Tipologia: CIA
Data firma: 15 giugno 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Conad del Tirreno e RSA/Filcams-Cgil
Settori: Commercio, Conad del Tirreno
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1) Relazioni sindacali
Art. 2) Ferie e permessi
Art. 3) Pari opportunità
Art. 4) Ambiente di lavoro e salute
Art. 5) Orario di lavoro
Art. 6) Inquadramento professionale (norme particolari)
Art. 7) Permessi per gravi motivi di famiglia
Art. 8) Lutto familiare
Art. 9) Servizio civile
Art. 10) Aspettativa
Art. 11) Anticipo TFR
Art. 12) Anticipo TFR Aziendale
Art. 13 )
Art. 14) Diritto allo studio
Art. 15) Appalti
Art. 16) Indennità
Art. 17) Mensa
Art. 18) Risorse umane e strategiche
Art. 19) Lavoratori con funzioni direttive ed altamente qualificati
Art. 20) Mercato del lavoro
Art. 21) Collocamento obbligatorio
Art. 22) Forme assuntive
Art. 23) Trattamenti retributivi
Art. 24) Salario variabile
Art. 25) Decorrenza e durata
Allegati

Contratto collettivo integrativo aziendale Conad del Tirreno scarl unità locali di Cecina (LI) e di Monastir (CA)

Addì 15 giugno 1999 presso l'Unità Locale della Cooperativa in Cecina Via Pisana Livornese Km. 2 Loc. S. Pietro in Palazzi, le parti: Conad del Tirreno scarl […], la Rappresentanza Sindacale aziendale Filcams - Cgil delle UU.LL. di Cecina e di Monastir (CA) […], le OO.SS. Filcams-Cgil [...], convengono di stipulare il seguente contratto collettivo integrativo aziendale che assorbe e sostituisce, salvo quanto diversamente specificato nel presente accordo, parimenti ogni norma, accordo e consuetudine aziendale attinente alle materie disciplinate dar precedente Contratti Collettivi Integrativi Aziendali.
Esso si potrà applicare esclusivamente al personale dipendente della Soc. Conad del Tirreno scarl delle U.L. di Cecina Via Pisana Livornese Km. 2 loc. S. Pietro in Palazzi, Monastir (CA) S.S. 131 Km. 15,200 loc. Su Fraigu.
Il presente CCIA, avendolo convenuto con le rispettive società interessate, viene applicato, ove e fino a quando non sia convenuta l'applicazione di altro Contratto Integrativo Aziendale, anche al personale che, già dipendente ex Conad Tirreno ed ex PSC, è stato trasferito per esigenze aziendali nella Società Consorzio Rete, ai quali è stata mantenuta ad personam questa condizione di miglior favore ed al personale ex Conad Tirreno trasferito alla soc. Zona Market ed alla Soc. Tirreno Informatica al quale viene applicato il presente contratto ad esclusione del capitolo orario di lavoro. Fermo restando quanto appena espresso, al personale dei Consorzi Rete di Cecina e Monastir di nuova assunzione viene applicato il presente CCIA esclusivamente per la parte normativa; per la parte economica, a partire dal 1 gennaio 2001 Conad del Tirreno, su esplicita richiesta delle OO.SS. e della RSA firmatari il presente accordo, si impegna a farsi promotrice di incontri fra le Direzioni dei Consorzi sopracitati e le OO.SS. per esaminare la sussistenza delle condizioni per estendere l'applicazione anche della parte economica e quella espressamente esclusa dal presente CCIA.

Premesso
Conad del Tirreno scarl è stata costituita dalla fusione fra la ex Coop.va CAM di Pistoia e la ex Coop. Conad Tirreno di Cecina. Con la concretizzazione di questo progetto si è reso possibile l'utilizzo delle risorse e delle strutture logistiche nel modo più razionale per conseguire il risultato di migliore efficienza ed efficacia migliorando la competitività aziendale nonché, attraverso la mobilità del personale all'interno delle varie U.L. e di aziende collegate, la tutela e garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali. Questo primo risultato unitamente ad un continuo aggiornamento tecnologico e strutturale con modifiche anche alla OO. del Lavoro dovrà avere l'obiettivo di confrontarsi con le profonde trasformazioni in atto nel mondo commerciale; a tale proposito le parti ritengono che le Regioni ed i Comuni, nella emanazione delle nuove regole in attuazione della nuova legge sul commercio, dovranno tenere conto di non penalizzare la formula distributiva proposta dall'associazionismo fra dettaglianti.

