Tipologia: CCNL
Data firma: 9 luglio 2001
Validità: 01.09.2001 - 31.08.2005
Parti: Filins e Ugl-Scuola
Settori: Servizi, Scuola privata, Filins
Fonte: edscuola.it

Sommario:

Premessa
Stipula
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. n. 1 Applicabilità del contratto
Art. n. 2 Applicabilità al rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. n. 3 Periodo di validità e rinnovo
Art. n. 4 Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. n. 5 Ambito del rapporto
Art. n. 6 Incompatibilità e principio di priorità
Titolo II - Classificazione del personale
Art. n. 7 Qualifiche e mansioni
Art. n. 8 Mutamenti di qualifica
Titolo III - Contratto d'assunzione
Art. n. 9 Contratto a tempo indeterminato
Art. n. 10 Contratto a prefissione di termine
Art. n. 11 Contratto "part-time"
Art. n. 12 Contratto di formazione lavoro e/o di apprendistato
Titolo IV - Procedura per l'assunzione
Art. n. 13 Assunzione - Atto scritto e documentazione
Art. n. 14 Nomina
Art. n. 15 Periodo di prova
Titolo V - Trattamento economico
Art. n. 16 Retribuzione mensile
Art. n. 17 Flessibilità della retribuzione
Art. n. 18 Aumenti periodici di anzianità
Art. n. 19 Minimo retributivo ed eventuale super - minimo
Art. n. 20 Incentivi e integrazioni
Art. n. 21 Tredicesima mensilità
Art. n. 22 Patto di conglobamento retributivo
Art. n. 23 Prospetto paga
Titolo VI - Trattamento previdenziale e assicurativo
Art. n. 24 Trattamento di previdenza e assistenza
Art. n. 25 Infortunio
Art. n. 26 Estratto conto dei versamenti previdenziali
Titolo VII - Orario di lavoro
Art. n. 27 Orario di lavoro ordinario
Art. n. 28 Lavoro straordinario e festivo
Art. n. 29 Durata dell'ora di lezione
Art. n. 30 Recupero delle ore non effettuate e sostituzione dei colleghi assenti
Titolo VIII - Ferie e festività
Art. n. 31 Congedo ordinario o ferie
Art. n. 32 Festività
Titolo IX - Sospensione del servizio
Art. n. 33 Congedo straordinario
Art. n. 34 Aspettativa
Art. n. 35 Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie
Titolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. n. 36 Licenziamento
Art. n. 37 Risoluzione per limiti di età
Art. n. 38 Preavviso di licenziamento o dimissioni e penalità
Art. n. 39 Trattamento di fine rapporto
Art. n. 40 Tentativo di conciliazione e arbitrato
Titolo XI Regolamento interno - Doveri del lavoratore e sanzioni
Art. n. 41 Regolamento interno - Progetto Educativo d'Istituto - Piano dell’Offerta Formativa
Art. n. 42 Doveri del lavoratore
Art. n. 43 Provvedimenti disciplinari
Titolo XII - Diritti sindacali
Art. n. 44 Diritti sindacali - Diritto di sciopero - Sicurezza nel luogo di lavoro
Art. n. 45 Commissione paritetica di arbitrato - Contributo sindacale
Art. n. 46 Foro competente - Rinvio
Allegati
Sottoscrizione e deposito

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente direttivo, docente e non docente dei licei linguistici e degli istituti d'istruzione associati alla Filins con l’adesione delle OO.SS. Cisal scuola e Cisal Confederazione, in vigore dal primo settembre 2001 al trentuno agosto 2005

