Categoria: 1992
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Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 31 marzo 1992
Validità: 01.01.1991 - 30.09.1994
Parti: Eti e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 9 gennaio 1989

Sommario:

 A) Parte normativa
1) Commissione paritetica
2) Permessi sindacali
3) Tossicodipendenti e loro familiari
4) Classificazione del personale
5) Indennità di funzione
6) Orario di lavoro
7) Rimborso spese pasto per impiegati ed operai
8) Rimborso spese pasto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala
9) Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
10) Trasferte
11) Aumenti periodici di anzianità
12) Ferie
 13) Tutela della maternità
14) Malattia ed infortunio
15) Indennità maneggio denaro
16) Uso della vettura
17) Riprese televisive
18) Servizio antincendio
19) Criteri di assunzione
20) Lavoro domenicale
21) Aggiunti giornalieri su piazza
22) Campo di applicazione contrattuale
23) Contrattazione integrativa aziendale
B) Parte economica
C) Decorrenza e durata

Accordo di rinnovo del CCNL impiegati ed operai dipendenti dai teatri stabili e gestiti dall'ETI

L'anno 1992 il giorno 31 del mese di marzo in Roma presso la sede dell'Agis, via di villa Patrizi 10 tra una rappresentanza dei teatri stabili e dell'ETI e la Filis-Cgil, la Fis-Cisl, la Uilsic-Uil è stata siglata la seguente ipotesi di accordo da valere per gli impiegati gli operai dipendenti dai teatri stabili e dai teatri gestiti dall'ETI.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 gennaio 1989 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili e dai teatri gestiti dall'ETI è rinnovato con le seguenti modifiche ed integrazioni.

A) Parte normativa
1) Commissione paritetica
Le parti, ferme restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali dei teatri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire una Commissione paritetica formata da 6 componenti, dei quali 3 designati dai teatri stabili e dall'ETI e 3 designati dalla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil con il compito di:
a) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 19841 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10 aprile 1991 n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
b) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
c) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
d) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;
e) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera;
f) studiare tutte le opportunità per attivi inserimenti dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative.

9) Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
Con decorrenza dal 1 settembre 1992 l'art. 51 - Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne - è così sostituito:
"L'operaio chiamato a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene al termine dello spettacolo serale avrà diritto a percepire il seguente trattamento economico:
1) nel caso di prestazioni lavorative di durata non superiore a 5 ore decorrenti dalla fine dello spettacolo, un compenso globale onnicomprensivo pari al 100% della normale retribuzione giornaliera;
2) nel caso di prestazioni lavorative di durata superiore a 5 ore un compenso globale onnicomprensivo pari al 150% della normale retribuzione giornaliera.
Qualora l'operaio usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di 12 ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di 3 ore, avrà diritto a percepire, in sostituzione del trattamento di cui sopra, e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente ad una quota orari a di retribuzione maggiorata della percentuale del 100%.
Al di fuori dell'ipotesi contemplata nel 1° comma delle presenti disposizioni specifiche, troveranno applicazione le norme contrattuali concernenti il lavoro ordinario notturno ed il lavoro straordinario, diurno e notturno.

13) Tutela della maternità
L'art. 17 è sostituito dal seguente con decorrenza dal 1 gennaio 1992:
Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

18) Servizio antincendio
L'indennità giornaliera di cui all'art. 57 è fissata nella misura di lire 5.500 con decorrenza dal 1 settembre 1992 e di lire 6.000 con decorrenza dal 1 settembre 1993.

23) Contrattazione integrativa aziendale
Le parti si danno atto che, in sede aziendale, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio e tenuto conto delle particolari esigenze organizzative dei teatri, potranno essere concordate tra direzioni aziendali, organismi rappresentativi aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali nuove o peculiari forme di organizzazione del lavoro tese ad assicurare il miglioramento della efficienza e della produttività dei servizi, in questo contesto valutando anche la valorizzazione della professionalità. Oggetto di trattativa aziendale potrà altresì costituire quanto altro espressamente previsto nel presente contratto.
Resta inteso che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie diverse rispetto a quelle sopra indicate e che i contenuti della contrattazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati ed a quelli del contratto nazionale di lavoro.
[…]

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1 Il testo riporta erroneamente l'anno 1985