Art. 1) Relazioni sindacali
1.1 - Le parti concordano nell'attribuire particolare importanza alla partecipazione attiva dei lavoratori per raggiungere un comune consenso nella gestione delle materie che possono avere effettive ricadute sul lavoro, sulla qualità nonché sulla dimensione dei livelli occupazionali e che consenta di realizzare un giusto equilibrio tra le finalità della Cooperativa, il servizio ai Soci e le legittime aspirazioni dei lavoratori.
1.2 - Per raggiungere tali risultati le partii individuano gli strumenti di volta in volta necessari dell'informazione e del confronto, a carattere di norma preventivo, la strada per avere corrette relazioni sindacali assumendosi impegni reciproci il cui rispetto è condizione necessaria per l'esistenza di tale sistema di relazioni.
1.3 - Il flusso di tali informazioni va inquadrato all'interno della fase evolutiva e degli obbiettivi strategici della cooperativa occupando uno spazio centrale i processi di sviluppo, di innovazione tecnologica, di riorganizzazione e di ristrutturazione di settori o servizi, sulle risorse dirette o indirette da destinare allo sviluppo della rete di vendita associata.
1.4 - Nel rispetto del dettato contrattuale, le materie oggetto di confronto aziendale al fine di poter raggiungere specifici accordi di gestione sono individuate:
a) applicazione delle leggi sul lavoro, del contratto collettivo nazionale in vigore dal 1 gennaio 1995;
b) distribuzione degli orari di lavoro, dei turni, dei riposi, delle ferie e dei permessi;
c) erogazioni economiche così come individuate dall'art. 13 c. 5) p. XII) del CCNL in vigore dal 1.1.1995;
d) effettuazione dell'orario supplementare e straordinario;
e) organizzazione del lavoro nei vari settori produttivi, nei servizi e negli appalti;
f) mobilità interna fra reparti e/o uffici;
g) gestione dell'inquadramento e relativa attribuzione delle qualifiche;
h) iniziative di formazione e riqualificazione professionale, anche in relazione ai CFL;
i) informazione sull'andamento aziendale;
j) mercato del lavoro;
k) ricorso ed uso dei contratti a termine;
l) organici e loro dimensionamento con verifica due volte l'anno.
1.5 - La presenza di Conad del Tirreno scarl in più Province e Regioni determina la necessità di un sistema di relazioni sindacali il cui confronto a livello di ogni singola U.L. di territorio e dell'intera azienda sia finalizzato a migliorare e favorire la gestione e lo sviluppo di rapporti costruttivi; a tale scopo si conviene, prima di dar corso ad azioni unilaterali sia riguardanti problemi individuali che collettivi, di attivare, su richiesta di una delle parti, una conciliazione al livello di contrattazione superiore (Territoriale o Coordinamento del gruppo).
1.6 - Sulla base di quanto sopra l'azienda riconosce quale agente contrattuale di primo livello la RSU che, pertanto, dovrà essere costituita in ogni U.L. attuando l'accordo contrattuale nazionale. La elezione della RSU è valida quando è espresso il voto di almeno il 50% più uno del personale. Le RSU potranno dar vita ad un coordinamento delle stesse con funzioni di rappresentanza verso l'azienda per la trattazione di problemi aziendali riguardanti tutte le U.L.;
1.7 - La RSU sarà composta nella misura di quanto è previsto dal CCNL;
[…]
1.11 - Nel rispetto della procedura di cui al precedente comma gli incontri fra rappresentanti della RSU e rappresentanti aziendali dell'ufficio o del reparto nonché della U.L. o dell'azienda sulle materie di cui al c. 1.4 saranno svolti su richiesta di una delle due parti. Durante tali incontri potranno essere affrontati anche temi quali la valutazione sullo stato di avanzamento dei progetti di politica aziendale, la presentazione dei bilanci e dei dati disaggregati sulla composizione dei costi con particolare riferimento alla struttura del costo del lavoro secondo uno schema concordato atto a valutare le incidenze sui vari parametri di riferimento e la presentazione di tutto il salario aziendalmente erogato a ciascun dipendente salvo contrarietà dimostrata da singoli lavoratori ad una delle parti;
1.12 - Limitatamente a due coordinamenti annui della RSU delle due U.L. la cooperativa si fa carico delle spese del solo viaggio aereo per n° due rappresentanti la RSU dell'U.L. di Monastir (CA).

