Tipologia: CIRL
Data firma: 16 maggio 2000
Validità: 01.04.2000 - 31.12.2003
Parti: Uncem, Anca Lega Toscana, Confcooperative e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale, Toscana
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Occupazione
Art. 3 - Comitato Forestale Regionale
Art. 4 - Materie oggetto di confronto a livello aziendale
Art. 5 - Terziarizzazione e subappalti
Art. 6 - Impiegati
Art. 7 - Relazioni sindacali, livelli di concertazione di confronto e di contrattazione
Art. 8 - Formazione professionale
Art. 9 - Salute e ambiente - Lavori nocivi e pesanti
Art. 10 - Mancato ricovero uso mensa
Art. 11 - Attrezzi, mezzi protettivi, vestiario
Art. 12 - Organizzazione dei centri di raccolta Conduttori dei mezzi di trasporto del personale
Art. 13 - Rimborso spese
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Classificazione, inquadramenti
Art. 16 - Salario variabile
Art. 17 - Quadro operaio
Art. 18 - Capo Operaio - Capo Squadra - Capo Vivaista
Art. 19 - Addetti alla motosega
Art. 20 - Sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro
Art. 21 - Permessi straordinari
Art. 22 - Prevenzione ed estinzione incendi boschivi
Art. 23 - Indennità di reperibilità
Art. 24 - Squadre elitrasportate
Art. 25 - La Cassa Forestale Toscana
Art. 26 - Gestione del "terzo elemento"
Art. 27 - Integrazioni economiche malattia e infortunio
Art. 28 - Anticipi per cassa integrazione
Art. 29 - Diritti sindacali
Art. 30 - Decorrenza e durata del contratto

Contratto integrativo per i lavoratori forestali della Toscana

Il giorno 16 maggio 2000, tra la Delegazione Regionale dell'Uncem […], la Delegazione Anca Lega Toscana […], la Delegazione delle Confcooperative […] e le Delegazioni: della Flai-Cgil […], della Fisba-Cisl […], della Uila-Uil […], alla presenza dei rappresentanti della Regione Toscana […], con la consulenza tecnica della Sig.ra N.B. della Cassa Forestale Toscana, è stato raggiunto il seguente accordo:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto regionale è integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, stipulato a Roma in data 16 luglio 1998 tra: Uncem, Federazione Italiana Comunità Forestali e Aziende Speciali, Anca Lega, Federagricole, Federlavoro, Confcooperative, Agica/Agci da una parte, e Flai-Cgil, Fisba-Cisl e Uila-Uil dall'altra.
Il presente contratto, pertanto, trova applicazione ai rapporti di lavoro dipendente intercorrenti con le Comunità Montane, i Comuni e gli altri Enti pubblici, le Comunità Forestali, le Aziende speciali e le Cooperative per lo svolgimento, nell'ambito regionale Toscano e con finanziamento pubblico, nelle seguenti attività:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
- difesa dei suoli;
- valorizzazione ambientale, paesaggistica, e verde urbano.
- interventi straordinari a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura del vigente CCNL dovrebbe essere rivista per adeguarla ai cambiamenti intervenuti nella organizzazione del lavoro e nelle professionalità degli addetti: al grande mutamento di qualità degli interventi e del lavoro non ha corrisposto altrettanta evoluzione del CCNL Le parti invitano le rispettive rappresentanze nazionali ad impegnarsi per risolvere il problema con il prossimo rinnovo.

