Tipologia: Contratto integrativo territoriale
Data firma: 16 gennaio 2007
Parti: Associazione degli alberghi/stabilimenti termali del Bacino Euganeo - Associazione Albergatori Termali Abano Monte­Grotto e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil
Settori: Commercio, Turismo, Abano Terme (Pd)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa al CIT
Titolo I - Natura del rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Articolo 1

Sospensione del rapporto di lavoro
Articolo 2
Periodo minimo garantito
Articolo 3
Richiamo in servizio
Articolo 4
Regime retributivo durante la sospensione
Articolo 5
Equa distribuzione
Articolo 6

Aziende in difficoltà, ristrutturazione, crisi
Articolo 7
Titolo II - Mercato del lavoro
Contratti a termine
Articolo 8

Titolo III - Classificazione del personale
Livelli di classificazione
Articolo 9
Portiere di notte
Articolo 10

Assistente ai bagnanti
Articolo 11
Figura polifunzionale
Articolo 12
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Periodo di prova e preavviso
Articolo 13
Ferie
Articolo 14

Festività
Articolo 15
Tutela dignità donne e uomini
Articolo l6

Orario di lavoro
Articolo 17

Parte albergo e ristorante
Distribuzione dell'orario di lavoro
Articolo 18

Lavoro straordinario
Articolo 19

Parte stabilimento termale
Distribuzione dell'orario giornaliero
Articolo 20

Flessibilità oraria
Articolo 21

Fangobalneoterapia - Prescrizioni mediche
Articolo 22
Lavoro notturno
Articolo 23

Vitto termali
Articolo 24
Abiti di servizio
Articolo 25
Festività
Articolo 26
Titolo V - Malattia, infortunio e gravidanza

Malattia, infortunio e gravidanza
Articolo 27
Aspettativa per i casi di malattia ed infortunio
Articolo 28
Titolo VI - Organizzazione del lavoro
Mobilità orizzontale e verticale
Articolo 29
Cessione e trasformazione di aziende
Articolo 30
Titolo VII - Parte economica
Terzo elemento
Articolo 31
Premio di anzianità aziendale
Articolo 32
Premio di stagione
Articolo 33
Vitto ed indennità sostitutiva
Articolo 34

14esima Mensilità
Articolo 35
13esima Mensilità
Articolo 36
TFR
Articolo 37
Calcolo 13esima e 14esima mensilità, permessi per ROL e TFR
Articolo 38
Premio di risultato
Articolo 39
Detrazioni fiscali
Articolo 40
Paga base alberghi minori
Articolo 41
Titolo VIII - Relazioni sindacali
Permessi
Articolo 42
Assemblee sindacali retribuite
Articolo 43

Commissione paritetica tecnico sindacale
Articolo 44

Deleghe sindacali
Articolo 45
Organismo bilaterale termo alberghiero
Articolo 46

Sportello per il lavoro
Articolo 47
Titolo IX - Disposizioni finali
Condizioni di miglior favore
Articolo 48
Clausola migliori condizioni
Articolo 49

Contratto integrativo territoriale di lavoro per i dipendenti degli alberghi/stabilimenti termali del bacino euganeo

Il giorno 16 del mese di gennaio 2007, in Abano Terme, tra l'Associazione degli alberghi/stabilimenti termali del Bacino Euganeo - Associazione Albergatori Termali Abano Monte­Grotto [...] e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi ­Filcams Cgil […]