Art. 3) Pari opportunità
3.1 - Su richiesta di una delle due parti ed entro il primo quadrimestre di ogni anno sarà effettuato un incontro allo scopo di esaminare l'eventuale esistenza di elementi ostativi al pieno dispiego delle pari opportunità di lavoro per l'uomo e per la donna alla luce e nel rispetto della Legislazione vigente in particolare della Legge n° 125 del 10 Aprile 1991.

Art. 4) Ambiente di lavoro e salute
4.1 - L'importanza di creare e garantire un luogo li lavoro che rispecchi le norme di igiene e di sicurezza è fondamentale in un corretto rapporto fra impresa e personale.
4.2 - L'informazione e la formazione dei lavoratori è un importante strumento preventivo che le Aziende devono mettere a disposizione di tutto il personale operante in ogni ufficio e/o reparto in particolare verso il/i rappresentante/i dei lavoratori alla sicurezza.
4.3 - Nel rispetto dei termini Legislativi Conad del Tirreno effettuerà la valutazione dei rischi confrontandosi con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e prenderà i provvedimenti che risultino effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
A tal fine, su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sarà riunito il comitato per la sicurezza aziendale per affrontare tutti quei problemi inerenti la salute, l'igiene e la sicurezza del personale.
4.4 - Tessera Sanitaria: le spese per il rinnovo della tessera sanitaria sono a carico dell'azienda, nella seguente misura: 100% delle spese relative al bollettino, qualora non sia possibile effettuare il rinnovo della tessera sanitaria fuori dell'orario di lavoro il 50% del tempo strettamente necessario per il rinnovo. CDT avviserà il lavoratore della scadenza del libretto sanitario almeno 20 giorni prima della stessa;
4.5 - Al personale saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per sottoporsi a visita medica specialistica se opportunamente documentata ed ove sia obbiettivamente impossibile effettuarla fuori dall'orario di lavoro. Il lavoratore dovrà produrre un documento comprovante il luogo ove ha passato la visita con l'orario di entrata e di uscita dallo studio medico;
4.6 - Al personale operante prevalentemente nelle celle frigo magazzini carne e salumi e latticini sarà effettuata una convenzione con la USL per definire visite periodiche allo stesso personale. Nella difficoltà a stabilire tale convenzione l'azienda si convenzionerà con un medico privato;
4.7 - Al personale addetto ai magazzini saranno forniti adeguati indumenti di lavoro in relazione ai loro specifici compiti assicurando il ricambio. Il vestiario sarà sostituito una volta logorato e previa restituzione del vecchio.

