Cassazione Penale, Sez. 2, 10 giugno 2015, n. 24549 - Infortunio sul lavoro in una cava o sinistro stradale? L'accusa è di simulazione di un sinistro stradale al fine di conseguire un indennizzo da parte della società di assicurazioni


 

 

Presidente: GENTILE MARIO Relatore: DE CRESCIENZO UGO Data Udienza: 06/03/2015


Fatto


B.A., B.G. e B.R., tramite i difensori, con atti separati, ma fra loro pienamente sovrapponibili, propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza 11.2.2014 con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta, confermando la decisione del Tribunale di Gela del 14.3.2013, li ha condannati rispettivamente alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per la violazione dell'art. 642 cod.pen.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi che vengono così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att.
§1.) violazione dell'art. 124 cod.pen. e vizio di motivazione, perché dalla lettura degli atti emerge che la querela della compagnia di Assicurazioni sarebbe stata proposta oltre i termini di legge. La motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la questione si pone in contrasto con la ricostruzione dei fatti.
§2.) Violazione dell'art. 192, 125 IIIA comma, 546 comma 1 leti e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte d'Appello si sarebbe limitata ad una acritica recezione della motivazione della sentenza di primo grado senza rispondere alle censure mosse con l'atto di gravame. La motivazione presenta contraddizioni e distonie anche rispetto ai fatti accertati con la sentenza del Tribunale. In particolare la difesa censura:

1) la valutazioni fatte in sentenza in relazione alla deposizione del brigadiere dei Carabinieri B. e la deduzione di non credibilità della presenza della autovettura del B.G. nei pressi ove è avvenuto il sinistro (pag. 6 ricorso); 2) la contraddittorietà in ordine alla svalutazione della prova relativa al contenuto delle dichiarazioni rese da B. all'utenza del 118 e alla mancata acquisizione della registrazione della suddetta conversazione; 3) erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal B.R., senza avere preso in considerazione che nel momento in cui quelle dichiarazioni erano state fatte, il dichiarante B.R. versava in gravi condizioni; 4) erronea valutazione della circostanza che il B.G. non abbia riportato lesioni nel corso del sinistro stradale; 5) erronea valutazione del testimone T. e in particolare vizio di motivazione in ordine alla sua ritenuta inattendibilità; 6) erronea ed illogica valutazione delle prove riguardanti il sinistro stradale, i danni patiti dal veicolo che trasportava B.R..
§3.) violazione degli artt. 110 e 642 cod. pen. La difesa sostiene che difetta in toto la prova della mancanza del previo accordo criminoso.
Nel corso della udienza del 6.3.2015 la difesa degli imputati ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con la quale venivano ulteriormente illustrati i motivi su riportati.
Nel corso della medesima udienza si costituiva la parte civile Allianz spa che chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, depositava le proprie conclusioni scritte e della nota delle spese.