Art. 3 - Comitato Forestale Regionale
Come auspicato dall'art. 3 del CCNL, le parti convengono che il Comitato Paritetico e l'Osservatorio di cui agli artt. 2 e 3 del CIRL 25/2/97 vengano unificati in un solo organismo denominato "Comitato Forestale Regionale".
Il Comitato ha sede presso il competente assessorato della Regione Toscana, è pariteticamente costituito da rappresentanti delle parti che sottoscrivono il presente contratto collettivo ed è coordinato dall'assessore o suo delegato.
Al Comitato Forestale, come previsto dal CCNL, viene dalle parti affidato il compito di acquisire, elaborare e fornire informazioni e dati, nonché proposte, su:
· le iniziative adottate o promosse dall'ente regionale e da altri enti in materia di salvaguardia idrogeologica e idraulico-forestale, salvaguardia e valorizzazione ambientale, promozione delle aree rurali e in particolare montane;
· i piani e i programmi promossi dalle parti datoriali e dagli enti delegati, il loro stato di attuazione;
· i flussi occupazionali e la dinamica delle assunzioni e degli inquadramenti;
· la dinamica delle retribuzioni;
· l'applicazione del presente contratto e di quello nazionale;
· i fabbisogni e la domanda di formazione professionale;
· l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
· l'andamento di particolari tipologie contrattuali applicate (apprendistato, formazione e lavoro, contratti a termine, tempo parziale) etc;
· l'evoluzione delle tecnologie di processo.
· le risorse disponibili per investimenti e le opportunità finanziarie, con particolare attenzione a quelle attivabili nella formazione e riqualificazione professionale degli addetti;
· l'andamento e l'evoluzione di altri settori (turismo, caccia e pesca, artigianato, etc.) in grado di creare occasioni e processi di integrazione e valorizzazione delle attività alle quali si applica il presente contratto.
Il Comitato Forestale Regionale è composto da tanti membri quante sono le parti firmatarie del presente contratto, oltre al coordinatore nella persona dell'assessore o del suo delegato. Le modalità di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di designazione e di sostituzione dei suoi membri, nonché di convocazione delle riunioni, sono disciplinate dal regolamento adottato dal Comitato Paritetico istituito ai sensi dell'art. 2 del CIRL 25.2.1997, salve le modificazioni che le parti riterranno opportune in funzione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4 - Materie oggetto di confronto a livello aziendale
Per quanto disposto dall'art. 2 del CCNL, le parti concordano che le seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro;
b) gestione degli orari e del calendario di lavoro e delle ferie, con particolare riguardo alla determinazione del monte annuo destinato ad attuare la flessibilità di orario stagionale;
c) criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi;
d) ubicazione dei centri di raccolta;
e) turn-over e occupazione;
f) salario variabile
saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
Potranno altresì essere oggetto di confronto aziendale, ove tuttora ne sussistano i presupposti, le modalità di riduzione su base annua dell'orario settimanale di lavoro, previste dall'art. 8, primo comma, del contratto integrativo regionale di lavoro 28.7.1988. Nel confronto sulle predette materie le parti dovranno attenersi a principi di composizione e contemperamento dei rispettivi interessi, tenuto conto in ogni caso che la responsabilità dell'organizzazione dei fattori aziendali fa capo al datore di lavoro. Le parti, in particolare, dovranno ispirarsi alle finalità e ai principi enunciati nell'art. 6 del presente contratto integrativo e conformarsi alle eventuali indicazioni elaborate dal Comitato Forestale Regionale.
Qualora le parti in sede di confronto aziendale non trovino l'accordo sulle materie di cui sopra eventuali controversie dovranno essere rimesse obbligatoriamente al Comitato Forestale Regionale.
In ogni caso, la determinazione del monte ore annuo destinato alla flessibilità oraria stagionale e le modalità di utilizzo non potranno mai essere oggetto di decisione o regolamentazione unilaterale del datore di lavoro e su tale materia il confronto dovrà essere concluso da un accordo avente caratteristiche formali e sostanziali di accordo sindacale aziendale.

Art. 5 - Terziarizzazione e subappalti
In caso di terziarizzazione e/o subappalti, le parti si impegnano a far rispettare il vigente CIRL e in caso di lavori non contemplati nella attuale sfera di applicazione, a far rispettare i relativi contratti nazionali e integrativi vigenti.

