Tipologia: Accordo
Data firma: 23 giugno 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: RDB Centro e RSU/Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, RDB Centro Cerreto Guidi (Fi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Flessibilità e orari di lavoro
2) Qualità e sicurezza del lavoro
3) Premio di risultato
4) Servizi e ambiente di lavoro
5) Una tantum
6) Durata dell'accordo

Addì 23 Giugno 2000, in Cerreto Guidi, tra la RDB Centro spa, stabilimento di Stabbia […] e la RSU di Stabbia […], essendo la categoria rappresentata dal Sig. M.R., della Fillea-Cgil, si conviene il seguente "Accordo Integrativo Aziendale" da valere per i lavoratori (operai ed impiegati) in forza allo stabilimento medesimo, nonché per i lavoratori impiegati degli uffici di Montecatini, facendo salve condizioni di miglior favore in materia.

1) Flessibilità e orari di lavoro
A. Orario di lavoro
1. A partire dal 1 ° Gennaio 2001 l'orario di lavoro viene ridotto di comune accordo a parità di salario, utilizzando le 64 ore di riduzione d'orario già previste dal CCNL e finora godute come permessi individuali.
2. L'orario settimanale di lavoro sarà quindi di massima suddiviso su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,20 alle ore 17,00.
3. Fermo restando l'orario di ripresa del lavoro pomeridiano alle 13,20, il passaggio all'orario stabilito di fine lavoro alle 17,00 (e agli altri orari in flessibilità con le stesse regole) potrà essere graduale e dovrà tenere conto delle esigenze e degli attuali tempi di produzione.
B. Sfalsamenti
1. Nel quadro generale di organizzazione del lavoro, la Direzione Aziendale può modificare l'orario di lavoro di Una o Due ore sia all'inizio che alla fine dei normali turni. Gli sfalsamenti saranno comunicati in anticipo ai lavoratori interessati.
2. La Direzione Aziendale può sfalsare di ½ o di Una ora in più o in meno, rispetto alla pausa normale, l'intervallo per il pranzo.
3. Per esigenze improvvise, l'Azienda può richiedere sfalsamenti di Una ora in più o in meno rispetto il normale orario di lavoro, con un preavviso di 1 giorno soltanto, salvo giustificate impossibilità del lavoratore interessato.
4. L'Azienda riconosce, per detti sfalsamenti, sia di entrata che di pausa per il pranzo, un'indennità pari all' 1% della paga lorda giornaliera, rivalutato secondo gli indici Istat, per ogni ½ ora di sfalsamento rispetto l'orario normale di lavoro.
C. Flessibilità
1. In caso di necessità, e previo confronto periodico sui programmi di lavoro con la RSU aziendale, l'Azienda può richiedere l'utilizzo di ore straordinarie per un totale di 20 ore mensili per ogni lavoratore.
2. L'orario di lavoro giornaliero non potrà comunque superare le 9,40 ore.
3. Per necessità, l'Azienda può richiedere la presenza di lavoratori anche di Sabato, preventivamente concordato con gli interessati, i quali potranno optare tra il pagamento come ore straordinarie o il recupero, scelto dai lavoratori stessi, nei 6 mesi successivi. Nel caso il lavoratore scelga di recuperare le ore lavorate, nel mese di competenza gli verrà comunque erogata l'indennità per lavoro straordinario prevista dal CCNL.
4. Per esigenze di consegne di particolari commesse, l'Azienda può richiedere la presenza dei lavoratori per un certo numero di Sabati, preventivamente stabiliti e concordati con gli interessati, i quali potranno optare tra il pagamento come ore straordinarie o il recupero, scelto dai lavoratori stessi, nei 6 mesi successivi. Nel caso il lavoratore scelta di recuperare le ore lavorate, nel mese di competenza gli verrà comunque erogata l'indennità per lavoro straordinario prevista dal CCNL.
5. Nel computo delle 20 ore previste mensilmente di straordinari, entreranno a far parte anche i sabati di cui il lavoratore sceglierà il pagamento. Viceversa i sabati con recupero non saranno cumulati.
6. Verrà periodicamente verificata con la RSU la reale fruizione di detti recuperi.
D. Banca ore
1. Per tutte le ore eccedenti l'orario di lavoro stabilito, verrà corrisposta nella busta-paga del mese relativo la maggiorazione prevista per le ore straordinarie. Tale maggiorazione verrà corrisposta anche nel caso dei sabati lavorativi, come ai punti C3 e C4.
2. Di norma il 50% delle ore mensili eccedenti l'orario stabilito verrà retribuito nel mese di competenza, senza ulteriori maggiorazioni.
3. Proseguendo nell'opera di sperimentazione dell'uso di una banca-ore aziendale che permetta di rispondere in modo adeguato ai movimenti del mercato, e in particolare per far fronte ai picchi e ai flessi della produzione nell'arco dell'anno, di norma il 50% delle ore eccedenti l'orario stabilito saranno accantonate anche per gestioni successive e mirate.
4. E' prevista per ogni singolo lavoratore la possibilità di richiedere, da un certo mese, il pagamento del 100% delle ore cosiddette straordinarie, o viceversa il loro totale accantonamento.
5. Le ore accantonate non potranno di norma essere pagate e, di norma, dovranno essere godute entro il 31 marzo dell'anno successivo.
6. Annualmente la Direzione e la RSU verificheranno l'andamento della banca-ore e, dopo verifica delle prospettive produttive e occupazionali, potranno concordare il pagamento di ulteriori di ulteriori quote (in caso, per esempio, di andamento positivo del mercato), la fruizione di dette ore residue (in caso, per esempio, di crisi o stagnamento del mercato), o il loro congelamento.
Nota a verbale: le parti auspicano la nascita di libretti personali che possano seguire la vita lavorativa del dipendente, anche in modo interaziendale, per non gravare con costi eccessivi sugli ammortizzatori sociali dello Stato, per dare flessibilità al mondo del lavoro, ma soprattutto per dare garanzie ai lavoratori in termini di copertura dei periodi di disoccupazione e di accesso alle pensioni.
E. Contratti a termine
1. Si conferma la strada intrapresa tra Azienda e RSU del confronto per programmi di lavoro eccezionali, al fine di derogare eventualmente da quanto previsto dai CCNL e dalla Contrattazione Integrativa.
2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro stabilito, nel caso dei lavoratori con Contratto a Termine, i quali con difficoltà attualmente possono accedere al modello proposto di banca-ore aziendale, verranno liquidate mensilmente con una maggiorazione prevista dal CCNL (salva espressa volontà di accantonamento).
F. Ferie […]