Art. 5) Orario di lavoro
5.1 - A modifica di quanto previsto al titolo XXVI del CCNL, l'orario di lavoro e la sua durata viene così regolamentato: l'orario di lavoro sarà di 35 ore settimanali medie annue di lavoro effettivo determinando un monte ore annuo per tutto il personale a tempo pieno, per il personale il cui rapporto di lavoro è a tempo parziale sarà seguito il criterio di proporzionalità;
5.2 - Il monte ore annuo è determinato dall'orario settimanale di 35 ore per 52 settimane sottratto l'equivalente in ore di 28 giorni di ferie;
5.3 - Il monte ore annuo di lavoro effettivo sarà suddiviso in tre o più periodi per ogni ufficio o re-parto, ogni periodo decorre dalla settimana intera e termina con la settimana intera. I periodi saranno determinati entro il 30 settembre relativamente al primo anno ed entro il 31 novembre per gli anni successivi. Ad ogni scadenza di un periodo, su richiesta della RSU sarà effettuata una verifica sull'applicazione e sui risultati di questo sistema di orario di lavoro;
5.4 - L'orario di lavoro medio settimanale di 35 ore di effettive prestazioni sarà svolto non superando il limite di 8 ore giornaliere e 40 settimanali, salvo i casi imposti da effettive necessità di urgenza e di rispetto di scadenze anche Legislative. Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale sarà seguito il criterio di proporzionalità. Pertanto l'orario medio effettivo potrà essere svolto con settimane di e inferiori a 40 ore, con settimane di e inferiori a 35 ore, con settimane di e inferiori a 30 ore. L'orario di lavoro svolto in eccesso potrà essere recuperato individualmente previo accordo con il responsabile dell'Ufficio e/o del reparto, anche a giornate intere;
5.5 - Premesso che allo stato attuale, per tutto il personale a tempo pieno, non ci sono situazioni che comportano orari giornalieri di lavoro ordinario inferiori a 4 ore si conviene che lo stesso non sarà inferiore a questo tempo. Qualora l'azienda, per motivi ed esigenze organizzative dovesse chiedere una prestazione ordinaria inferiore alle 4 ore le parti si incontreranno preventivamente per verificarne l'effettiva esigenza;
5.6 - Sono equiparate ad effettive prestazioni le assenze per malattie retribuite, per infortunio retribuito, per assemblee sindacali retribuite, per permessi sindacali retribuiti, le astensioni dal lavoro per sciopero (ancorché non retribuito);
5.7 - L'azienda comunicherà lo svolgimento dell'orario di lavoro della settimana entro il venerdì delle due settimane che la precedono, pur tuttavia entro il venerdì precedente, qualora se ne ravvisi la necessità, l'azienda potrà disporre una verifica per l'applicazione di un orario corrispondente all'effettivo bisogno che si è determinato, in questo caso potrà essere aperto un confronto immediato sul merito della modifica con la RSU o un suo componente, comunque non sarà modificata l'organizzazione dei turni di volta in volta in atto e definiti. L'orario di lavoro effettuato ogni mese andrà a diminuire il monte ore di lavoro effettivo determinato per ognuno dei periodi considerati, (compatibilmente con l'organizzazione del lavoro ed il suo carico, le ore in eccesso fatte di notte saranno recuperate di notte).
[…]
5.11 - L'orario di lavoro sarà distribuito su 5 o 6 giorni la settimana terminando non oltre le ore 13.30 del sabato salvo modifiche organizzative discusse con la RSU e le OO.SS. stipulanti;
5.12 - La decorrenza dei commi da 5.1 a 5.10 del capitolo "orario di lavoro" sarà determinata entro il 30 settembre 1999 e comunque non potrà andare oltre il 1 dicembre 1999. Fino a questa data continuerà a valere l'orario di lavoro e le modalità in atto per ciascuna U.L.;
5.13 - Su richiesta di una delle due parti sarà effettuata una verifica organizzativa sulle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro;
5.14 - Atteso il carattere fortemente innovativo dello svolgimento dell'orario di lavoro che sostituisce la regolamentazione contrattuale nazionale, lo stesso avrà carattere sperimentale per il primo anno alla cui scadenza sarà verificata la sua efficacia in funzione di conferme e/o adattamenti anche in relazione ad eventuali innovazioni Legislative;
5.15 - Allo stato attuale le parti non ravvisano la necessità ed esigenza del personale di effettuare pause o soste, anche brevissime, per un piccolo ristoro nel posto di lavoro; pertanto non sono previste pause o soste per la consumazione di brevi colazioni e/o spuntini pomeridiani. Le parti convengono, qualora si ravvisasse la necessità di tali consumi, di incontrarsi per definire modalità di consumo del piccolo ristoro e il recupero del tempo ad esso dedicato.
5.16 - Oltre ad una fascia oraria aziendalmente prefissata, concordata ed obbligatoria per tutti i lavoratori di ogni ufficio e di ogni reparto, l'Azienda terrà conto di eventuali esigenze dei lavoratori ferma restando la regolamentazione continuativa e sistematica di tali deroghe, sempre non in contrasto con le esigenze organizzative dei settori e dei servizi aziendali;
[…]
5.19 - Del ricorso a prestazioni lavorative festive sarà data preventiva, se non vi è una impossibilità in merito, informazione al componente la RSU presente in azienda con il quale si potrà sviluppare un confronto in merito.
5.20 - Si conferma, per il personale dei magazzini chiamato a svolgere le proprie mansioni in orario notturno nei giorni feriali (lunedì - sabato) ed in orario diurno nei giorni festivi, una indennità aggiuntiva […]
5.21 - Il lavoro straordinario sarà annotato cronologicamente nell'apposito registro previsto dall'art. 91 del CCNL il quale sarà messo a disposizione della rappresentanza sindacale unitaria su richiesta:
5.22 - Le ore straordinarie eccedenti le 150 annue (sommando quelle che risulteranno dai periodi di cui al c.5.3 - dovranno essere recuperate (se non retribuite in accordo con il lavoratore interessato) nei tempi che verranno concordati individualmente ed informata la RSU (escluso i mesi in cui gran parte del personale è in ferie) effettuando riposi compensativi, fermo restando il diritto alla maggiorazione, lo stesso, su richiesta del lavoratore per le prestazioni straordinarie fino alle 150 ore annue seguendo il criterio di cui sopra;
5.23 - In occasione di specifiche iniziative commerciali, promozionali e/o per particolari situazioni favorevoli di mercato, potrà verificarsi l'esigenza di attivare turni aggiuntivi (max. n° 4 annui) da effettuarsi di sabato pomeriggio per garantire il servizio reperimento, preparazione e consegna merci ai propri soci. In questo caso l'azienda convocherà la RSU per concordare il numero dei lavoratori necessari a soddisfare tale necessità. […] Per turno aggiuntivo si intende un turno di lavoro straordinario in aggiunta al turno normale di competenza svolto nello stesso giorno;
[…]

