Ministero della Difesa
Decreto 11 maggio 2015, n. 82
Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.
G.U. 26 giugno 2015, n.146
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), e 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177;
Visto il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003, concernente lo svolgimento da parte del Ministero della difesa dei corsi per la formazione del personale addetto alla ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti;
Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;
Vista la proposta formulata dalla commissione di esperti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 177 del 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere favorevole, con osservazioni e condizioni, del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014;
Ritenuto non opportuno recepire l'osservazione concernente l'espunzione dell'articolo 3, comma 1, in quanto risulterebbe altrimenti non immediatamente chiara e percepibile la materia disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione dal testo del preambolo della descrizione dei contenuti delle norme cui esso dà attuazione;
Ritenuto invece di recepire le altre osservazioni e condizioni poste nel predetto parere, e in particolare la condizione concernente la determinazione delle classifiche di iscrizione attraverso una modifica di quelle originariamente proposte, in modo da aumentarne il numero e ridurre il differenziale di valore tra esse esistente;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 17 marzo 2015;
Sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;
b) ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;
c) residuato bellico: l'ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo;
d) albo: l'elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni;
e) imprese: le persone fisiche o giuridiche, o gli enti senza personalità giuridica, che svolgono professionalmente attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi;
f) B.C.M.: bonifica terrestre di campi minati;
g) bonifica terrestre: le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;
h) bonifica subacquea: le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del codice dell'ordinamento militare, l’attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti è assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze armate.
Art. 2
Istituzione dell'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi
1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito web istituzionale del medesimo Ministero.
2. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell'impresa.
Art. 3
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e aggiornato l'albo di cui all'articolo 2, e in particolare i criteri e le condizioni per l'iscrizione delle imprese nel medesimo albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso, al fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti nel settore della bonifica da ordigni bellici inesplosi delle necessarie capacità tecnico-economiche, in relazione alla tipologia e all'entità delle opere di bonifica da realizzare.
Art. 4
Categorie e classifiche di iscrizione
1. Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività di cui al comma 2 e classificate secondo il valore dell'importo delle attività eseguibili di cui al comma 3.
2. Le categorie di iscrizione al presente albo sono così individuate:
a) bonifica terrestre (B. TER);
b) bonifica subacquea (B. SUB);
c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.
3. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attività eseguibili:
I. fino a 50.000 euro;
II. fino a 250.000 euro;
III. fino a 500.000 euro;
IV. fino a 1.000.000 euro;
V. fino a 2.500.000 euro;
VI. fino a 4.000.000 euro;
VII. oltre 4.000.000 euro.
Ai soli fini della quantificazione del fatturato che l'impresa deve dimostrare di possedere per comprovare il rispetto del requisito di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'importo della classifica VII (illimitato) è convenzionalmente stabilito in euro 10.000.000.
4. L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.
Art. 5
Comitato tecnico consultivo
1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto da un rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente, e dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, che esprime parere tecnico, obbligatorio e vincolante, in ordine all'adozione dei provvedimenti di iscrizione nell'albo, di mantenimento della stessa in sede di verifica biennale, di sospensione, di cancellazione, di modifica della categoria o della classifica di iscrizione. I componenti del Comitato, designati dai rispettivi Ministeri, sono nominati con determinazione del direttore della Direzione dei lavori e del demanio.
2. Ai componenti del Comitato tecnico, di cui al comma 1, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
Art. 6
Ufficio per la tenuta dell'albo
1. Ai fini della tenuta dell'albo e per il coordinamento delle attività istruttorie e di verifica connesse all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione delle imprese, il Ministero della difesa provvede ad istituire, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, uno specifico ufficio presso il Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, adottando a tal fine le adeguate misure organizzative di carattere compensativo.
2. L'ufficio albo svolge, inoltre, attività di supporto in favore del Comitato tecnico di cui all'articolo 5.
Art. 7
Verifiche e ispezioni
1. Le attività istruttorie di verifica e ispettive volte ad accertare il possesso da parte delle imprese dei previsti requisiti vengono effettuate dalle competenti articolazioni del Ministero della difesa in relazione alle peculiarità della specifica categoria di iscrizione, con il coordinamento dell'Ufficio di cui all'articolo 6.
