Tipologia: Accordo
Data firma: 25 ottobre 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Iozzelli e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Iozzelli Pistoia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

A) Relazioni sindacali
B) Formazione professionale
C) Ambiente e sicurezza
D) Orario di lavoro
E) Premio di risultato-salario per obbiettivi
F) Decorrenza e durata.

Oggi, addì 25 ottobre 2000, presso la sede della ditta Iozzelli srl, tra il […] legale rappresentante della ditta medesima […] e i […] componenti delle RSU aziendali assistiti dalla Fiom Cgil […], si stipula il seguente contratto collettivo aziendale di lavoro valevole per tutte le maestranze della ditta Iozzelli srl in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 9 e 38 disciplina generale, parte terza del vigente CCNL.
Le parti, convengono quanto segue

A) Relazioni sindacali
Si esprime la necessità di effettuare incontri periodici tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali al fine di monitorare la situazione produttiva aziendale, e mettere in atto, ove necessario, strumenti idonei per migliorare l'organizzazione del lavoro al fine di conseguire i migliori risultati possibili anche sul piano della competitività e della qualità aziendale sui mercati di propria competenza.

C) Ambiente e sicurezza
La verifica della situazione aziendale nei quattro anni di vigenza del precedente accordo, evidenzia come le misure intraprese dall'azienda stessa in ottemperanza della legge [dlgs] 626/94 abbiano sortito effetti nettamente positivi sull'andamento infortunistico aziendale, con una residuale quota di infortuni di lieve entità.
Infatti, già dall'anno 2000 l'azienda ha beneficiato di una consistente riduzione del tasso Inail dovuta al buon andamento del triennio preso a base e cioè 1996/1997/1998. Anche per l'anno 1999 e fino ad oggi, permane questa situazione nettamente favorevole, con 3 eventi nel 1999, 4 al 30/9/2000 (di cui 3 dovuti a cause non strettamente collegate alla prestazione lavorativa).
Sulla scorta di quanto sopra, si intende proseguire nella politica di mettere in atto tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, incrementando la stretta collaborazione tra responsabili della sicurezza dell'azienda e dei lavoratori tramite incontri periodici volti a monitorare la situazione ed a concordare eventuali misure da mettere in atto.
Si ribadisce la necessità di sensibilizzare i lavoratori sull'uso dei mezzi di protezione messi a disposizione dall'azienda.

D) Orario di lavoro
Si conferma la calendarizzazione delle ferie, delle ex festività e dei rol previsti dal vigente CCNL entro il 31/03 di ogni anno, ribadendo che in caso di oggettivi problemi di produzione, di punte imprevedibili di lavoro, di assenteismo, le ore di ex ­festività e di rol già calendarizzate potranno essere variate dietro consultazione preventiva con le RSU e, nel caso di impossibilità accertata nella loro fruizione completa entro l'anno di maturazione, le stesse verranno retribuite entro il 1° mese dell'anno successivo.
Le parti inoltre convengono, a fronte di particolari necessità produttive e/o altre cause incidenti sulle stesse, di gestire gli orari con particolare riferimento al lavoro straordinario utilizzando e contrattando i nuovi strumenti istituiti nell'ambito del rinnovo del CCNL, quali la banca ore e forme di flessibilità dell'orario di lavoro.