2) Qualità e sicurezza del lavoro
Nota a verbale: le parti concordano nel ritenere irrinunciabile, anche nella dura competizione di mercato, il rispetto dei diritti dei lavoratori, sia direttamente che indirettamente collegati al ciclo produttivo aziendale. Questi diritti, di legge e contrattuali, sono sia di carattere contributivo e assicurativo, sia salariale e normativo, sia dettati in materia di sicurezza sul lavoro. Le parti notano comunque come attualmente siano privilegiate sul mercato dell'acquisizione dei lavori (pubblici e privati) quelle Aziende che riescono a tenere bassi i costi di risparmio sui diritti di chi lavora, sul suo salario diretto e indiretto e spesso sulla sua sicurezza. Le parti auspicano che la competizione di mercato possa essere ricondotta su un piano di lealtà, che si confronti cioè sul terreno della qualità dell'opera, dell'originalità, dei tempi e dei costi, ma che sappia anche dare sicurezza al prestatore d'opera, garanzie al committente, nonché libertà di scelta alla coscienze di chi acquista.
A. Azienda etica
1. L'Azienda si impegna ad auto certificare, per i propri dipendenti e assunti, il rispetto delle leggi e dei Contratti (Nazionale e Integrativi), soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro.
2. L'Azienda si dice disponibile ad approfondire in futuro l'argomento, in sedi apposite e a livelli adeguati, al fine di esportare e rendere spendibile sul mercato il modello proposto.
B. Impegni concordati
1. Le parti si impegnano ad esportare tale modello di Azienda Etica, individuando momenti d i perfezionamento e uniformità, e lavorando per costruire una specie di marchio di qualità de/ lavoro, con strumenti oggettivi e indipendenti di controllo.
2. Il Sindacato si impegna, attraverso confronti continui con le forze politiche e i governi locali, a fare della qualità del lavoro una battaglia politica, affinché diventi una discriminazione nell'affidazione dei lavori pubblici l'accesso al modelli di Azienda Etica.
3. Il Sindacato si impegna altresì a fare della qualità del lavoro una battaglia sociale, affinché il privato committente, cui le stessi leggi [dlgs] 626/94 e 494/96 pongono obblighi costosi e responsabilità penali precise, scelga anche in base alle garanzie di comportamento etico delle varie Aziende.

4) Servizi e ambiente di lavoro
1. L'Azienda dichiara di affrontare nei prossimi due anni insieme ai lavoratori dello Stabilimento di Stabbia il problema relativo alla mensa aziendale.
2. Fino ad allora l'Azienda si impegna ad erogare ai lavoratori (operai e impiegati) un'indennità giornaliera sostitutiva della mensa, pari a £. 200 orarie, per ora effettiva di presenza.
3. L'Azienda si impegna ad allestire entro l'anno un adeguato locale mensa, in alternativa a quello attuale, che verrà destinato ad uso spogliatoi (ridestinando uno degli attuali spogliatoi ad esclusivo uso lavatoi). Tale locale sarà previsto in modo adeguato all'uso, in luogo abbastanza distante dai centri di produzione e fornito di suppellettili e mobilia.