Premessa
Il CCNL Fill-Cisnal in vigore dal 1° Settembre 1996 al 31 Agosto 2000, alla scadenza è stato prorogato di un anno fino al 31 Agosto 2001.
Per il prossimo quadriennio, dal primo settembre 2001 al trentuno agosto 2005, è stato stipulato il presente CCNL, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente.
Dal 28 Novembre 1998 la Federazione Italiana Licei Linguistici (Fill) è diventata Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali (Filins) con rogito registrato il 14 dicembre 1998.
La Fill si è rinnovata, senza rinunciare alle proprie radici, ed ha aperto l’iscrizione a tutte le scuole non statali, dalle scuole materne, alle elementari, alle superiori ed alle accademie, purché in possesso di presa d’atto o di concessione per il rilascio di titoli legali di studio da parte del MPI o della Regione.
La Filins eredita l’esperienza, la tradizione ed i valori che hanno ispirato la Fill nei suoi 14 anni d’intensa attività, ed il contratto di lavoro stipulato con la Cisnal (ora Ugl).
Com’è noto, anche la Cisnal ha rinnovato il proprio statuto assumendo la denominazione di Unione Generale del Lavoro (Ugl).
L’accordo raggiunto, non senza un sofferto e meditato confronto fra le parti, rappresenta indubbiamente un notevole passo in avanti verso quella flessibilità necessaria per tener conto sia delle diverse situazioni economiche e ambientali in cui opera la scuola non statale (superamento delle gabbie retributive), sia dei meriti di ciascun docente (anche in relazione agli incarichi assegnati: funzioni obiettivo, ecc.); aspetti, questi, che hanno creato nel pubblico impiego non poche polemiche e difficoltà di soluzione.
Inoltre, la flessibilità introdotta nel presente accordo consente una contrattazione aziendale entro i limiti minimi retributivi stabiliti, evitando l’insorgere di conflitti sindacali a livello periferico.
Ma la flessibilità non è l’unica caratteristica che contraddistingue il presente patto sociale.
Come già è stato previsto nei contratti precedenti, viene considerata ogni prestazione lavorativa del docente: per esempio, viene compensato il lavoro di correzione degli elaborati scritti o grafici, viene riconosciuto un gettone di partecipazione ai consigli degli Organi Collegiali o all’incontro con le famiglie, viene considerato il lavoro svolto in seno alle commissioni d’esame, ecc.
Le parti firmatarie hanno inteso realizzare le condizioni per una reale applicabilità delle norme concordate, tenendo conto dell’attuale situazione economica e giuridica in cui operano le scuole non statali.
Nel contempo, auspicano che il personale in servizio presso le scuole non statali, sia paritarie che legalmente riconosciute, sia liberato da discriminazioni basate sul demagogico conflitto fra pubblico e privato; auspicano che detto personale possa avere, in un prossimo futuro, un trattamento paritetico a quello delle scuole statali, a cominciare dal pieno riconoscimento del servizio prestato nell’ambito di istituzioni che rilasciano titoli legali di studio.
Il contratto, grazie alla fattiva collaborazione del prof. Giovanni Piccardo, è arricchito con riferimenti giurisprudenziali e normativi intesi ad offrire un primo orientamento nella vasta casistica del lavoro.

Contratto collettivo nazionale di lavoro
Stipula

Il giorno nove del mese di luglio dell'anno 2001, presso la sede del Liceo Linguistico Europeo l.r. "Santa Maria", Via Ticino n. 45 - Monterotondo (Roma), tra la Filins (Federazione Italiana Licei linguistici e Istituti scolastici Non Statali) […] e la Ugl Scuola (Unione Generale dei Lavoratori - Scuola) […] e la Ugl Confederazione […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da valersi in tutto il territorio nazionale Italiano per il personale direttivo, docente e non docente che presta la propria opera, con rapporto di lavoro subordinato, presso i Licei Linguistici e gli altri Istituti d'Istruzione (gestiti da enti e da privati nelle persone dei legali rappresentanti) associati alla Filins che li rappresenta.
Le istituzioni scolastiche non rappresentate possono validamente adottare il presente CCNL, dopo aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione associativa alla Filins che ne rilascia debita attestazione.
Le altre Associazioni di categoria e le OO.SS. interessate possono sottoscrivere il presente CCNL per adesione (art. 1332 c.c.).

Titolo I - Sfera di applicazione
Articolo n. 1 Applicabilità del contratto

Il presente contratto sostituisce a tutti gli effetti il precedente e regola il rapporto di lavoro del personale direttivo, docente e non docente che presta la propria opera in qualità di lavoratore subordinato presso i Licei Linguistici e gli altri Istituti d'Istruzione, gestiti da enti o privati, associati alla Filins che li rappresenta, da valersi in tutto il territorio nazionale.

Articolo n. 2 Applicabilità al rapporto di lavoro a tempo determinato
La normativa del presente contratto, per quanto compatibile, va estesa anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Titolo III - Contratto d'assunzione
Articolo n. 9 Contratto a tempo indeterminato

Il rapporto di lavoro fra l'Istituto e il personale, è a tempo indeterminato salvo nei seguenti casi:
a) esecuzione di lavori stagionali o comunque periodici;
b) sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore sia in congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
c) incarico a docente non abilitato, nel senso che, in tal caso, il contratto si risolve senza obbligo di preavviso all'atto della nomina di altro docente avente diritto, in quanto fornito di specifica abilitazione (artt. n. 36 e n. 38);
d) in tutti i casi in cui il periodo d’interruzione dell’attività lavorativa sia superiore ai 90 giorni consecutivi (esempio: dal 19 giugno al 18 settembre).

Articolo n. 10 Contratto a prefissione di termine
Ferma restando la possibilità di ricorso, per l’assunzione del personale, al contratto a termine, ai sensi delle disposizioni del precedente art. 9, l'apposizione di un termine di durata è inoltre consentita nelle seguenti ipotesi:
a) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definitivi o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere straordinario ed occasionale;
b) per supplire, anche parzialmente, lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto o per sostituire lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa;
c) per sostituzione di docenti dimissionari ad anno scolastico iniziato, qualora la sostituzione avvenga dopo il 31 dicembre.
d) per impegno volontario del lavoratore a posticipare l’accesso alla pensione, con esenzione dei contributi Inps (art. 75 della legge finanziaria per l’anno 2001 – rif.: art. 37, note).
Per i contratti a tempo determinato si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia o infortunio si fa riferimento alla legge 29/5/1982, n. 297 (art. n. 2).
[…]

Articolo n. 11 Contratto "part-time"
[...]
Al rapporto di lavoro part-time si applicano le norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
[…]