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli imputati sono stati tratti a giudizio con l'accusa di violazione degli artt. 110, 642 cod. pen., "perché, agendo in concorso tra loro, alfine dì far conseguire a B.R. un indennizzo da parte della società RAS. Assicurazioni spa, per le lesioni subite in data 29.8.2006 a seguito di incidente sul lavoro verificatosi presso la cava di Calcare "B."  sita in  Omissis simulavano un sinistro stradale quale causa delle suddette lesioni ed in particolare simulavano il ribaltamento dell'autocarro FiatIveco tg. Omissis di proprietà di B.A. ed assicurato con la suddetta società dì assicurazioni, asseritamente verificatosi sulla S.P. 126, Km. 4+600 a causa dell'autonoma perdita di controllo del mezzo da parte del conducente indicato in B.G. e sul quale B.R. dichiarava di essere soggetto trasportato. In Omissis il ... .
A seguito di giudizio ordinario gli imputati venivano condannati il 14.3.2013 dal Tribunale di Gela alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione il B.A. e anni uno, mesi due di reclusione il B.G. e il B.R., oltre al pagamento delle spese processuali. Dalla sentenza di appello si evince che secondo la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale, gli imputati, agendo in concorso fra loro, avevano simulato un sinistro stradale al fine di far conseguire al B.R. un indennizzo da parte della società RAS Assicurazioni, per le lesioni personali riportate a seguito di incidente sul lavoro, così come descritto nel capo di imputazione retroriportato. Contro la sentenza del Tribunale gli imputati proponevano atto di appello deducendo quattro motivi: a) richiesta di assoluzione mancando la prova del fatto; b) richiesta di non doversi procedere per essere tardiva la querela proposta; e) riconoscimento delle attenuanti generiche; d) riduzione della pena perché ritenuta eccessiva. La difesa richiedeva altresì la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di:
1) effettuare una perizia fonica per individuare il chiamante del 118;
2) acquisire un verbale di sommarie informazioni rese dal B. A. alla Guardia di Finanza il 13.2.2008;
3) ispezione dei luoghi per verificare la facilità di accesso dei luoghi da parte di automezzi, nel punto in cui si era verificato il sinistro stradale. La Corte d'Appello respingeva tutti i motivi, confermava la sentenza di primo grado accogliendo parzialmente l'appello del B.A. al quale riduceva la penna nella misura di anni uno, mesi due di reclusione.
In punto fatto, a fronte di una possibile alternativa ricostruzione del sinistro nel corso del quale il B.R. ha riportato oggettive lesioni personali, la Corte d'Appello ha messo in rilievo: 1) la insufficienza della deposizione del B.A. in ordine alla possibile alternativa dinamica del sinistro (incidente stradale o infortunio in cantiere); 2) non credibilità della deposizione del testimone T.; 3) non rilevanza che presso la cava dei B. non siano stati rinvenuti mezzi accidentati; 4) non rilevanza in ordine alla provenienza del veicolo Fiat Panda sul quale veniva inizialmente trasportato il ferito; 5) non significatività che le ferite riportate dal B.R. siano compatibili con il sinistro denunciato dagli imputati.