Premessa al CIT
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo, sottoscritto da Confturismo/Federalberghi il 19 luglio 2003 costituisce il riferimento normativo del presente Contratto Integrativo Territoriale.
Pur attribuendo al livello di contrattazione nazionale la funzione pri­maria per la gestione dei rapporti di lavoro il presente Contratto Integrativo Territoriale disciplina e specifica con maggior puntualità determinati istituti contrattuali e talune relazioni di lavoro peculiari degli alberghi/stabilimenti termali del Bacino Euganeo.
Le integrazioni contrattuali sono inoltre motivate dalla forte dinamicità registrata dal mercato turistico/termale degli ultimi anni e dalla conseguente necessità di ridare efficienza, flessibilità e competitività alle imprese del settore.
Le parti ribadiscono la centralità della fangobalneoterapia, della tera­pia inalatoria e della cura termale in generale anche alla luce dei recenti importanti risultati ottenuti dalle ricerche condotte dal Centro Studi Termali Veneto "Pietro d 'Abano" che hanno fornito, superando il dato empirico, una solida validazione medico-scientifica delle cure termali svolte nel Bacino Euganeo, riconosciuta anche dal Servizio Sanitario Nazionale.
Non a caso l'impiego della Medicina Termale all’interno dei reparti cure e la dimostrata validità terapeutica nel trattamento e nella pre­venzione di una vasta gamma di patologie è il punto cardine dell’attività promozionale operata dal Consorzio Terme Euganee.
Peraltro le parti sono persuase che il rafforzamento della posizione di leadership del BTE nel panorama delle stazioni termali europee debba passare attraverso l'erogazione di cure che rispondano a parametri di qualità e anche all'avvicinamento ad un mercato che per tempi di permanenza e richieste terapeutiche, evidenzia esigenze diverse rispetto a quello tradizionale di riferimento.
Di conseguenza, si richiede un notevole sforzo di flessibilità ed adattamento delle strutture organizzative alla nuova domanda che costituisce non di meno un eccezionale veicolo di promozione della realtà termale euganea presso fasce di possibile e futura clientela ancora non esplorate e che guarda con grande interesse al nostro territorio, attirata dall'alto livello dei servizi offerti.
Le parti ritengono centrale la valorizzazione e la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e di quelle in via di costituzione e di riconoscere il valore strategico delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, individuando nell'Organismo Bilaterale Termo Alberghiero lo strumento idoneo per rispondere a tali esigenze.
Il presente accordo, che si applica esclusivamente agli alberghi/stabi­limenti termali aventi sede nel Bacino Termale Euganeo ed aderenti ali 'Associazione Albergatori Termali Abano e Montegrotto, annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi territoriali e loro successive inte­grazioni, sia per la parte normativa che quella economica fermo restando che il premio di risultato relativo all'anno 2006, dovuto ai sensi dell'accordo 21 maggio 2001, sarà erogato con la mensilità di gennaio 2007. Per quanto non previsto nel presente accordo troverà applicazione il CCNL di settore vigente.

Titolo I - Natura del rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Articolo 1

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è assicurato e garantito dai datori di lavoro delle aziende-stabilimenti termali ai lavoratori dipendenti.
Dichiarazione a verbale
Sul punto le parti ribadiscono la centralità e la inderogabilità della durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro che deve essere garantita agli addetti delle aziende alberghiere del Bacino Termale Euganeo di Abano e Montegrotto, salvo quanto di seguito si dirà in ordine ai contratti a termine.
Tale riconoscimento contrattuale della durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ai lavoratori del Bacino ha come unico fine quello del diritto alla conservazione del posto di lavoro e non modifica la natura stagionale dell'attività termo - alberghiera propria del territorio. Da ciò deriva, la involontarietà della disoccupazione da parte dei lavoratori, conseguenza della chiusura delle aziende o di minor attività delle stesse in base a variabili flussi di clientela con periodi non predeterminabili e quantificabili. Pertanto, non trattando­si di sospensioni programmate i lavoratori del Bacino Termale Euganeo sono comparabili a coloro cui compete per i periodi di non lavoro la relativa indennità di disoccupazione. D'altro lato il medesi­mo presupposto consente alle aziende di ricorrere ai contratti a termine proprio in funzione della stagionalità della propria attività. In con­siderazione di quanto previsto nel presente articolo 1 il ricorso al contratto a termine potrà avvenire, però, esclusivamente nei limiti percen­tuali stabiliti dal presente accordo a pena di nullità del termine apposto e trasformazione in contratti a tempo indeterminato, ope contractus e sin dalla data di stipulazione del contratto individuale, di quelli che eccedono il limite quantitativo convenuto.

Equa distribuzione
Articolo 6

Per il periodo lavorativo eccedente gli 8 mesi circa le aziende garantiranno una distribuzione dello stesso secondo un criterio di equa distribuzione tra i dipendenti del medesimo reparto, assunti a tempo indeterminato, della stessa qualifica, mansioni o di figure professionali omogenee. L'equa distribuzione dovrà essere garantita ove possibile nell'arco dello stesso anno, intendendo per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre - ivi compresa la riapertura del periodo natalizio - ed in ogni caso entro e non oltre l'anno successivo.
Nell'applicare l'equa distribuzione l'azienda dovrà tener conto, dell'orario di lavoro, delle ferie, dello straordinario, dei recuperi, del carico di lavoro.