Art. 8
Requisiti d'ordine generale
1. Non sono iscrivibili all'albo le imprese:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o sussiste una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero è pendente il procedimento per l'applicazione di una delle citate misure di prevenzione, salvo quanto previsto dai commi 3 e 6 del medesimo articolo 67; il divieto opera quando la causa che lo determina riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria; è comunque causa di non iscrivibilità la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18, nonché per reati finanziari; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Il divieto in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno commesso gravi infrazioni motivatamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e) che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione militare che ha impartito le relative prescrizioni tecniche, hanno agito con dolo o colpa grave nell'esecuzione delle attività di bonifica affidate, o hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono, gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
g) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, o ai fini dell'eventuale rilascio dell'attestazione SOA;
h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
2. L'impresa che richiede l'iscrizione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il richiedente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Art. 9
Requisiti di ordine speciale
1. Sono requisiti d'ordine speciale in base ai quali è operata l'attribuzione della categoria e della classifica:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata direzione tecnica;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) personale qualificato;
e) idoneità tecnica pregressa.
2. Il livello di capacità economica e finanziaria è dimostrato attraverso:
a) referenze rilasciate da istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) fatturato, riferito al quinquennio fiscale antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore a 1,5 volte l'importo della classifica di iscrizione richiesta.
3. Il fatturato di cui al comma 2, lettera b), è dimostrato, da parte delle ditte individuali e dalle società di persone, attraverso le dichiarazioni annuali IVA e le relative ricevute di presentazione, mentre da parte delle società di capitali, mediante i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito.
4. Il requisito della capacità di direzione tecnica è ritenuto soddisfatto solo nel caso in cui sia presente nell'organico almeno un direttore tecnico in possesso della qualifica di dirigente tecnico B.C.M., ovvero tale qualifica sia posseduta dal titolare dell'impresa individuale o da uno dei soci di società di persone.
5. L'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica è valutata in base alla disponibilità dei dispositivi e mezzi specificati negli allegati «A», «B» e «C» nelle quantità ivi indicate in relazione alle singole classifiche. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
6. L'attrezzatura tecnica indicata negli allegati «A», «B» e «C», valutabile ai fini della qualificazione, è esclusivamente quella di cui l'impresa dispone a titolo di proprietà o locazione finanziaria, circostanza della quale dovrà essere prodotta prova documentale.
7. Le risorse di personale qualificato sono valutate con riguardo alla presenza in organico delle professionalità indicate negli allegati «A», «B» e «C», secondo le dotazioni ivi specificate in relazione alle singole classifiche.
8. Ai fini della valutazione delle risorse di personale qualificato l'impresa istante produce copia conforme all'originale del Libro unico del lavoro.
9. Le imprese che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifiche terrestri devono possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. Le imprese che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifica subacquea e bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità devono rispettare la norma UNI 11366, inerente la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria.
10. L'idoneità tecnica pregressa è ritenuta sussistente se vengono accertate le seguenti condizioni:
a) esecuzione di servizi di bonifica da ordigni bellici, realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un valore complessivo non inferiore all'importo della classifica richiesta, comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni;
b) esecuzione di un unico servizio di bonifica da ordigni bellici, ovvero di due o tre servizi, realizzati nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni, di importo rispettivamente non inferiore al venticinque per cento, al quaranta per cento e al cinquanta per cento dell'importo della classifica richiesta.
11. I servizi di cui al presente decreto sono utilizzati ai fini della iscrizione all'albo soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria, affidataria o subappaltatrice.
12. Le imprese che presentano istanza per l'iscrizione alla classifica I non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettera b), e 10.
13. Costituisce, altresì, condizione per l'iscrizione all'albo la produzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, della dichiarazione con la quale la medesima impresa assume l'impegno a sottoscrivere, in relazione alle singole commesse che le vengono affidate, polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi per l'attività di bonifica, con massimale commisurato al rischio dell'intervento.
Art. 10
Iscrizione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
1. Le imprese stabilite in altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, presentano la documentazione, richiesta per l'iscrizione ai sensi del presente decreto, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Il personale preposto alla direzione tecnica e quello per il quale è richiesta una specifica professionalità tecnica, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e d), dovrà essere in possesso delle qualifiche di cui agli allegati «A», «B» e «C».