Titolo IV - Procedura per l'assunzione
Articolo n. 13 Assunzione - Atto scritto e documentazione

[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana costituzione fisica e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]

Titolo VI - Trattamento previdenziale e assicurativo
Articolo n. 25 Infortunio

Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria Inail, ai sensi del D.Lvo 38/2000, viene protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali con i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Titolo VII - Orario di lavoro
Articolo n. 27 Orario di lavoro ordinario

L'orario di lavoro è quello previsto all'atto dell'assunzione con un massimo (full- time) di 18 ore settimanali per il personale docente - di 24 ore per il personale di scuola primaria - e di 39 ore settimanali per il personale non docente. Per il personale direttivo l'orario di lavoro non può superare le 154 ore mensili. Se nel contratto non vi è specifica menzione l'orario di lavoro corrisponde a quello effettivamente svolto. La Direzione dell'Istituto può modificare l'orario di lavoro a seconda delle esigenze dell'attività. Nei limiti delle possibilità, l'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale.

Articolo n. 28 Lavoro straordinario e festivo
Le ore eccedenti l'orario ordinario massimo, indicato nell'articolo precedente, ed eventualmente assegnate, sono retribuite con una maggiorazione del 20 % fino alla concorrenza di 24 ore settimanali per il personale docente, di 30 ore per l'insegnante di scuola primaria e di 44 ore settimanali per il personale non docente.
Il lavoro festivo viene comunque valutato come lavoro straordinario.

Articolo n. 29 Durata dell'ora di lezione
L'ora di lezione corrisponde a 60 minuti. […]

Articolo n. 30 Recupero delle ore non effettuate e sostituzione dei colleghi assenti
Il personale docente e non docente è tenuto a recuperare le ore lavorative non effettuate, per vari motivi, ed ha l'obbligo, se richiesto, di sostituire i colleghi assenti, salvo che non ne sia impedito per cause di forza maggiore (artt. n. 28, n. 33 e n. 35).

Titolo VIII - Ferie e festività
Articolo n. 31 Congedo ordinario o ferie

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e vengono godute durante il periodo estivo, ovvero durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica.
[…]

Titolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo n. 36 Licenziamento

Il licenziamento dovrà essere motivato e comunicato con raccomandata A.R. almeno con 1 mesi di preavviso, (art. n. 38) tranne i casi in cui è applicabile il licenziamento in tronco (giusta causa). Di seguito si riporta un elenco indicante i motivi e le cause che possono verificarsi per il licenziamento, senza per questo considerarlo esaustivo o limitativo:
[…]
4) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente (assenza ingiustificata superiore a tre giorni lavorativi, continuativi);
[…]
6) grave atto contrario alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell'Istituto;
[…]
9) azioni o comportamenti reiterati e contrari alla disciplina (in generale alle norme contenute nel Regolamento interno) che causino reali disservizi o danni all'Istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R. (artt. n. 42 e 43);
[…]
13) in caso di eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e reiterati, tali da creare un reale disservizio al regolare funzionamento dell'Istituto d'istruzione o frazionamenti nell'attività didattica che la rendono di fatto, discontinua e non proficua;
[…]

Titolo XI Regolamento interno - Doveri del lavoratore e sanzioni
Articolo n. 41 Regolamento interno - Progetto Educativo d'Istituto - Piano dell’Offerta Formativa

Il Regolamento disciplinare, il Progetto Educativo d'Istituto (P.E.I) ed il Piano dell’Offerta Formativa (POF) devono essere portati a conoscenza dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messi a loro disposizione per la consultazione. Essi non possono contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.
Tutto il personale dipendente operante nell'ambito di ciascuna scuola è tenuto al rispetto di tali norme, la cui inosservanza costituisce “giusta causa” o "giustificato motivo" per la rescissione del contratto, in applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Articolo n. 42 Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) osservare l'orario di servizio;
[…]
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno dell'Istituto;
e) osservare le eventuali modifiche di orario;
[…]
h) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli.
[…]
Ai docenti è garantita la libertà metodologica dell'insegnamento per la formazione dei discenti, nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e del Progetto Educativo d'Istituto, nell'osservanza delle attribuzioni della funzione docente e delle responsabilità che ne derivano (artt. 5, 7 e 395 T.U.).
[…]

Articolo n. 43 Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto nel precedente art. n. 42, le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo la legge;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26).
[…]

Titolo XII - Diritti sindacali
Articolo n. 44 Diritti sindacali - Diritto di sciopero - Sicurezza nel luogo di lavoro

a) Per quanto concerne i diritti sindacali, la costituzione ed il funzionamento delle RSU, valgono le disposizioni di legge ivi comprese la legge 20 maggio 1970 n. 300 e la legge 12 giugno 1990, n. 146.
[…]
c) Per la sicurezza sul luogo di lavoro si fa riferimento agli adempimenti contenuti nel Dlgs. 626/94 ed in particolare alle disposizioni emanate per lo specifico settore. (Dlgs. 19/3/96, n. 242; Cir. PCM 20/4/2001, n. 5; C.M. Lav. 8/5/2001, n. 85).