Titolo II - Mercato del lavoro
Contratti a termine
Articolo 8

1) Le parti, come specificato all'articolo 1 del presente contratto, ribadiscono la centralità e la inderogabilità della durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro che deve essere garantita agli addetti dalle aziende alberghiere del Bacino Termale di Abano e Montegrotto. Pertanto alle aziende ed ai lavoratori del Bacino Termale Euganeo, per espressa volontà delle parti stipulanti il presente accordo, non troveranno applicazione le disposizioni di legge e contrattuali relative alle aziende stagionali ad eccezione di quelle espressamente richiamate o riportate nel presente contratto e salvo quanto previsto al successivo capoverso 2).
2) Pertanto le aziende potranno ricorrere a contratti a termine per ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dalla Legge e dal CCNL per le aziende non stagionali.
Le aziende potranno ricorrere anche a contratti a termine in ragione della mera stagionalità dell'attività svolta, purché il complessivo numero dei contratti a termine, con la sola esclusione di quelli per sostituzione di cui al successivo capoverso 3), rientrino nei limiti delle percentuali di seguito indicate da considerarsi inderogabili per volontà delle parti firmatarie del presente contratto:
a) la base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato occupati al momento di attivazione dei singoli contratti a tempo determinato;
b) la percentuale di lavoratori assumibili a tempo determinato è del 23% fino a 50 dipendenti e del 20% oltre i 50 dipendenti.
In caso di violazione della percentuale convenuta, vale quanto stabilito nella dichiarazione a verbale di cui all'articolo 1 del presente contratto.
3) Da tali limiti sono esclusi i casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
[…]
7) I contratti a termine saranno trasmessi alla Commissione costituita presso l'Organismo Bilaterale Termo Alberghiero e disciplinata da apposito regolamento, per la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto. Si precisa, altresì, che l'apposizione del termine è priva d'effetto se non risulta da atto scritto e copia del contratto a termine dovrà essere consegnata al lavoratore interessato.
8) Le parti convengono che alle aziende che riprendono l'attività dopo procedure concorsuali, grandi ristrutturazioni o di nuova apertura, sia riconosciuta, previo accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e in deroga ai limiti quantitativi previsti dal presente contratto, l'attivazione per il primo anno di attività, di contratti a termine per le nuove assunzioni.
[…]

Titolo III - Classificazione del personale
Portiere di notte
Articolo 10

Le parti potranno stabilire in 3 ore oltre il normale orario di lavoro la fascia di disponibilità richiesta al lavoratore ricoprente tale mansione. Durante tale fascia oraria, pur presente e a disposizione per eventuali ed eccezionali necessità, il lavoratore non è nell'esercizio delle sue funzioni essendogli consentito di riposare. Per ogni ora di disponibilità prestata viene riconosciuta una retribuzione pari al 90% della paga oraria.

Titolo IV - Rapporto di lavoro
Ferie
Articolo 14

[…]
Qualora le ferie di cui al precedente punto a) non siano godute entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, dovranno essere necessariamente usufruite entro il 31 agosto dell'anno successivo. Eventuali soluzioni alternative saranno soddisfatte dalle aziende in accordo con il lavoratore nei limiti di legge. […]

Tutela dignità donne e uomini
Articolo l6

Le parti si impegnano a redigere un apposito e separato regolamento, che dovrà essere poi divulgato tra i lavoratori ed affisso nelle apposite bacheche aziendali al fine di tutelare la dignità personale di tutti i collaboratori e di favorire un ambiente di lavoro improntato ai principi di correttezza, di pari opportunità e di parità di trattamento fra donne e uomini.

Orario di lavoro
Articolo 17

Per tutti i lavoratori del Bacino Termale Euganeo l'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali. Nell'attuazione delle 39 ore settimanali di cui sopra dall' 1/1/98 sono state assorbite n. 48 ore di permessi all'anno. Le restanti 56 ore annuali andranno ad aumentare il monte ore ferie per uno 0,74 mensile.

