Tipologia: CIA
Data firma: 5 aprile 2002
Validità: 05.04.2002 - 31.12.2003
Parti: Banca Popolare FriulAdria e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindirigenticredito, Uilca
Settori: Credito e Assicurazioni, Banca Popolare FriulAdria
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Capitolo I
Nota introduttiva
Art. 1 - Posizioni di lavoro e famiglie professionali
Art. 2 - Inquadramenti e requisiti professionali
Art. 3 - Applicazione del contratto
Capitolo II
Art. 4 - Condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. 5 - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Capitolo III
Art. 6 - Premio aziendale
Armonizzazioni
a) Previdenza integrativa
b) Buoni pasto
Salvaguardia e decorrenze
a) Salvaguardia e decorrenza
b) Scadenza
Allegati
Accordo relativo ad argomenti di rilevanza aziendale e sociale
1. - Mobilità e trasferimenti
2. - Tempo parziale
3. - Permessi per motivi famigliari e personali
4. - Volontariato (appendice 3 CCNL - 11 luglio 1999)
5. - Prove di selezione
6. - Mobbing
7. - Commissione pari opportunità
8. - Assistenza sanitaria integrativa del S.S.N.
9. - Polizza Infortuni
10. - Indennità cassieri
11. - Lavoratori studenti
12. - Divise ai commessi
13. - Uso autovettura di proprietà-Indennità chilometrica
14. - Partecipazione a corsi di formazione
Verbale di accordo premio aziendale 2001

Contratto integrativo aziendale per il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1^ alla 3^) e ai Quadri Direttivi 5 aprile 2002

In Pordenone, il giorno 5 aprile 2002, tra la Banca Popolare FriulAdria […], e le Delegazioni sindacali: Fabi […], Fiba-Cisl […], Fisac-Cgil […], Sindirigenticredito […], Uilca […], in relazione a quanto previsto dall'art. 22 del CCNL dell'11.07.1999, si è stipulato il seguente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, per il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1^ alla 3^) e ai Quadri Direttivi.

Capitolo II
Art. 4 - Condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro

Sono delegati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i compiti di cui all'art. 9 della legge 300/70 nonché quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
La Banca, ad integrazione delle disposizioni legislative vigenti, si impegna ad esaminare proposte che abbiano per oggetto argomenti e temi di interesse nell'ambito della tutela della salute, promuovendo le iniziative che di volta in volta verranno ritenute opportune.

Art. 5 - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
La Banca, nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro, si impegna a:
- Non installare sistemi di allarme antirapina che possano essere uditi nel salone del pubblico;
- Installare sistemi di allarme collegati con le Centrali delle Forze dell'ordine;
- Eseguire il trasporto dei contanti e valori assimilati facendo ricorso a ditte specializzate utilizzando a tale bisogna i dipendenti che manifestino la loro disponibilità e soltanto in presenza di urgenti necessità non differibili e con l'intesa che qualora i valori trasportati superino i massimali assicurativi previsti, la Banca si accollerà il maggior onere nel caso di evento doloso;
- Ribadire che lo svolgimento di operazioni di versamento o prelevamento di valori da parte della clientela allo sportello avvenga entro l'orario di apertura al pubblico;
- Far si che presso le dipendenze, l'accesso ai locali destinati ad uso caveau, archivio e simili, venga protetto, ove possibile, in modo da impedire l'entrata di estranei senza l'intervento del personale della Banca.
Inoltre, in caso di eventi criminosi coinvolgenti la sicurezza dei lavoratori l'Azienda, a tutela dei lavoratori che ne siano coinvolti direttamente od indirettamente, si impegna a:
- Assumersi l'onere per la visita specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito da detti eventi;
- Concedere, a richiesta del lavoratore, dei brevi permessi retribuiti per il resto della giornata;
- Chiudere al pubblico la filiale interessata all'evento criminoso per il resto della giornata, qualora vengano meno le condizioni minime per il mantenimento del servizio al pubblico.
- Considerare favorevolmente l'eventuale richiesta di avvicendamento ad altra Filiale o servizio;
- Assumere a proprio carico, nei casi in cui concordi sull'opportunità, le spese di assistenza legale contro terzi del dipendente vittima di attività criminose e comunque garantisca assistenza legale in tutti gli altri casi;
- Garantire al dipendente il diritto al mantenimento del posto di lavoro per un periodo minimo di 12 mesi in deroga ai punti a) e b) delle tabelle di cui all'art. 49 del CCNL dell'11.7.1999; nel caso di infortunio e/o malattia oggettivamente conseguente ai predetti eventi criminosi.
- Riconoscere al dipendente che ne faccia richiesta la facoltà di farsi assistere da un rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente accordo cui aderisce o conferisce mandato.
Dichiarazione delle parti
Le parti si danno atto che la materia della sicurezza è priorità dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti come previsto dal D.Lgs 626/94 e 242/96 e relative intese ed accordi a livello nazionale, i quali, nel corso di appositi incontri con i Responsabili Aziendali per la sicurezza, potranno avanzare eventuali proposte e suggerimenti in materia di sicurezza sul lavoro del Personale.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in carica avranno diritto, nello svolgimento delle loro mansioni, al rimborso delle spese effettivamente sopportate e documentate.

Accordo relativo ad argomenti di rilevanza aziendale e sociale
In Pordenone, il giorno 5 aprile 2002, tra la Banca Popolare FriulAdria […], e le Delegazioni sindacali: Fabi […], Fiba-Cisl […], Fisac-Cgil […], Sindirigenticredito […], Uilca […], si è stipulato il seguente accordo relativamente a:

2. - Tempo parziale
La Banca recepisce gli auspici contenuti all'art. 26 del CCNL dell'11.07.1999 con riguardo al rapporto di lavoro a tempo parziale.
In sede di applicazione aziendale, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle previsioni del CCNL, si conferma la disponibilità a aderire il più possibile all'accoglimento delle richieste, prevedendo di:
- dare la precedenza alle richieste di passaggio da rapporto di lavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo parziale, avanzate dai Lavoratori che abbiano rilevanti e comprovati motivi personali o famigliari;
- accogliere le richieste per un periodo massimo di un anno eventualmente rinnovabile;
- valutare favorevolmente le richieste di part-time avanzate dai lavoratori studenti e dalle lavoratrici al termine del periodo di astensione per maternità. In quest'ultimo caso, qualora la richiesta sia effettuata al rientro dalla maternità, il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà concesso per un periodo massimo fino a due anni, eventualmente rinnovabile con cadenza annuale.

6. - Mobbing
Con riferimento al fenomeno del mobbing la Banca si dichiara disponibile ad esercitare le azioni di prevenzione e di informazione che si rendessero necessarie per la tutela dei lavoratori.

7. - Commissione pari opportunità
Sarà istituita in Azienda una Commissione paritetica per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legge n. 125 del 1991, con l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.