Art. 6 - Impiegati
Agli impiegati forestali si applicano i contratti vigenti nel settore.
[…]
Analogamente si applicheranno agli impiegati forestali tutte le parti e le norme di valore comune contenute nel presente CIRL.

Art. 7 - Relazioni sindacali, livelli di concertazione di confronto e di contrattazione
Conformemente a quanto indicato nella premessa del CCNL 16 luglio 1998, le parti concordano nel ritenere di primaria importanza la funzione delle attività forestali ai fini della difesa dell'ambiente e della conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo. Le parti altresì concordano nel ritenere che le predette finalità possano essere raggiunte, oltre che potenziando l'azione pubblica di programmazione e di finanziamento del settore, anche sviluppando l'efficienza tecnico-organizzativa e la capacità produttiva delle aziende addette alle attività contemplate dal presente contratto.
Le parti pertanto si impegnano a ricercare congiuntamente - sia a livello regionale tramite il Comitato Regionale Forestale sia a livello aziendale conformemente alle indicazioni del predetto Comitato - strumenti e procedure idonei a razionalizzare e valorizzare, in termini di efficienza organizzativa e produttiva, il complesso dei fattori aziendali utilizzati nello svolgimento delle attività forestali, con particolare riguardo al fattore lavoro.
A tal fine, ed entro l'ambito di applicazione del CCNL e del presente CIRL, viene istituito uno specifico sistema sperimentale di relazioni, articolato come segue:
a) nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie e dei sistemi organizzativi e produttivi, ed entro i limiti della compatibilità economico-finanziaria valutata con riferimento alle situazioni aziendali e all'andamento del settore, le parti intendono promuovere il più razionale impiego e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori in relazione alle necessità e agli obiettivi produttivi aziendali;
b) i datori di lavoro promuoveranno, in sintonia con le proprie esigenze tecnico-organizzative e mediante verifica con le RSU, studi e ricerche su forme di organizzazione del lavoro idonee al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a);
c) saranno concertate specifiche iniziative rivolte a:
c.1 migliorare e uniformare (anche a livello interaziendale) i sistemi di controllo della gestione organizzativa e produttiva;
c.2 sottoporre a verifica e migliorare i rapporti lavoratore/ambiente di lavoro e lavoro/macchina per quanto riguarda i problemi stress, disagio, igiene e sicurezza;
c.3 migliorare i contenuti del lavoro con riferimento alla tipologia e alla complessità delle attività aziendali: complessità di soluzioni e alternative richieste, compiutezza delle mansioni in rapporto al ciclo produttivo o alla fase lavorativa, capacità di analisi e di intervento sulle modificazioni del processo produttivo e lavorativo, rotazione su diverse posizioni di lavoro;
c.4 migliorare la qualità del lavoro nel contesto organizzativo;
c.5 costruire legami più stretti fra lavoro e formazione;
c.6 sviluppare, ove ne sussistono i presupposti tecnici ed organizzativi, forme di professionalità strettamente integrate nel contesto produttivo.