Parte albergo e ristorante
Distribuzione dell'orario di lavoro
Articolo 18

La distribuzione giornaliera dell'orario di 39 ore settimanali è così determinata:
- 7 ore per 5 giorni;
- 4 ore per il 6° le quali sono consecutive.
Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario giornaliero potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale. Questa disciplina sostituisce l'articolo 104 e 105 del CCNL 19/07/03. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Le aziende per ciascun lavoratore dipendente devono indicare la normale giornata di riposo cadente sempre lo stesso giorno della settimana. La mezza giornata di riposo del 6° giorno sarà goduta nel giorno immediatamente antecedente o susseguente quello del normale riposo settimanale. L'orario di lavoro della 6ª giornata potrà subire uno spostamento massimo di un'ora rispetto al normale orario di entrata degli altri giorni della settimana. Al rientro al lavoro dopo periodi di assenza e/o sospensione verrà rispettata la normale distribuzione dei riposi.

Lavoro straordinario
Articolo 19

Fermo restando che le ore eccedenti le 39 ore settimanali sono da considerarsi ore straordinarie, previa autorizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, i lavoratori non potranno esimersi dal prestarlo senza giustificato motivo. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo ed è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di 2 ore giornaliere.
Le ore di straordinario saranno cronologicamente annotate in un apposito registro obbligatorio da parte del datore di lavoro. […]

Parte stabilimento termale
Distribuzione dell'orario giornaliero
Articolo 20

1) L'orario di lavoro di 39 ore settimanali verrà così distribuito:
- su 6 giorni lavorativi: ore 6.40 per 5 giorni, ore 5.40 il 6° giorno. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario giornaliero potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2) L'orario di lavoro giornaliero per gli addetti al reparto cure potrà essere stabilito in turno unico o in turno spezzato, ad esclusione degli addetti alla fango/balneoterapia e portafango che presteranno la loro attività esclusivamente in turno unico antimeridiano che inizierà alle ore 4.00 a.m. In base all'afflusso della clientela, l'inizio della prestazio­ne lavorativa potrà essere anticipata o posticipata e la stessa dovrà terminare in ogni caso entro le ore 13.00.
Il turno spezzato avrà un nastro orario di 11 ore (comprensivo di eventuale straordinario) con uno stacco minimo di almeno 1 ora e l'attività lavorativa non potrà iniziare prima delle ore 7.00 con un rientro di almeno 1 ora di ordinario lavoro giornaliero. L'orario dovrà terminare entro le ore 18.00.
Le parti concorderanno soluzioni alternative in caso di diverse necessi­tà aziendali.
Ai lavoratori del reparto cure identificabili dalle tabelle retributive che svolgano il turno spezzato o lavoro domenicale verrà erogata un'indennità mensile […]
3) La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, con l'indicazione dell'inizio e della fine dei vari turni di lavoro, verrà effettuata dalle aziende con un piano almeno settimanale; in mancanza del piano, la distribuzione sarà analoga a quella della settimana precedente.
4) Per i soli lavoratori con le mansioni di massoterapista addetti ai massaggi tradizionali (normali e speciali) in forza alla data del 21/05/2001 presso la stessa azienda, la prestazione nei pomeriggi - se richiesta ­sarà limitata, con equa distribuzione tra i lavoratori in questione, fino ad un massimo del 50% dei pomeriggi nel mese, con le modalità previste al precedente punto 2.
5) Per tutti gli addetti al reparto cure - massoterapisti, addetti alla fangobalneoterapia e portafango - in forza alla sottoscrizione del presente contratto e per i quali la possibilità di lavoro domenicale non sia stata prevista dalla lettera di assunzione: la prestazione nella giornata di domenica, se richiesta, sarà limitata, con l'equa distribuzione dei lavoratori interessati, fino ad un massimo del 50% delle domeniche cadenti durante il mese.
La prestazione domenicale dovrà essere richiesta al lavoratore per almeno tre ore consecutive.
6) In caso di lavoro domenicale non fisso ed in caso di richiesta di prestazione pomeridiana, l'azienda ad inizio mese comunicherà a ciascun lavoratore in quali domeniche e/o pomeriggi potrà essere richiesta la prestazione operativa ed indicherà contestualmente il giorno di riposo alternativo nel rispetto delle leggi in materia.
In caso di lavoro domenicale fisso al lavoratore dovrà essere indicato il diverso giorno fisso di riposo.
7) Le prestazioni di cui a precedenti capoversi 4) e 5) potranno essere richieste dal 01/03/2007.

