Tipologia: Accordo
Data firma: 29 novembre 2000
Validità: 01.05.2000 - 30.04.2003
Parti: H. Savoy e OO.SS.
Settori: Commercio-Turismo, H. Savoy Firenze
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Diritti di informazione
3. Organizzazione del lavoro
4. Part time
5. Ambiente e sicurezza
6. Ferie
7. Formazione
8. Salario
9. Popolazione interessata
10. Erogazione
11. Ulteriori elementi economici
12. Durata

Accordo Integrativo Hotel Savoy

1. Premessa
Gli assetti contrattuali conseguenti al protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sottoscritto tra Governo, Associazioni Industriali Sindacati in data 23 luglio 1993, ribaditi nel protocollo del dicembre 1998, costituiscono il quadro di riferimento per il presente contratto integrativo aziendale. Si richiama in particolare, il rispetto del punto 3 del capitolo “assetti contrattuali” del protocollo 23 luglio 1993 secondo il quale la contrattazione integrativa non potrà avere per oggetto materie già stabilite in altri livelli di contrattazione.
Le parti si danno reciprocamente atto che questo contratto integrativo per quanto concerne la parte economica costituisce, a tutti gli effetti, il secondo livello di contrattazione con conseguente esclusione di ogni altra forma di contrattazione integrativa ai sensi del CCNL applicabile

2. Diritti di informazione
Le parti concordano che si terranno, di norma, due incontri annuali, uno nei primi mesi dell'anno e uno negli ultimi, nel corso dei quali l'Azienda fornirà alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori eventualmente assistite dalle OO.SS. territoriali informazioni sulle strategie e programmi aziendali ed informazioni sui dati occupazionali e sull'andamento commerciale. Le informazioni riguarderanno eventuali progetti di riorganizzazione e ristrutturazione eventuali programmi di innovazione tecnologica ed organizzativa, notizie sulle politiche commerciali, notizie sui programmi di formazione e notizie sui dati di bilancio, nonché sull'andamento, le caratteristiche dell'occupazione e gli organici.

3. Organizzazione del lavoro
La Direzione conferma la distribuzione dell'orario contrattuale di 40 ore settimanali su 5 giorni lavorativi. I turni di lavoro saranno affissi dalla Direzione dell'albergo nell'apposita bacheca secondo le diverse esigenze organizzative dei vari reparti.
Periodicamente, qualora si presenti la necessità di apportare modifiche alla organizzazione del lavoro in alcuni reparti o di apportare, per improrogabili esigenze aziendali, diverse distribuzioni dell'orario di lavoro, verrà attivata preventivamente una fase di esame congiunto tra RSU, OO.SS. territoriali e Direzione aziendale per discutere delle eventuali modifiche da apportare all'ODL o agli orari di lavoro, così come previsto dall'art. … del vigente CCNL.

5. Ambiente e sicurezza
L'Azienda si impegna ad applicare, come previsto dalla Legge [dlgs] 626/94, quanto necessario per la tutela della salute dei lavoratori e per rendere sicuri gli ambienti di lavoro.
A tale proposito si attiveranno, a richiesta delle Parti, incontri specifici per discutere su eventuali problematiche da risolvere in merito alla sicurezza in azienda.