Categoria: 1992
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Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 23 novembre 1992
Validità: 01.01.1990 - 30.09.1994
Parti: Anet e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Esercizi teatrali
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 7 luglio 1988

Sommario:

 A) Parte normativa
1) Commissione paritetica
2) Tossicodipendenti e loro familiari
3) Permessi sindacali
4) Quadri
• Informazione
• Formazione
• Responsabilità civile e/o penale
• Brevetti
• Indennità di funzione
5) Orario di lavoro
6) Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
7) Trasferte
8) Aumenti periodici di anzianità
9) Ferie
 10) Tutela della maternità
11) Malattia ed infortunio
12) Servizio antincendio
13) Indennità di cassa
14) Criteri di assunzione
15) Lavoro domenicale
16) Aspettativa
17) Diritto allo studio
18) Procedure per la definizione delle controversie sindacali
• a) procedura di conciliazione
• b) controversie individuali e plurime
B) Parte economica
B1) Lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali siti nelle città capoluogo di regione
B2) Lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali siti nelle città non capoluogo di regione
C) Decorrenza e durata

L'anno 1992 il giorno 23 del mese di novembre in Roma presso la sede dell'AGIS, via di Villa Patrizi 10 tra l'Anet - Associazione Nazionale Esercizi Teatrali e la Filis-Cgil, la Fis-Cisl, la Uilsic-Uil si è convenuto di rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1988 per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali con le seguenti modifiche e integrazioni:

A) Parte normativa
1) Commissione paritetica

Le parti, ferme restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali dei teatri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire una Commissione paritetica, formata da 6 componenti, dei quali 3 designati dall'Anet e 3 designati dalla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil con il compito di:
a) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 19841 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10 aprile 1991 n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
b) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
c) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
d) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;
e) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera;
f) studiare tutte le opportunità per attivi inserimenti dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative.

6) Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
Con decorrenza dal 1 gennaio 1993 l'operaio chiamato a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene al termine dello spettacolo serale avrà diritto a percepire il seguente trattamento economico:
1) nel caso di prestazioni lavorative di durata non superiore a 5 ore decorrenti dalla fine dello spettacolo, un compenso globale onnicomprensivo pari al 100% della normale retribuzione giornaliera;
2) nel caso di prestazioni lavorative di durata superiore a 5 ore, un compenso globale onnicomprensivo pari al 150% della normale retribuzione giornaliera
Qualora l'operaio usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di 12 ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di 3 ore, avrà diritto a percepire, in sostituzione del trattamento di cui sopra, e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente ad una quota oraria di retribuzione maggiorata della percentuale del 100%.
Al di fuori dell'ipotesi contemplata nel 1° comma delle presenti disposizioni specifiche, troveranno applicazione le norme contrattuali concernenti il lavoro ordinario notturno ed il lavoro straordinario, diurno e notturno.

10) Tutela della maternità
L'art. 15 è sostituito dal seguente con decorrenza dal 1 gennaio 1993.
Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

12) Servizio antincendio
L'indennità giornaliera di cui all'art. 52 è fissata nella misura di lire 5.500 con decorrenza dal 23 novembre 1992 e di lire 6.000 con decorrenza dal 1 settembre 1993

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Note
1 Il testo riporta erroneamente l'anno 1985