Diritto


Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico. La difesa rinnova la questione relativa alla tempestività della querela proposta dalla Compagnia di assicurazioni nei confronti degli odierni imputati; sul punto la Corte d'Appello ha reso puntuale e specifica risposta e le censure formulate dalla difesa in questa sede costituiscono mera rinnovazione degli stessi argomenti affrontati e risolti dalla Corte territoriale con motivazione [v. pag. 8] che appare adeguata e corretta in diritto.
Il secondo motivo di ricorso va accolto per le seguenti ragioni. Sulla base della certificazione medica relativa alla natura e alla entità delle lesioni subite dal B.R., la Corte d'Appello perviene alla premessa che la versione dei fatti fornita dagli imputati circa le cause delle dette lesioni sarebbe compatibile con quanto da loro narrato (incidente stradale per ribaltamento in una scarpata di un veicolo in cui viaggiavano il B.R. e il B.G. quale conducente).
La Corte d'Appello, richiamando la decisione di primo grado, ha messo in evidenza i dubbi nascenti dal narrato degli imputati, così pervenendo al rigetto della richiesta della difesa di rinnovare parzialmente la attività istruttoria e confermando la condanna degli imputati. Nell'asserita possibile alternatività della ricostruzione delle cause del sinistro assumono rilevanza sul piano indiziario, le dichiarazioni rese dal testimone T. il quale, estraneo alla vicenda, avrebbe affermato di avere soccorso il ferito, facendolo caricare sul proprio veicolo, essendo in quel momento (il ferito) a bordo di un'autovettura panda proveniente da luogo diverso dalla cava dei B. (luogo nel quale, in ipotesi dell'accusa si sarebbe verificato l'infortunio). Nell'economia della vicenda, la deposizione del T. assume pertanto rilevanza in quanto avvalorerebbe la versione prospettata dagli imputati. La Corte d'Appello afferma che il testimone T. non sarebbe univocamente attendibile in assenza di altri elementi [pag. 7 della sentenza] che confortino le sue dichiarazioni ed ancora, che [pag. 6] "...far testimonianza del T., soggetto comunque interessato ad accreditare la ricostruzione alternativa, visto che in ogni caso consapevolmente o inconsapevolmente potrebbe avere contribuito a depistare le indagini non risolve le inspiegabili contraddizioni... " Si tratta di valutazione di merito che ad avviso di questo collegio, non è sorretta da adeguata motivazione tanto più necessaria trattandosi di una prova testimoniale di particolare rilevanza a fronte delle perplessità derivanti dalla possibili alternative ricostruzioni della vicenda.
In particolare la Corte d'Appello non spiega le ragioni per le quali ritiene che il testimone T. sarebbe "....soggetto comunque interessato ad accreditare la ricostruzione alternativa (degli imputati ndr)"; si tratta di valutazione della credibilità del testimone che appare priva di spiegazioni sul punto; infatti la mancanza di credibilità del testimone secondo la Corte d'Appello sarebbe legata alla circostanza che sarebbe interessato ad accreditare la ricostruzione alternativa proposta dagli imputati, senza peraltro che siano indicati gli elementi di fatto ai quali viene ricollegato il constatato "interesse" del testimone. Parimenti priva di dirimente giustificazione è la valutazione probabilistica in ordine al possibile depistaggio delle indagini. La Corte d'Appello in sede di rinvio dovrà pertanto procedere a nuova valutazione della deposizione testimoniale del T. mettendo in evidenza gli eventuali elementi in base ai quali legittimamente definire lo stesso come persona interessata a depistare le indagini e quindi non credibile. Effettuata la nuova verifica sulla credibilità del testimone, la Corte d'Appello, dovrà altresì spiegare le ragioni per le quali la deposizione del T. sarebbe comunque ex sé irrilevante ai fini della alternativa ricostruzione della vicenda, atteso il contenuto delle sue affermazioni sulle circostanze relative all'attività di soccorso del ferito.
La Corte d'Appello ha messo in rilievo che gli imputati avrebbero frapposto una specifica azione volta ad impedire l'accesso degli investigatori alla cava di loro proprietà [pag. 6], con la conseguenza che la polizia giudiziaria non avrebbe avuto modo di appurare se l'infortunio che ha visto coinvolto il B.R. si fosse svolto proprio presso la suddetta Cava.
La motivazione sul punto appare carente. Anche in questo caso si è in presenza di un fatto che nella ricostruzione della dinamica dell'intera vicenda presenta caratteri di particolare rilevanza, sì che la mancata illustrazione del fatto, nei suoi estremi, per gli effetti incidenti sulla valutazione della complessiva vicenda si risolve in un vizio di carenza di motivazione su un punto essenziale; infatti la dimostrata eventuale volontaria condotta di ostacolo frapposta dagli imputati alla polizia giudiziaria impedendo l'accesso alla Cava, configurerebbe un elemento certo e di dirimente rilievo nel giudizio attinente alla scelta fra le varie ipotesi alternativamente proposte dagli atti. In sede di giudizio di rinvio la Corte territoriale pertanto dovrà procedere a nuova valutazione spiegando quale sia stata la concreta volontaria condotta degli imputati tesa ad ostacolare gli accertamenti di polizia giudiziaria presso la Cava e quale sia la rilevanza della circostanza nella valutazione della prova del fatto di reato ascritto.
La difesa, con i motivi di appello ha richiesto la rinnovazione del dibattimento attraverso il compimento di tre specifici atti istruttori: 1) perizia fonica volta ad individuare il soggetto chiamante il 118; 2) acquisizione del verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese dal B. A. alla Guardia di Finanza il 13.2.2008; 3) ispezione e accesso dei luoghi al fine di accertare l'accessibilità dei luoghi da parte di automezzi.
La Corte d'Appello [pag. 8] ha ritenuto irrilevante le richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale ricollegando la decisione al fatto che il primo motivo (attinente al merito dei fatti) fosse infondato e comunque non decisive le prove stesse.
Anche in questo caso la motivazione è carente. La Corte d'Appello afferma la non decisività delle prove richieste, senza peraltro dare conto: 1) delle ragioni della valutazione in funzione di ciascuna delle prove richieste; 2) delle ragioni di irrilevanza in funzione del fatto oggetto di prova.
Per le suddette ragioni deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio.
Il terzo motivo di ricorso va ritenuto assorbito nel secondo; invero solo dopo avere svolto una nuova valutazione delle circostanze in fatto alla luce delle rivalutazioni del materiale probatorio, la Corte d'Appello di rinvio potrà riprendere in considerazione il tema del concorso degli imputati nella commissione del reato e la natura del contributo causale dato alla sua realizzazione.
Per le suddette ragioni annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 6.3.2015