Art. 11
Procedimento di iscrizione
1. L'impresa che intende ottenere l'iscrizione all'albo inoltra, anche a mezzo posta elettronica certificata - PEC, specifica istanza all'ufficio albo del Ministero della difesa secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa. L'istanza deve essere corredata da autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla quale risulti che nell'oggetto delle attività è ricompresa la bonifica da ordigni bellici inesplosi.
2. Il procedimento per l'iscrizione all'albo deve concludersi nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine, l'istanza stessa si intende rigettata. In caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, il termine è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'Amministrazione e l'adempimento da parte dell'istante. Tale sospensione non può comunque superare complessivamente i novanta giorni.
3. L'iscrizione all'albo determina l'attribuzione della qualifica di impresa specializzata ai fini dell'effettuazione dell'attività di bonifica preventiva e sistematica di cui all'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 177 del 2012. Tale idoneità è soggetta a verifica biennale previa istanza dell'impresa da presentare, secondo le modalità di cui al comma 1, almeno novanta giorni prima della scadenza biennale. La mancata presentazione dell'istanza implica rinuncia all'iscrizione e comporta la cancellazione dall'albo.
4. Il legale rappresentante dell'impresa iscritta è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio albo di ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese, ovvero della fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo ivi inclusa la locazione di azienda.
5. L'impresa può chiedere variazioni con riguardo alla categoria o alla classifica di iscrizione di cui all'articolo 4, fornendo documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica che danno titolo alla modifica richiesta.
Art. 12
Obbligo d'informazione da parte delle imprese
1. Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, la perdita di uno dei requisiti di ordine generale nonché la perdita o la riduzione di uno dei requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b). c) e d), a mezzo posta elettronica certificata - PEC ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 13 e 14.
Art. 13
Sospensione
1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo, da un minimo di tre mesi a un massimo di dodici mesi, nei seguenti casi:
a) inadempienza all'obbligo di informazione di cui all'articolo 12;
b) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro;
c) accertata violazione, di non rilevante gravità, delle norme tecniche di esecuzione dell'attività di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010;
d) venir meno in modo significativo di uno dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. La sospensione può essere revocata quando l'impresa dimostra che sono cessate le cause che la hanno determinata. La decisione sull'istanza di revoca della sospensione è assunta entro trenta giorni.
Art. 14
Cancellazione
1. La cancellazione delle imprese dall'albo è disposta nei seguenti casi:
a) cessazione di attività;
b) richiesta di cancellazione presentata dall'impresa interessata;
c) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della stessa;
d) perdita di uno dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 8, fatta eccezione per le procedure concorsuali per le quali sia consentita la prosecuzione dell'attività di impresa, richiesti per l'iscrizione all'albo;
e) dolo o colpa grave nell'esecuzione delle prestazioni;
f) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria, nonché sentenza passata in giudicato di condanna non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) reiterata violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro;
h) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia ambientale;
i) reiterata o grave violazione delle norme tecniche di esecuzione dell'attività di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010;
j) mancata presentazione dell'istanza di verifica biennale, di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Nei casi di sospensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e d), se la ditta entro il termine del periodo di sospensione non produce prova di aver sanato la causa che ha dato luogo al provvedimento, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo.
Art. 15
Procedimento di sospensione e cancellazione dall'albo
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14 sono preceduti dalla comunicazione da parte del dirigente responsabile alle imprese dei fatti addebitati, corredata dalle relative motivazioni, con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non sono accolte, è disposta la sospensione o la cancellazione dall'albo.
2. Avverso il provvedimento di sospensione o cancellazione dall'albo è ammesso l'esperimento degli ordinari ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
3. L'impresa nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dall'albo può presentare domanda di reiscrizione non prima di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.
Art. 16
Tutela della riservatezza
1. I dati acquisiti nell'ambito dell'attività di tenuta dell'albo sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le attività previste dal presente regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 11 maggio 2015
Il Ministro della difesa: Pinotti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2015 Difesa, foglio n. 1374
Allegato A
Allegato B
Allegato C