Art. 9 - Salute e ambiente - Lavori nocivi e pesanti
Obiettivo comune delle parti è quello di diminuire e comunque contenere l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dallo svolgimento di lavori nocivi e pesanti, nonché di ogni lavoro che possa causare una malattia professionale.
Per quanto sopra, oltre che in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL, i datori di lavoro provvederanno a stipulare apposite convenzioni con le Unità Sanitarie locali competenti per l'effettuazione di periodiche visite mediche e di ogni altro adempimento previsto dalle norme di Legge (D.L[gs]. 626\94 e modifiche) e contrattuali vigenti. In relazione all'obbligo di fornire ogni squadra di medicinali e di presidi sanitari di pronto soccorso, i datori di lavoro promuoveranno e cureranno la formazione dei lavoratori ai quali affidare compiti di intervento nelle prime operazioni di soccorso per i casi di infortunio. Si considerano nocivi i lavori per il cui espletamento ricorra:
- l'utilizzazione e manipolazione di sostanze nocive per l'uomo (quali fitofarmaci);
- l'esposizione a rumori;
- l'esposizione a fumi e gas;
nonché ogni altro lavoro definito tale dalle Leggi vigenti.
Si considerano pesanti i seguenti lavori:
- facchinaggio manuale;
- disinfestazione manuale con raccolta, pure manuale, dei nidi di processionaria sulle piante;
- ripulitura manuale dell'invaso dei laghetti;
- mietitura a mano;
- lavorazione con martelli pneumatici azionati manualmente.
Per lo svolgimento di lavori nocivi e pesanti è fissato un limite di quattro ore giornaliere: ai fini retributivi esse corrisponderanno ad un intera giornata di lavoro.
Se effettuati sino a due ore giornaliere, i lavori nocivi e pesanti non comportano alcuna riduzione dell'orario giornaliero; per durata superiore alle due ore ma inferiore a quattro, l'orario di lavoro verrà ridotto di un quarto d'ora per ogni ora intera di lavoro comprese le prime due.
Le limitazioni di orario previste dal presente articolo, nonché le indennità previste dall'art. 51 del CCNL per i lavori definiti disagiati, si intendono correlate alla durata effettiva dell'impegno nelle condizioni contemplate.
A integrazione di quanto disposto dalla lettera b) dell'art. 53 del CCNL, le parti dichiarano che per lavori in acqua, per i quali è dovuta la specifica indennità di disagio, devono intendersi quei lavori per la cui esecuzione è necessario permanere con i piedi immersi nell'acqua, nella neve o nella melma di altezza non inferiore a 12 cm. Per quanto attiene alla elezione dei rappresentanti per la sicurezza, si fa riferimento all'accordo stipulato i1 27 \11\96 presso l'Uncem Nazionale.
A questo proposito, il protocollo di intesa stipulato tra le parti e l'Assessorato regionale alla sanità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza del 16 gennaio 1998 rappresenta un importante riferimento.
Dichiarazione a verbale dei rappresentanti i datori di lavoro
Affinché l'indennità di alta montagna di cui all'art. 53 del CCNL corrisponda alla funzione di compensare una effettiva condizione di disagio, nonché per evitare eventuali trattamenti discriminatori tra lavoratori della stessa azienda, le parti rappresentanti dei datori di lavoro si riservano espressamente di promuovere un confronto aziendale anche su tale materia, al fine dì limitare - ove ne ricorrano i presupposti - la corresponsione della predetta indennità in determinate stagioni dell'anno e a quei lavoratori che, per le mansioni svolte, si trovino nelle reali condizioni di disagio.

Art. 10 - Mancato ricovero uso mensa
Con riferimento all'art. 58 del CCNL e alle prescrizioni ex d.l[gs]. 626, dovranno essere predisposti idonei rifugi ad uso mensa e ricovero. Al fine di tale adempimento si rende necessario procedere ad una ricognizione delle singole situazioni locali per individuare idonee soluzioni; tale ricognizione verrà effettuata dai datori di lavoro d'intesa con le OO.SS. locali e sottoposta alla valutazione del Comitato Forestale Regionale.
Ove si constati che non sia possibile predisporre adeguati ricoveri, viene stabilita un'indennità sostitutiva per ogni giornata di effettivo lavoro. L'importo massimo a carico della Regione è fissato in L. 6.000 (seimila).

Art. 11 - Attrezzi, mezzi protettivi, vestiario
Al datore di lavoro è fatto obbligo di fornire ai lavoratori idoneo equipaggiamento, nonché ogni materiale e attrezzo anche manuale necessario all'espletamento delle mansioni affidate, con particolare riguardo ai mezzi idonei a proteggere il lavoratore dai rischi di infortunio e di esposizione ai fattori di nocività.
Inoltre, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, ai lavoratori verrà fornita una tuta, o altro indumento equipollente da concordarsi con gli stessi lavoratori (tramite RSU).
Il datore di lavoro avrà cura di sostituire gli indumenti, gli attrezzi e i mezzi protettivi in relazione al loro effettivo logorio; mentre il lavoratore dovrà usare e conservare gli stessi con la dovuta normale diligenza, restando inteso che al lavoratore è fatto divieto di farne uso per conto e nell'interesse proprio o di terzi.

