Tipologia: CCNL
Data firma: 3 luglio 2013
Validità: 01.09.2013 - 31.08.2017
Parti: Federterziario Scuola, Federterziario, Confimea/CFC e Ugl-Scuola
Settori: Servizi, Scuola privata
Fonte: ebigen.org

Sommario:

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 2.1 Contrattazione di 2° livello
Art. 3 Ente Bilaterale Nazionale
B) Diritti sindacali
Art. 4 Rappresentanza sindacale
Art. 5 Assemblea
Art. 6 Permessi
Art. 7 Affissioni
Art. 8 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
II - Livelli di contrattazione
Art. 9 I livelli di contrattazione
Art. 10 Secondo livello di contrattazione
III - I rapporti di lavoro
Art. 11 Tipologia e durata del rapporto di lavoro
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
Art. 4 Classificazione
Art. 5 Mutamenti di qualifica
Art. 6 Mansioni promiscue
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 7 Assunzione
Art. 8 Tirocinio e stage
Art. 9 Periodo di prova
Art. 10 Part-time
Art. 11 Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d’azienda
Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 Retribuzione mensile
Art. 13 Prospetto paga
Art. 14 Tredicesima mensilità
Art. 15 Paga base mensile
Art. 16 Indennità di contingenza
Art. 17 Compensi aggiuntivi
Art. 18 Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale
Art. 19 Trasferte
Art. 20 Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 21 Supplenze personale docente
Titolo V - Durata del lavoro
Art. 22 Orario di lavoro
Art. 23 Riposo giornaliero
Art. 24 Pause
Art. 25 Lavoro notturno
Art. 26 Lavoro straordinario
Art. 27 Ferie
Art. 28 Festività soppresse
Art. 29 Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 Assenze per malattia
Art. 31 Infortunio sul lavoro
Art. 32 Congedo matrimoniale
Art. 33 Tutela della maternità e della paternità
Art. 34 Permessi per lavoratori invalidi
Art. 35 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 36 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 37 Congedi per la formazione
Art. 38 Congedi per la formazione continua
Art. 39 Permessi per lavoratori affetti da handicap
Art. 40 Permessi elettorali
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 41 Licenziamento e dimissioni
Art. 42 Ricollocamento e formazione professionale
Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
A) Regolamento Interno
B) Doveri del lavoratore
C) Provvedimenti disciplinari
D) Tentativo di conciliazione
E) Rinvio alle leggi

Contratto collettivo nazionale di lavoro Federterziario Scuola - Ugl Scuola Quadriennio giuridico 1° settembre 2013 - 31 agosto 2017

Il giorno mercoledì 03 luglio 2013, presso la sede di Ugl, in via Margutta 19, 00187, Roma: Federterziario Scuola […], Federterziario, Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, del lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […], Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato […], con l'assistenza della CFC, Confederazione Federterziario - Confimea - Rete d'impresa […] e Unione Generale Del Lavoro Scuola […], Unione Generale Del Lavoro Confederazione Nazionale […], hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2013 - 2017 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali

Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, e per garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.
Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l'osservanza delle norme e delle regole frutto dell'accordo tra le parti. L'attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Art. 3 Ente Bilaterale Nazionale
Per il miglioramento del sistema scolastico le parti firmatarie del presente CCNL indicano FormaSicuro come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore scuola non statale (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc). FormaSicuro è la sigla utilizzata per denominare il Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sistema nazionale FormaSicuro è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, nell'organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. Gli Enti FormaSicuro sono pertanto organismi paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuitegli dal CCNL. Nell'ambito del Sistema Paritetico Nazionale è affidato al FormaSicuro nazionale il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale, realizzare il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione. Gli Enti paritetici FormaSicuro territoriali sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale FormaSicuro. Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal FormaSicuro nazionale. Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, sono provinciali, interprovinciali e regionali. Gli Enti FormaSicuro sono soggetti giuridicamente autonomi e sono costituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.

B) Diritti sindacali
Art. 4 Rappresentanza sindacale

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'istituto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 legge 300/1970.

Art. 5 Assemblea
1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell'istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.
[…]

Art. 7 Affissioni
Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 8 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è eletto secondo le disposizioni vigenti. Qualora non possa essere individuato la RSU designa un soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e modifiche successive.

