Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 giugno 1992
Validità: 01.01.1992 - 31.12.1995
Parti: Unima e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura contoterzi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Struttura della contrattazione
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Diritti sindacali
a) Riunioni in azienda
b) Rappresentanze sindacali aziendali
c) Permessi sindacali
d) Contributi sindacali
Art. 5 Distacchi sindacali nazionali
Art. 6 Assunzione
Art. 7 Periodo di prova
Art. 8 Classificazione
Art. 9 Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 10 Orario di lavoro
Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 12 Riposo settimanale
Art. 13 Festività
Art. 14 Ferie
Art. 15 Permessi straordinari
Art. 16 Congedo matrimoniale
Art. 17 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 18 Aspettativa
Art. 19 Retribuzione
Art. 20 Scatti di anzianità
Art. 21 Mensilità aggiuntive (13° e 14°)
Art. 22 Ambiente e salute
Art. 23 Indennità per lavori nocivi e disagiati
Art. 24 Mezzi di trasporto
Art. 25 Trasferte e missioni
Art. 26 Trattamento di Fine Rapporto
 Art. 27 Assicurazioni sociali e conservazione del posto
Tutela della salute - visite mediche
Assenza per malattia
Conservazione del posto
Art. 28 Trattamento economico per malattia ed infortunio
Art. 29 Fondo integrativo sanitario
Art. 30 Contributo per assistenza contrattuale
Art. 31 Contratto di formazione-lavoro e formazione professionale
Art. 32 Diritto allo studio
Art. 33 Pari opportunità
Art. 34 Lavoratori svantaggiati
Art. 35 Anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto
Art. 36 Norme in materia disciplinare
Ammonizione, multa, sospensione
Licenziamento per cause disciplinari
Art. 37 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 Preavviso
Art. 39 Controversie
Art. 40 Apprendistato
Art. 41 Condizioni di miglior favore
Art. 42 Decorrenza e durata
Allegato "A" Contratti di formazione-lavoro
Accordo quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro
Schema di progetto di formazione e lavoro
Leggi
Legge 1970/300
Legge 1982/297
Legge 1990/108
Legge 1983/638

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura

Il giorno 25 giugno 1992, presso la sede della Associazione Provinciale degli Industriali, Via Valfonda 9, in Firenze tra l'Unima (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola) aderente alla Confindustria […] e la Flai - Cgil […], la Fisba - Cisl […], la Uisba - Uil […]; si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, con le condizioni di seguito allegate.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle imprese esercenti lavorazioni meccanico-agricole ed affini del settore industriale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario.

Art. 2 Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale.
Il CCNL stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale.
I CIT (contratti integrativi territoriali) stabiliscono le norme specifiche e le condizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL.
I CIT possono essere provinciali o regionali. Le parti si incontreranno in sede regionale, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, alfine di individuare il livello territoriale di contrattazione integrativa più confacente.
Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che abbiano trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello decentrato esclusivamente la contrattazione delle seguenti materie:
a) definizione dei casi per i quali é ammessa l'assunzione a termine (art.6);
b) definizione dei profili professionali e parametri di inquadramento (art. 8);
c) gestione dell'orario di lavoro (art. 10);

e) ambiente e salute (art. 22);
f) individuazione dei lavori nocivi e disagiati (art. 23);

h) modalità per visite mediche preventive (art. 27);
i) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (art. 31);

m) commissioni regionali per le pari opportunità (art. 33);
n) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL.
Le materie inerenti la organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro (art. 10), le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 32), criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi (art. 22), potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifiche indicazioni dei CIT.

Art. 3 Relazioni sindacali
È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare:
- l'evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica e dell'organizzazione del sistema delle imprese;
- l'andamento dell'occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, nonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori;
- i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le attività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l'abusivismo;
- i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi;
[…]
Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte datoriale e 3 dalle Organizzazioni Sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda.
La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente è nominato dalla parte datoriale.
Le deliberazioni assunte dal Comitato all'unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D'accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni.
Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Comitato un'informazione scritta sull'andamento economico complessivo del settore e su quello dell'occupazione relativo all'anno precedente, nonché le previsioni per l'anno in corso.

