Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2015, n. 3766 - Utilizzo di una pedana priva dei requisiti di sicurezza in presenza di olio: caduta del lavoratore





Fatto

 

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di V.U. avverso la sentenza emessa in data 15.10.2012 dalla Corte di appello di Milano che confermava quella pronunciata il 13.5.2011 dal Tribunale di Milano con la quale il predetto era stato condannato alla pena di giorni venti di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3, art. 583 c.p., comma 1, n. 1, in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, comma 2, perchè, in qualità di amministratore della "A.E." srl, datore di lavoro, cagionava a A.R., dipendente della stessa impresa con mansione di cartellista, lesioni personali consistite in "trauma cranico non commotivo - trauma dorsale in precipitazione" dalle quali derivava una malattia della durata di 64 giorni e ciò per colpa generica e specifica per violazione delle norme sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. In particolare, secondo l'imputazione, l'imputato non aveva mantenuto in esercizio i gradini di accesso alla pilotina della macchina denominata autogrù Tabarelli T180 privi dei necessari requisiti di resistenza ed idoneità in relazione alla sicurezza del lavoro in quanto incrostati, con la grecatura consumata o instabili per il danneggiamento dell'ultimo gradino e privi di un adeguato sistema antiscivolo (resina con grafite o altro); cosicchè l' A., che stava manovrando l'autogrù predetta, accortosi che un tubo dell'impianto idraulico perdeva olio, bloccava il funzionamento del mezzo e, mentre scendeva per visionare il guasto, a causa della superficie scivolosa dei gradini - completamente coperti d'olio per una perdita da un gruppo di valvole poste sotto la pilotina- perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo battendo la schiena e la parte posteriore del corpo (fatto del (OMISSIS)). La Corte, convenendo con il Tribunale, riteneva riscontrate le dichiarazioni rese dalla parte lesa ad opera dell'accertamento tecnico effettuato, secondo cui la presenza d'olio sugli scalini non era dovuta alla rottura del tubo che movimenta il polipo, poichè quel mezzo presentava da sempre perdite di olio e quindi ad una situazione preesistente da tempo.

Il ricorrente rappresenta l'apparenza e/o contraddittorietà della motivazione nonchè il travisamento della prova.

Richiama, a tal riguardo, il prosieguo delle dichiarazioni rese dal teste O. (tecnico della prevenzione), prese in considerazione dalla Corte territoriale, ai fini della ricostruzione dei fatti, laddove non aveva escluso che il trafilamento dalla pilotina potesse essere stato causato anche dalla movimentazione e dalla rottura del tubo (che aveva comportato una fuoriuscita importante di olio) tale da estendersi sulla sottostante autogrù e da determinare in modo del tutto imprevedibile la scivolosità della piattaforma che si rinviene uscendo dalla cabina. Assume, insomma, la sussistenza di una provata causa sopravvenuta di per sè idonea ed autonoma per la verificazione dell'infortunio con la conseguente interruzione del nesso di causalità, puntualizzando che l'incidente si era verificato dopo la rottura del tubo.


Diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.

E' palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile avendo apprezzato con esaustive argomentazioni l'inutilità della deposizione del teste V..

Peraltro, va rammentato che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Invero, i giudici di merito hanno, con motivazione ineccepibile, desunto dalle dichiarazioni della parte lesa e del teste O. (pag. 5 sent. Impugnata), la pregressa e costante presenza di olio sui gradini della pedana per piccole perdite irrisolte del lubrificante dei mezzi meccanici e del camion. Peraltro, in ogni caso, il tecnico della prevenzione aveva prescritto in precedenza all'azienda di stendere sui gradini interni di passaggio della linea di laminazione, previa pulizia, la resina con grafite che manteneva condizioni di grip con la scarpa anche in presenza di olio, sicchè, sebbene la precauzione non fosse stata estesa ad altri presidi diversi dagli scalini su cui era costante il flusso dei dipendenti, l'evento dannoso, causalmente connesso al comportamento dell'imputato, che consentì (in violazione dell'art. 70 in relazione all'5 e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, già D.P.R. n. 547 del 1955, art. 274, comma 2) l'utilizzo di una pedana priva dei requisiti di sicurezza in presenza di olio, era assolutamente prevedibile ed evitabile e non legato a comportamenti abnormi ed esorbitanti del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo.

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015