a visite mediche preventive e successivo rientro al lavoro.

Cap. 24 - Pari opportunità
Si conviene che venga istituita una Commissione paritetica tra Azienda e OO.SS. firmatarie del presente CIA al fine di esaminare la situazione di pari opportunità per il personale femminile, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della Legge n. 125 del 1991 con l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
La Commissione si attiverà per la realizzazione di un progetto di ricerca/intervento i cui obiettivi fondamentali saranno quelli di evidenziare le eventuali discriminazioni esistenti in Azienda e, se necessario, proporre un progetto d'intervento sulle pari opportunità per il personale femminile.
Allo scopo di accrescere le conoscenze, di sviluppare le capacità di analisi e di elaborazione sulle problematiche da trattare, la Commissione potrà avvalersi di consulenze esterne specializzate.