II - Livelli di contrattazione
Art. 9 I livelli di contrattazione

Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Art. 10 Secondo livello di contrattazione
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata con cadenza trimestrale. Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti

III - I rapporti di lavoro
Art. 11 Tipologia e durata del rapporto di lavoro

Le tipologie di rapporti di lavoro nell'ambito di scuole non statali, enti di formazione e scuole di preparazione prese in considerazione nel presente CCNL sono divisibile in quattro tipologie:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato;
c) a progetto;
d) altre tipologie previste dalle vigenti leggi.
• 11.1 Tipologia a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti è a tempo indeterminato. Per tale tipologia sia applica nella sua interezza il presente CCNL.
• 11.2 Tipologia a tempo determinato
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del d.lgs. 368/2001.
• 11.2.1 Divieti della stipula di contratti a termine
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
• da parte delle realtà che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
[…]
• 11.2.5 Criteri di computo
Ai fini di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i lavoratori con contratto a tempo determinato della durata superiore ai 9 mesi sono computabili (art. 8 d.lgs. 368/2001).
• 11.3 Tipologia a progetto
È consentito l'utilizzo del contratto a progetto per ogni funzione e in particolare per i docenti che, operando come lavoratori autonomi, sviluppano un progetto didattico specifico per la propria materia. Per tale tipologia ci si riferisce al presente CCNL per determinare i valori economici base rimandando la disciplina alla normativa in vigore e all'accordo tra le parti.
• 11.4 Tipologia apprendistato
È consentito l'utilizzo del contratto a progetto per ogni funzione.
• 11.4.1 Assunzione
Il contratto d'Apprendistato può essere stipulato per lavoratori d'età compresa tra i 18 e 29 anni. L'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d'età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53. La durata è stabilita dall'Art. 154 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non superiore i 36 mesi. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all'Apprendista, si deve calcolare l'acquisizione di un livello per ogni anno di apprendistato.
• 11.4.2 Proporzione numerica
[...]
Un Datore di lavoro con più di 10 dipendenti non può superare il rapporto di 3 a 2 Apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non deve superare le
9 unità. Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.
• 11.4.3 Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l’importanza della formazione esterna per l'Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici o dagli Enti Bilaterali Confederali.
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all'inserimento dell'Apprendista negli studi professionali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l'Apprendista è destinato alla formazione teorica trasversale e di base, effettuata in aula, mediante corsi esterni, nel rispetto della normativa nazionale di un monte orario di 40-120 ore medie annue retribuite (a seconda dell'importanza e dell'inerenza del titolo di studio conseguito).
Ai fini del conseguimento della qualifica dovrà inoltre svolgere della formazione specifica mediante corsi interni o esterni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, di un monte orario pari alle ore di formazione base o trasversale.
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 30 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l'Ente Bilaterale Confederale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna agli Studi.
• 11.4.4 Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
• 11.4.5 Rinvio
Le Parti, vista la recente modifica dell'Apprendistato, per quanto qui non disciplinato, rinviano alle norme generali di legge ed alle norme del presente contratto quando applicabili.
• 11.5 Altra tipologia
Sono infine consentite altre forme contrattuali la cui disciplina viene demandata alle leggi in vigore e agli accordi tra le parti ovvero, a titolo esemplificativo:
• i contratti di lavoro somministrato;
• le attività di stage e tirocinio;
• i contratti d'inserimento;
• il lavoro intermittente;
• il contratto di lavoro ripartito;
• la somministrazione a tempo determinato.

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
• Scuole medie superiori di primo e secondo grado;
• Scuole e istituti di ogni ordine e grado;
• Scuole dell'infanzia
• Asili nido
• Scuole e corsi di lingue (compreso l'italiano a stranieri o come seconda lingua);
• Corsi di cultura varia;
• Scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti;
• Scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico;
• Scuole interpreti e traduttori;
• Accademie d'Arte;
• Società di formazione aziendale;
• Scuole di musica;
• Università private;
• Enti certificatori;
• Scuole straniere in Italia;
• Corsi di formazione;
• Corsi professionali.

Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 8 Tirocinio e stage

L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e successive modificazioni.

Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 20 Sostituzione di lavoratori assenti

La supplenza, nei casi consentiti dalla legge e dal presente contratto, si traduce in un'assunzione a tempo determinato con conseguente applicazione della normativa di legge in materia.