Art. 15) Appalti
15.1 - Fermo restando la natura della cooperativa di commissionaria per conto dei soci, in attuazione di quanto previsto dal titolo VIII art. 16 del vigente CCNL, la cooperativa informerà preventivamente la RSU dell'U.L. interessata sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle imprese appaltatrici. Fra i casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche si individuano le opere ed i servizi, da svolgere da parte dell'impresa appaltatrice con organizzazione propria, quali le attività di carico e scarico merci, trasporto e la diversificazione sulle modalità di approvvigionamento delle merci ai propri soci quali parte della movimentazione delle merci e relativa preparazione. L'affidamento in appalto di servizi aziendali non deve essere sostitutivo di occupazione diretta ma aggiuntiva comunque si concorda che CDT potrà ricorrere a servizi esterni anche nel deposito di Cecina ed in quello di Monastir nella massima quantità pari:
■ a n° 13 unità per il deposito di Cecina;
■ a n° 7 unità per il deposito di Monastir
(escluso le pulizie e la manutenzione);
15.2 - Si concorda che CDT manterrà questo rapporto proporzionale fra dipendenti diretti addetti al magazzino e prestazioni terziarizzate in ogni U.L.;
15.3 - La terziarizzazione sarà subordinata all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici per il loro personale dipendente al rispetto delle norme contrattuali nazionali del settore merceologico in cui effettuano il servizio rendendosene solidale entro un anno dalla cessazione del rapporto; del rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche. Vista la estensione in molte aziende di questa forma di servizio ed anche allo scopo di non creare situazioni difformi le parti auspicano la stipula, fra le imprese appaltatrici, le loro Organizzazioni e le OO.SS. dei lavoratori a livello Regionale e/o Nazionale di un accordo che regolamenti le condizioni economiche e normative da applicare. Nella ipotesi venga raggiunto un tale accordo Conad del Tirreno si uniformerà allo stesso;
15.4 - Si conviene altresì che, fermo restando e riconfermando la volontà delle parti di esperire tutti i tentativi per addivenire ad una conciliazione delle controversie che dovessero determinarsi attraverso il dialogo e la contrattazione sia a livello aziendale che territoriale, CDT non potrà utilizzare i servizi della soc. appaltatrice per sostituire il proprio personale durante forme di agitazione sindacale e comunque CDT si impegna a non richiedere prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. In presenza di necessità di effettuare prestazioni straordinarie CDT informerà la RSU e aprirà con la stessa un confronto di merito per una verifica sulle reali necessità di tali maggiori prestazioni; a verifica fatta e definiti i reali bisogni, CDT chiederà prestazioni straordinarie al personale suo dipendente e nel caso di insufficiente disponibilità dello stesso CDT chiederà disponibilità alla soc. appaltatrice.
15.5 - Il presente accordo che regola la terziarizzazione di alcune attività nei depositi di Cecina e di Monastir ha validità di un anno e sarà rinnovato automaticamente di anno in anno salvo disdetta da una delle due parti inviata per lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza;