Art. 4 Diritti sindacali
a) Riunioni in azienda
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti. Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere interaziendali al di fuori dell'unità produttiva, sempre nel limite di 10 ore. Per le ore di cui sopra verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
b) Rappresentanze sindacali aziendali
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Tali rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che abbiano almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti.
Alla rappresentanza sindacale viene riconosciuto il diritto di valutare con le direzioni aziendali interessate i piani e i programmi alfine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico e i compiti previsti all'art. 2.
[…]

Art. 10 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro entro il limite massimo di 44 ore settimanali e 120 giorni nell'anno per 6 giorni lavorativi per settimana.
Le ore di prestazione lavorativa eccedenti l'orario ordinario saranno accorpate al fine di concedere ai lavoratori un corrispondente numero di giornate di riposo compensativo retribuito.
Per i lavoratori a tempo determinato i riposi compensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro.
A tale scopo si fa riferimento ad un orario settimanale medio di 39 ore, corrispondente a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di giornata lavorativa di 6 giorni. è ammesso il lavoro straordinario, nei casi previsti dai CIT, entro il limite massimo di 150 ore annuali.
L'articolazione dell'orario settimanale di lavoro è demandata alla contrattazione integrativa.
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (35 ore settimanali).

Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione. […]

Art. 12 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 22 Ambiente e salute
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
1) ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;
2) le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio;
3) i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copri-capo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dai CIT.
Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari.
4) Nei contratti integrativi saranno concretamente individuati i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, sulla base dei criteri generali di seguito indicati: si intendono per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole specifico e prolungato sforzo fisico e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze nocive per l'uomo.
5) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20/5/1970, n. 300, le parti convengono che all'atto della stipula o rinnovo degli accordi integrativi:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi d'indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti.
Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali e non del lavoratore;
dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate.
c) in sede di contrattazione integrativa, verranno individuati ed adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti le assenze dovute a malattia o infortunio.
d) è consentita la consultazione del registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, da parte di rappresentanti sindacali, onde accertare gli eventi infortunistici riguardanti ciascun lavoratore, per essere in grado di tutelarlo in ogni e qualsiasi istanza.
Le parti convengono inoltre che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica un regime di orario per cui ad ogni ora effettuata in tali condizioni corrisponde una sosta retribuita di 20 minuti. Le aziende informeranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di nocività dei prodotti.

Art. 23 Indennità per lavori nocivi e disagiati
In sede di contrattazione integrativa saranno individuate le tipologie delle lavorazioni disagiate e pesanti.
I CIT stabiliranno le indennità da erogare, per ogni ora di effettivo lavoro, oltre alla retribuzione composta da paga base, contingenza e salario integrativo, agli operai che eseguono lavori disagiati e pesanti.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad individuare, prima dell'avvio della contrattazione integrativa territoriale, in sede di Comitato (art. 3), le principali situazioni di lavoro disagiato e nocivo nonché le norme generali di prevenzione al fine di orientare su queste materie la contrattazione decentrata cui è demandata la reale applicazione del presente articolo.

Art. 27 Assicurazioni sociali e conservazione del posto
Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
Tutela della salute - visite mediche
È data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le organizzazioni sindacali, di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di rischio sul lavoro.

Art. 31 Contratto di formazione-lavoro e formazione professionale
Le parti convengono di dare attuazione all'art. 3 della Legge 863/84 mediante l'accordo quadro (v. allegato A) che è parte integrante del presente contratto.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà territoriale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale lo consente, l'ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l'ingresso e la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le parti richiederanno alle Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, di promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l'esigenza di innovare qualitativamente l'attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell'occupazione giovanile.

Art. 34 Lavoratori svantaggiati
[…]
Il datore di lavoro, dopo il programma terapeutico e socio-riabilitativo cui si è sottoposto il lavoratore tossicodipendente od etilista e, comunque, prima del suo reinserimento nel posto di lavoro, si riserva la facoltà di accertare, mediante apposita visita medica presso una struttura pubblica, la permanenza delle attitudini professionali previste dalla qualifica di appartenenza.
[…]

Art. 36 Norme in materia disciplinare
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla Legge 108/90.
Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente il richiamo verbale può essere adottato nei casi di prima mancanza; l'ammonizione scritta nei casi di recidiva per mancanza non grave; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di ulteriore recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2. che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4. che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5. che sia trovato addormentato;
[…]
9. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità e alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;
10. che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]
Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:

3. gravi offese verso i compagni di lavoro;

5. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti; […]
7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
8. danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
10. atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;

12. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
13. insubordinazione grave verso i superiori;
14. ritiro della patente di guida per motivi di manifesta e comprovata negligenza e imperizia. Nel caso di specie la patente di guida deve costituire titolo specifico per la conduzione delle macchine di cui alla declaratoria delle mansioni inerenti la qualifica di appartenenza del lavoratore.

Art. 40 Apprendistato
Per l'apprendistato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.
Sono demandati ai CIT eventuali accordi integrativi alle norme di legge.
Le parti definiranno con la stesura del contratto, il regolamento attuativo che renderà operativo il presente articolo.

Allegato "A" Contratti di formazione-lavoro
Accordo quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro.
[…]
4. Salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo, ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano in materia normativa e salariale, le disposizioni del CCNL cui l'accordo stesso è legato.
[…]