Titolo V - Durata del lavoro
Art. 22 Orario di lavoro

L’orario dio lavoro è quello previsto all’atto dell’assunzione con un massimo di:
a) per personale non docente, compreso il personale direttivo e i “quadri intermedi” l’orario settimanale è di 40 ore di lavoro effettivo estendibili a 48 se comprensive del lavoro straordinario;
b) per personale docente l’orario settimanale è di 25 ore di lavoro effettivo estendibili a 35 ore.
La settimana lavorativa è, per tutti, dal lunedì al sabato.
[…]
Per lavoro effettivo si intende un’applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedi art. 8 c. 3 d.lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiore a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'istituto.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo.
La direzione dell'istituto può modificare l'orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione.
Nei limiti dell'organizzazione dell'istituto, l'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale. L’ora di lezione corrisponde a 60 minuti.
[…]
• 22.1 Potenziamento orario
È facoltà dell'istituto richiedere un potenziamento dell'orario, non superiore al 30% dell'orario settimanale, al personale docente. […]

Art. 23 Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero dev'essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7 d.lgs. 66/2003).

Art. 24 Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l’art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di dieci minuti. La pausa si considera lavoro effettivo ai fini del trattamento retributivo. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.

Art. 25 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro prestato nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro notturno si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 66/2003 e successive modificazioni. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Art. 26 Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3 d.lgs. 66/2003. Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. […] In alternativa alla maggiorazione possono essere previsti dei riposi compensativi.

Art. 29 Riposo settimanale
Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore, di norma coincidente con la domenica ma nulla esclude che esigenze di servizio possano giustificare la fruizione del riposo in altro giorno.

Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 31 Infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall'art. 1 d.p.r. 1124/65. L'obbligo è esteso anche ai lavoratori a progetto.
Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria Inail, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l'infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all'istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso. Il lavoratore deve fornire all'istituto idonea documentazione medica attestante l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
[…]

Art. 33 Tutela della maternità e della paternità
Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto collettivo in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità si fa riferimento alla normativa di legge in vigore.
a) Congedo di maternità
Il congedo di maternità ha una durata complessiva di 5 mesi, fruibili, a scelta della lavoratrice, due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi oppure un mese prima del parto fino a 4 mesi successivi e sempreché il medico competente accerti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 d.lgs. 151/2001).
[…]
b) Congedo parentale […]
c) Riposi giornalieri della madre
La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo ciascuno della durata di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Nel caso l'orario giornaliero sia inferiore alle 6 ore il riposo è solo uno. I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione (art. 39 d.lgs. 151/2000).
[…]
Nel caso di parti plurimi i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste per riposi giornalieri possono essere utilizzate anche dal padre. Nel caso di figli affetti da handicap si rinvia a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs. 165/2001.
d) Congedi per la malattia del figlio […]

Art. 34 Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempre che le cure siano connesse all'infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente (d.lgs. 509/88 art. 10 che ha modificato l'art. 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).

Art. 39 Permessi per lavoratori affetti da handicap
I lavoratori maggiorenni affetti da handicap grave possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti di due ore o; in alternativa, di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni fruibili continuativamente oppure con richiesta di mezze giornate di permesso (art. 33 l. 104/92 poi modificato dalla legge 53/2000).

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 41 Licenziamento e dimissioni

[…]
Il licenziamento del dipendente non può avvenire che per giusta causa e/o giustificato motivo. Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente […]
e) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell'istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
[…]
h) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all'istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R.;
[...]
l) in caso di eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e reiterati, tali da creare un reale disservizio al regolare funzionamento dell'istituto o frazionamenti dell'attività didattica che la rendono di fatto discontinua o non proficua;
m) inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
[…]
o) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni;
[…]

Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
A) Regolamento Interno

Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori e reso disponibile per la consultazione. Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate. L'inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

B) Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:
a) esplicare le mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) rispettare l'orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento Interno dell’istituto;
[...]
g) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
h) non compiere atti o comportamenti in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e riservatezza nonché di non concorrenza.
[…]
Ai docenti è garantita la libertà metodologica dell'insegnamento per la formazione dei discenti, nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e nei limiti imposti dal Progetto Educativo dell'istituto, nell'osservanza delle attribuzioni della funzione docente e delle responsabilità che ne derivano (artt. 5, 7 e 395 T.U.).
[…]

C) Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base;
• sospensione da lavoro e da retribuzione fino a massimo 10 giorni di effettivo lavoro. […]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[…]
2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
[…]
6) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda;
7) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'istituto;
[…]
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.

E) Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto opera il rinvio alle disposizioni di legge.