Art. 12 - Organizzazione dei centri di raccolta Conduttori dei mezzi di trasporto del personale
[…]
Per i lavoratori addetti alla conduzione dei mezzi aziendali di trasporto del personale il tempo impiegato in tale funzione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro dal momento di raggiungimento del primo centro di raccolta oppure, se il mezzo di trasporto è ricoverato presso l'azienda (o in luogo indicato dall'azienda), dal suo prelevamento. Per il tempo così impiegato dal conduttore del "mezzo" oltre il normale orario di lavoro giornaliero saranno riconosciuti riposi compensativi da concedersi a livello aziendale. In casi particolari, di impossibilità di ricorso al riposo compensativo, verrà pagato lo straordinario.

Art. 14 - Ferie
[…]
Il periodo di godimento delle ferie annuali può, per obiettive necessità aziendali o anche per soddisfare esigenze dello stesso lavoratore, essere frazionato; esso in ogni caso deve essere stabilito in modo da assicurare all'istituto la sua effettiva, irrinunciabile funzione.
Ove per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore le ferie non siano state usufruite nell'anno solare, le stesse dovranno essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 19 - Addetti alla motosega
Di norma i lavoratori che effettuano la mansione di motoseghista non possono essere impiegati in tale mansione per più di 4 ore giornaliere. Eventuali deroghe dovranno essere sottoposte al comitato forestale regionale.
Al lavoratore addetto alla motosega viene riconosciuta una specifica indennità di mansione pari a £.800 per ora di effettiva utilizzazione dello strumento di lavoro e comunque per non più di 4 ore.

Art. 20 - Sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro
[…]
Per le ore di lavoro non prestate ma retribuite, secondo quanto previsto dai precedenti commi l'operaio, anche a tempo indeterminato, è tenuto a rimanere a disposizione, salvo i casi di palese pregiudizio per la propria salute.
[…]

