Categoria: Corte di giustizia CE
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Corte di Giustizia, 02 giugno 2014, n. 266 - C-266/14 - Dir. 2003/88, orario di lavoro, lavoratori itineranti

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 2 giugno 2014 — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security S.L. y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(Causa C-266/14)

2014/C 282/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional — Sala de lo Social

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Resistenti: Tyco Integrated Security S.L. e Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Questione pregiudiziale


Se l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che il tempo impiegato per il trasferimento, all’inizio e alla fine della giornata, da un lavoratore che non sia assegnato a un luogo di lavoro fisso, ma debba spostarsi quotidianamente dal proprio domicilio alla sede di un cliente dell’impresa, ogni giorno diverso, facendo ritorno al proprio domicilio dal luogo di un altro cliente, anch’esso diverso (in base a una tabella di viaggio o a un elenco stabiliti dall’impresa il giorno precedente), sempre nell’ambito di un’area geografica più o meno estesa, nelle condizioni di cui alla controversia principale illustrate nella motivazione della presente questione, rientri nell’«orario di lavoro» secondo la definizione data a tale nozione dal menzionato articolo della direttiva, o debba, invece, essere considerato come «periodo di riposo».





(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

 


 

Conclusioni dell'avvocato generale

 

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