Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2015, n. 24470 - Appalto e assunzione della specifica posizione di garanzia di datore di lavoro


 

 

"In tema prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore che si avvalga di maestranze in regime di subappalto ovvero anche di lavoratori autonomi, qualora provveda ad inserire dette maestranze nell'organizzazione aziendale, in assenza di specifiche deleghe al titolare della ditta operante in subappalto, assume il ruolo di garante, rispetto alla sicurezza del cantiere".

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 12/05/2015



Fatto


1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 4.07.2014, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 13.05.2013, nei confronti di LB. S., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen. ed altro, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile S.G., da liquidarsi in separato giudizio.
A LB. si contesta, nella sua qualità di datore di lavoro, di avere causato, per colpa consistita nella violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la caduta dell'operaio S.G. da un parapetto sito a tre metri di altezza dal piano terra, cagionando così al predetto operaio lesioni personali con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni (capo A); di non aver adottato le misure di sicurezza relative al cantiere ove il sinistro si è verificato (capo B); e di non aver provveduto all'allestimento di idonee opere provvisionali per evitare la caduta dall'alto di cose e persone (capo C).
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dalla parte appellante, rilevava che non era revocabile in dubbio che LB. avesse assunto l'operaio S.G., per la demolizione e ricostruzione del muretto che "dava sul vuoto" di cui si tratta, intervento che il proprietario dell'immobile, C.M., aveva commissionato a LB.. Osservava che LB. aveva assunto S.G., oltre ad un manovale, ed aveva acquistato il materiale necessario per la demolizione a la ricostruzione del muretto. Il Collegio sottolineava che, per effettuare l'intonacatura del muretto, S.G. avrebbe dovuto necessariamente portarsi all'esterno del muro; e che gli ispettori sopraggiunti sul posto, dopo la rovinosa caduta, avevano verificato la mancanza di opere provvisionali anticaduta.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione LB. S., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l'esponente reitera la doglianza afferente alla posizione di garanzia che l'imputato avrebbe assunto, nella qualità di datore di lavoro della parte offesa.
Il deducente rileva che le opere murarie erano state commissionate dai proprietari C.M. e S.A. a LB.. Sottolinea che LB., nel periodo in esame, lavorava alle dipendenze della ditta Omissis; e considera che, dopo aver svolto alcune opere murarie personalmente, nei giorni 7 e 8 dicembre 2008, il prevenuto aveva contattato il muratore S.G. e il manovale N.A., per il completamento dei lavori. Ciò posto, l'esponente contesta di aver assunto il ruolo di datore di lavoro di S.G., osservando che, nel caso, il rapporto intercorrente tra LB. e S.G. rientra nell'ambito della fattispecie del "lavoro autonomo". Rileva che S.G. ebbe ad assumere una autonoma obbligazione di risultato, rispetto all'obiettivo di completare l'intervento edilizio che aveva accettato di svolgere in autonomia e con propri strumenti di lavoro. L'esponente afferma poi che non vi fu alcuna ingerenza di LB. nella concreta esecuzione delle opere; e richiama l'orientamento interpretativo in materia di trasferimento del rischio, in caso di cessione dei lavori in subappalto. Evidenzia che LB. raccomandò, comunque, a S.G. e N.A. di non recarsi all'esterno del balcone per ultimare il lavoro; e che S.G. ebbe a contravvenire tali indicazioni.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della entità della pena inflitta.

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto le censure dedotte dall'esponente si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del sinistro per cui è processo, rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito.
Giova, al riguardo, rilevare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, invero, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo comunque preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
E' poi appena il caso di considerare che la Corte di Appello, secondo un percorso argomentativo immune da fratture di ordine logico e perciò non sindacabile in sede di legittimità, ha espressamente considerato che doveva escludersi la qualità di subappaltante delle opere, in capo al S.G., atteso che LB., appaltatore delle opere commissionategli dal proprietario, aveva assunto S.G. per "un giorno di lavoro", al fine di completare l'intervento che lo stesso LB. aveva già iniziato, allestendo il relativo cantiere. Il Collegio, del tutto correttamente, ha considerato che le accertate irregolarità, anche di ordine fiscale, rispetto alla intervenuta assunzione del muratore S.G., non escludevano l'assunzione della specifica posizione di garanzia, in capo al datore di lavoro LB.. Sul punto, la Corte distrettuale ha riferito che LB. ebbe a condurre S.G. e N.A. presso il cantiere, a fornire loro il materiale occorrente (calce e mattoni) e ad impartire precise direttive, rispetto al completamento dei lavori edilizi di cui si tratta. E, sulla scorta di tali rilievi, la Corte di merito ha considerato che non sussistevano le condizioni di autonomia nell'esecuzione delle opere, che connotano il contratto di subappalto, rispetto al rapporto intercorrente tra S.G. e LB., come accertato in corso di giudizio.
Preme poi evidenziare che la valutazione espressa dai giudici di merito si colloca nell'alveo dell'insegnamento ripetutamente espresso dalla Corte regolatrice, in base al quale, in tema prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore che si avvalga di maestranze in regime di subappalto ovvero anche di lavoratori autonomi, qualora provveda ad inserire dette maestranze nell'organizzazione aziendale, in assenza di specifiche deleghe al titolare della ditta operante in subappalto, assume il ruolo di garante, rispetto alla sicurezza del cantiere (si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28902 del 24/01/2013, dep. 08/07/2013, Rv. 255834, relativa alla fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità dell'imprenditore che, avvalendosi di una ditta in regime di subappalto, aveva consentito l'occupazione di lavoratori extracomunitari pagati "in nero" e privi del permesso di soggiorno).
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la ed. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. Ili 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). E preme sottolineare che la giurisprudenza, nell'interpretare l'art. 62 bis cod. pen., come modificato dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito nella legge 24.07.2008, n. 125, risulta consolidata nel rilevare: che l'assenza di precedenti non può essere per ciò solo posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche; e che i precedenti penali a carico del giudicabile ben possono essere valorizzati dal giudice di merito, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, la Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha espressamente considerato che il mero stato di incensuratezza non è di per sé idoneo al riconoscimento delle attenuanti generiche; e che sia la personalità dell'imputato, negativamente lumeggiata dalle specifiche modalità della condotta criminosa, sia le gravi conseguenze del reato, risultavano ostative alla concessione delle invocate attenuanti. Oltre a ciò, il Collegio ha evidenziato che la pena pecuniaria irrogata dal primo giudice risultava equa e non ulteriormente mitigabile.
Si osserva, infine, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., pur maturate - come avvenuto, nel caso di specie, in riferimento alle ipotesi contravvenzionali in addebito - in data anteriore rispetto alla sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 12 maggio 2015.