Art. 16) Indennità
16.1 - Ai lavoratori operanti continuativamente nel magazzino carni dal 1° gennaio 1985 viene riconosciuta quale indennità di particolare disagio, per le giornate di effettivo lavoro, una somma mensile […]

Art. 17) Mensa
[…]
17.2 - Anche al personale operante in turni di lavoro compreso il notturno sarà data la possibilità di usufruire di un servizio mensa purché i richiedenti siano in numero necessario; altrimenti sarà fornito un servizio di ristoro.

Art. 20) Mercato del lavoro
In riferimento alle nuove esigenze assuntive sarà data priorità alla valorizzazione delle risorse esistenti, sulla base delle scelte aziendali sarà sviluppato un confronto di merito con la rappresentanza sindacale unitaria;
20.2 - Al fine di promuovere ulteriori occasioni di lavoro e di consentire costantemente un livello adeguato di servizio ai soci e di efficienza nella gestione aziendale, l'azienda potrà procedere ad assunzioni nominative a tempo determinato in applicazione dell'art. 23 della L. 56/87 e dell'art. 79 del CCNL in numero non superiore al 25% dell'organico in forza a tempo indeterminato nell'U.L.;
20.3 - Tra i casi previsti al punto I) del comma 2° dell'art. 79 del CCNL rientrano:
· iniziative commerciali che comportino momentanei rilevanti incrementi delle vendite;
· ristrutturazioni o nuove aperture di punti di vendita;
· situazioni straordinarie o impreviste, o realizzazione di progetti che rendano necessario un temporaneo incremento degli organici.
20.4 - Al caso di cui al punto III) del 2° comma dell'art. 79 del CCNL sono equiparate le assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per permessi e/o recuperi compensativi;
[…]

Art. 22) Forme assuntive
22.1 - L'azienda si impegna a far sì che le future assunzioni, nel rispetto primario degli obblighi derivanti dalle applicazioni delle L. n° 482 del 2 aprile 1968, come modificata dalla Legge 12 marzo 1999 n° 68; n. 223 del 23.7.1991 e del D.L. n. 398 del 3.10.1992. trovino un equilibrio fra le diverse forme cercando di dare risposta positiva a tutte le figure presenti sul mercato del lavoro;
22.2 - Per quanto attiene ai CFL, si concorda di applicare le norme di Legge e l'accordo quadro allegato al CCNL vigente.
Inoltre si conviene che nelle ore di formazione teorico pratica, saranno previste due ore per la formazione effettuata congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente contratto aziendale su materie inerenti diritti e normative previdenziali e contrattuali, su loro richiesta;
22.3 - Di norma l'orario di lavoro degli assunti con contratto di lavoro a tempo parziale (compreso i CFL) non potrà essere inferiore a 4 ore giornaliere e 24 ore settimanali, per i part-time annuali a sei mesi, eventuali esigenze di assunzioni con orario inferiore saranno preventivamente esaminate con la rappresentanza sindacale unitaria e/o le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo integrativo aziendale;
[…]
22.6 - Si conviene sulla necessità di poter assumere personale con contratto di lavoro a tempo parziale in tutte le sue articolazioni (giornaliero, settimanale, verticale, annuale). In conformità a quanto previsto dall'art. 77 del CCNL sarà consentito richiedere al personale con contratto a tempo parziale, prestazioni supplementari. Si concorda che la percentuale di incidenza del numero dei lavoratori assunti con contratto part-time non superi il 25% del totale degli addetti.