Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Albergo Roma e Filcams-Cgil e Consiglio dei Delegati
Settori: Commercio-Turismo, H. Roma Firenze
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Diritti di informazione.
2. Orari e turni di lavoro: riposi settimanali e permessi, ROL, flessibilità.
3. Inquadramento dipendenti.
4. Applicazione D.Lgs. 626/94.
5. Premi di redditività e di produttività.
6. Ulteriori forme di contratti a tempo determinato.
7. Personale extra e/o di surroga.
8. Part - time.
9. Contratto di inserimento ed apprendistato.
10. Congedi parentali.
11. Decorrenza e durata.

Verbale di accordo aziendale

Addì 18 dicembre 2000 in Firenze, presso la sede della Albergo Roma srl, fra […] la Direzione Aziendale e […] la Filcams/Cgil e […] il Consiglio dei Delegati dell'Hotel Roma, a seguito dell'invio della piattaforma per il rinnovo dell'accordo integrativo aziendale 6.8.1997 dell'Hotel Roma, avvenuto il 23.2.2000, degli incontri già tenuti per la relativa trattativa, si è svolta in data odierna la sessione conclusiva per la stipula del rinnovo in oggetto.
Si è pertanto concordato il rinnovo dell'Accordo integrativo aziendale del 6.8.1997, con le modifiche di cui appresso, risultanti dal testo dell'Accordo stesso, integrato con le modifiche oggi convenute, di seguito riportato:

1. Diritti di informazione.
L'Albergo Roma srl fornirà annualmente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed alle rispettive rappresentanze dei lavoratori dipendenti dell'Albergo Roma Srl, informazioni sulle strategie, programmi aziendali, dati occupazionali ed andamento commerciale, riferito all'azienda Hotel Roma ed ai lavoratori in essa occupati.
In particolare le informazioni verteranno su:
a) innovazioni tecnologiche ed organizzative e politiche commerciali;
b) dati di bilancio, fatturato, numero delle presenze, percentuale di occupazione delle camere, durata media dei soggiorni;
c) organico del personale nell'anno, composizione quantitativa dell'organico, contratti atipici, lavoro straordinario.
Le informazioni verranno fornite nel corso di un apposito incontro che avrà luogo, a richiesta delle OO.SS., in epoca successiva alla formazione del bilancio annuale ed alla rilevazione degli altri dati previsti.

2. Orari e turni di lavoro: riposi settimanali e permessi, ROL, flessibilità.
L'Azienda riconferma la volontà di attuare orari di lavoro, distribuzione degli stessi, fruizione dei riposi settimanali e dei permessi per riduzione orario di lavoro e flessibilità, nei limiti e nello spirito di quanto previsto dal vigente CCNL. Le determinazioni di cui sopra saranno attuate, come per il passato, sentiti i lavoratori.
L'Azienda porrà in essere gli accorgimenti necessari per consentire ai lavoratori l'intera fruizione delle ferie annuali, dei permessi per ROL e dei recuperi conseguenti ai regimi di flessibilità attuati, informando tempestivamente i lavoratori circa i periodi previsti per i relativi recuperi.

4. Applicazione D.Lgs. 626/94.
L'Azienda conferma di aver già eseguito gli adempimenti formali conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e di avere effettuato i relativi adeguamenti strutturali. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 8 del predetto D.Lgs. 626/94, è confermato nella persona del Sig. M.M., dipendente della Società.

6. Ulteriori forme di contratti a tempo determinato.
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato in tutti i casi previsti dalla legge e dalla vigente contrattazione collettiva di settore, nazionale e/o territoriale, è inoltre consentita, ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge n. 56 del 28.2.1978, l'apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro nelle seguenti ipotesi:
a) sostituzione di lavoratori assenti per malattie brevi al punto di non poter utilizzare tempestivamente l'apposita previsione normativa;
b) sostituzione di lavoratori in godimento di permessi per ROL o di conguaglio.
[…]
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 62, paragrafo "Percentuale di lavoratori assumibili", del vigente CCNL di settore, il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo determinato ai sensi del presente articolo non può superare in ogni unità produttiva i seguenti limiti:

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

lavoratori a tempo determinato ai sensi del presente articolo

da 0 a 3

2

da 4 a 9

3

da10 a 30

4

oltre 30

5


9. Contratto di inserimento ed apprendistato.
Le parti si impegnano a definire normative che superino quanto previsto dal vigente CCNL, tenendo conto anche delle normative che scaturiranno dallo "accordo per il rilancio dell'occupazione" sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali in data 24.9.1996.
In attesa dell'emanazione di tale normativa, viene intanto stabilito, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 63 ed in applicazione dell'art. 15 lettera "q" del vigente CCNL, che nel caso di assunzione di giovani, fino a 35 anni di età compiuti, con contratto di inserimento:
- le aziende potranno procedere alla stipula di tali contratti applicando il trattamento retributivo per il livello inferiore a quello di inquadramento per i primi 18 mesi;
- in deroga a quanto previsto dall'art. 67 del vigente CCNL, il periodo di prova per i contratti di inserimento potrà essere stabilito, per iscritto, anche per le qualifiche VI super, VI e VII per una durata di 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa.

10. Congedi parentali.
Le parti si incontreranno entro il 15.4.2001 per valutare le ricadute relative all'applicazione della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e l'eventuale opportunità di introdurre specifiche normative aziendali.