Flessibilità oraria
Articolo 21

1) Se per una diversa effettuazione dell'orario settimanale e giornaliero, in relazione all'afflusso della clientela, i lavoratori del settore termale, non completassero le ore settimanali previste dal presente accordo le parti convengono che le ore non effettuate siano retribuite normalmente e ritornate all'azienda nei periodi successivi con prestazioni giornaliere non superiori a 2 ore rispetto al normale orario di lavoro sino ad un massimo di ore 8.40 giornaliere.
2) Nella sola ipotesi in cui il lavoratore non sia in debito di ore nei confronti dell'azienda tutte le ore superiori alle 6.40 giornaliere per 5 giorni alla settimana e alle 5.40 per il 6° giorno saranno considerate ore straordinarie [...]
3) Il lavoro straordinario, se richiesto, è consentito nel limite massimo di 2 ore giornaliere.
- Al termine del rapporto di lavoro le ore a debito del lavoratore verranno azzerate.
- Al lavoratore verrà consegnato mensilmente il relativo conteggio.
- Nell'ambito di tale flessibilità le parti concordano che il lavoro deve essere equamente distribuito tra gli addetti e non viene contemplata la possibilità di recupero di ore in tempo libero.
Per quanto non derogato nel presente articolo si applicano le regole previste dagli articoli 111 e 112 del CCNL 19/07/2003, specificando che le ore annuali saranno rapportate all'effettivo periodo lavorativo e saranno in ogni caso comprensive di quelle da conguagliare di cui al precedente punto 1) e non potranno comunque superare le 39 ore mensili.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 24 mesi per la verifica del meccanismo della flessibilità e del conguaglio ed armonizzarli in base alle eventuali problematiche riscontrate nella loro completa applicazione.
La normativa di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dagli articoli 104 e 105 del CCNL 19/07/2003.

Lavoro notturno
Articolo 23

Il fangoterapista, il portafango ed il massoterapista sono da considerarsi con qualifica notturna. Per tali lavoratori l'orario notturno s'intende dalle ore 1.00 alle ore 4.00 […]

Vitto termali
Articolo 24

Per i lavoratori termali viene stabilita una pausa durante il lavoro a.m. per la consumazione della colazione secondo gli usi e le consuetudini aziendali.

Titolo VII - Parte economica
Vitto ed indennità sostitutiva
Articolo 34

Le aziende termo-alberghiere associate forniranno a tutti i dipendenti a titolo gratuito la colazione ed un pasto al giorno per 26 giorni al mese. […]

Titolo VIII - Relazioni sindacali
Assemblee sindacali retribuite
Articolo 43

I lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee regolarmente indette dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e dalle rispettive RAS durante l'orario di lavoro fino alla concorrenza di 12 ore annue.

Commissione paritetica tecnico sindacale
Articolo 44

Questa Commissione, ha il compito di attuare e gestire tutte le parti del presente accordo con particolare riferimento ai punti in cui è espressamente richiamata. Ha altresì, il compito di dare interpretazioni nonché dirimere liti che dovessero insorgere tra imprese associate e lavoratori dipendenti nell'applicazione delle leggi e delle normative vigenti.

Organismo bilaterale termo alberghiero
Articolo 46

In conformità all'articolo 19 del CCNL settore turismo è costituito l'Ente Bilaterale denominato "Organismo Bilaterale Termo Alberghiero" (OBTA). L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha scopo di lucro.
L'Organismo Bilaterale Termo Alberghiero ha lo scopo di promuovere e sviluppare quelle iniziative assistenziali, previdenziali, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione ritenute più idonee per soddisfare le particolari esigenze dei lavoratori e delle aziende del settore termo-alberghiero del Bacino Termale Euganeo.
L'Organismo Bilaterale Termo Alberghiero dovrà promuovere e monitorare inoltre, le politiche attive del mercato del lavoro che facilitino l'incontro tra la domanda e l'offerta agevolando l'occupazione dei lavoratori del bacino euganeo anche attraverso lo sportello del lavoro, di cui al successivo articolo 47, istituito presso il medesimo ente.
In particolare nell'ambito dei suoi compiti e delle sue disponibilità, potrà provvedere in via esemplificativa e non tassativa:
[…]
- ad iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
- ad istituire al proprio interno l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
La determinazione dei sussidi ed i criteri relativi agli altri interventi dell'Organismo Bilaterale Termo Alberghiero saranno fissati dal regolamento per il funzionamento dell'OBTA stesso.