Art. 22 - Prevenzione ed estinzione incendi boschivi
Per garantire il potenziamento del servizio è necessario il massimo impegno di tutti i soggetti. E' pertanto opportuno che le parti operino concordemente, affinché le squadre siano formate con personale idoneo, opportunamente addestrato ed equipaggiato, nonché fornito di mezzi, materiali e attrezzi adeguati.
Saranno organizzati turni per garantire la continuità dell'avvistamento e della vigilanza con lavoratori in continuo contatto radio con un operatore centrale.
Gli enti delegati potranno organizzare anche nei giorni festivi e prefestivi, squadre di operai forestali impiegati nella attività di avvistamento e di vigilanza mobile per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi. Nel caso di organizzazione di tali squadre di operai per la vigilanza antincendio, all'operaio sarà riconosciuta oltre al pagamento del salario di livello, una giornata di riposo compensativo, da effettuarsi nella settimana seguente. Nelle operazioni di repressione degli incendi, le squadre e quindi i singoli lavoratori, non potranno essere utilizzati continuativamente per più di 6 ore in attività relative all'intervento operativo di spegnimento incendi, e con un limite massimo di ore 12 complessive nel caso che "l'intervento operativo" (con i limiti temporali di cui sopra) venga a sommarsi in parte o a tutto l'orario relativo al normale servizio quotidiano.
In casi particolari, ai fini di un migliore espletamento del servizio, le parti a livello locale potranno stabilire modalità diverse da quelle di cui sopra.
I lavoratori non potranno essere riutilizzati prima che siano trascorse almeno 8 ore dalla cessazione del turno di servizio.
Gli operai, impiegati nell'intervento operativo di spegnimento degli incendi, per ogni ora o frazione di ora, impegnati in tale attività, hanno diritto, oltre alla normale retribuzione del proprio livello di inquadramento, ad una maggiorazione pari al 25% calcolata sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.
Qualora, nello spegnimento degli incendi, vengano impiegati operai con livello di operaio comune, agli stessi per ogni ora o frazione di ora impegnata in tale attività, verrà corrisposta la retribuzione spettante all'operaio qualificato con la maggiorazione del 25% prevista dal comma precedente, fermo restando che l'impiego dell'operaio comune nelle operazioni di spegnimento degli incendi non costituisce di per sé assegnazione a mansioni superiori.
Agli operai addetti allo spegnimento degli incendi, e già dipendenti dagli enti gestori, la retribuzione maggiorata prevista dai commi precedenti, sarà corrisposta con la paga dello stesso periodo in cui è stato effettuato l'intervento.
La reperibilità in caso di incendio o calamità (art. 56 del CCNL) potrà essere richiesta ai lavoratori secondo modalità che dovranno essere più precisamente definite nei programmi concordati in sede locale. In ogni caso si conviene che:
1) La reperibilità potrà essere attivata nei periodi in cui ordinariamente il rischio di incendi boschivi determini l'esigenza di disporre di squadre di pronto intervento. Questi periodi dovranno comunque essere previsti nel piano operativo antincendi dell'Ente. Inoltre la reperibilità (nel caso di calamità naturale) potrà essere attivata anche in periodi non previsti nel piano dell'Ente, nei quali eccezionalmente si determinano condizioni di rischio;
2) il lavoratore in reperibilità dovrà presentarsi presso il luogo di ritrovo, individuato dal piano operativo dell'Ente, entro il tempo definito nel piano stesso.
3) Al lavoratore in reperibilità saranno indennizzate 24 ore detratte le ore lavorate.
Eventuali deroghe potranno essere concordate a livello locale fra le parti e sottoposte al Comitato Forestale Regionale.
La definizione di quanto sopra (programmi locali, servizi, organizzazione turni) verrà discussa e concordata tra le parti entro il 10 marzo di ogni anno.

Art. 23 - Indennità di reperibilità
[…] Per l'espletamento di questa attività gli Enti dovranno avvalersi di personale idoneo all'antincendio. I lavoratori in reperibilità saranno messi nelle condizioni di ricevere le comunicazioni necessarie per recarsi in tempo utile nei luoghi predisposti dai responsabili dell'antincendio.

Art. 24 - Squadre elitrasportate
Per la composizione delle squadre elitrasportate gli Enti si avvarranno di personale volontario idoneo all'attività antincendio e che abbia frequentato appositi corsi di addestramento.
Di norma l'arco temporale giornaliero entro il quale si collocheranno le prestazioni sarà dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Particolari esigenze di servizio potranno richiedere interventi straordinari antecedenti o successivi all'orario sopra richiamato. Pertanto il lavoratore dovrà soggiornare presso la base od altra struttura individuata dall'Ente per tutta la durata del turno di servizio.
La turnazione verrà stabilita in accordo con la sede centrale e potrà effettuarsi con le seguenti modalità:
es. - 1° turno / domenica - lunedì - martedì
2° turno/ mercoledì- giovedì- venerdì - sabato
Le ore eccedenti il normale orario di lavoro saranno distribuite con le maggiorazioni previste dal contratto. Il servizio elitrasportato dovrà prevedere un rimborso per il vitto e l'alloggio, se quest'ultimo non sarà messo a disposizione dall'Ente. Viene inoltre istituita una indennità speciale giornaliera di lire 25.000.

Art. 29 - Diritti sindacali
Per quanto si riferisce ai diritti sindacali le parti concordano:
[…]
d) Il datore di lavoro provvederà a mettere a disposizione una sede idonea alla effettuazione delle assemblee sindacali.
e) I datori di lavoro prendono atto dei contenuti dell'intesa 03/07/93 tra OO.SS., Confindustria e Governo per quanto attiene alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dichiarano di uniformarsi a quanto disposto da tale intesa.