Tipologia: CIA
Data firma: 29 gennaio 2001
Validità: 31.08.2004
Settori: Edilizia-Legno, Nencini & Masini Certaldo (Fi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Contenuti dell'accordo
1) Assegnazione di qualifiche e livelli categoriali connessi
2) Incremento retributivo
3) Indennità di "nocivo"
4) Strumento della "Flessibilità"
5) Allungamento di orario
6) Banca ore
6.1) Possibile Liquidazione anticipata

6.2) Recupero delle ore della banca ore
7) Premio di risultato

Rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale Nencini & Masini spa

Contenuti dell'accordo
3) Indennità di "nocivo"

Premesso che fino al 30/8/2000, è stato in vigore l'accordo aziendale che prevedeva erogazione dell'Indennità di Nocivo" calcolata con l'aliquota del 6%, si conviene che dal 1- 9-2000, tale Indennità verrà erogata utilizzando l'aliquota contrattuale del 10% per le situazioni e circostanze previste dal CCNL. Gli arretrati, calcolati sulle ore considerate "nocive" dei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre del 2000, verranno liquidati, salvo difficoltà tecniche relative ai conteggi, con la busta paga del mese di Gennaio 2001.

4) Strumento della "Flessibilità"
Le 80 ore previste dal CCNL, potranno essere utilizzate dall'azienda liberamente a livello Azienda o reparto), e, in caso decida di non restituirle (tutte od in parte), le ore non restituite verranno liquidate come straordinario con aliquota del 40%.
In aggiunta si concorda che, qualora l'impossibilità di restituire tutte o parte delle ore sia manifesta prima della scadenza dei 12 mesi previsti, la liquidazione di cui sopra potrà avvenire anticipatamente rispetto alla scadenza stessa.
A tale scopo verrà valutata la situazione 2 volte all'anno (più o meno a Gennaio e Giugno), in appositi incontri Circa le modalità di utilizzo delle 80 ore previste, si concorda che, qualora le ore di flessibilità in alto siano utilizzate per l'effettuazione di recuperi calendarizzati (es. ponti etc.. che riguardano l'intera fabbrica), l'azienda è impegnata a far sì che tutti gli interessati accumulino un n° di ore sostanzialmente sufficiente alla copertura dei recuperi pianificati.
Per le ore effettuate in eccedenza al montante pianificato di cui sopra, potranno invece verificarsi differenze, anche non piccole, tra reparto e reparto, in relazione alle esigenze produttive.
Nota: ai fini dell'art. 4 (come anche del successivo art. 5), per "reparto " si intende "tipologia di macchinario" quali ad esempio: Trafile, doratrice, spruzzatrici, incartatrice, scorniciatrici, carteggiatrici, multilame etc....

5) Allungamento di orario
Si concorda che, dopo l'eventuale effettuazione di tutte le 80 ore di Flessibilità di cui al punto 4, l'Azienda potrà utilizzare fino a 40 ore annue per persona, come "Allungamento di orario" da gestire, secondo le necessità aziendali, a livello Azienda o Reparti
Tali ore verranno liquidate mese-mese, valorizzate con aliquota di straordinario del 40%.
L'Azienda è consapevole che la lavorazione a turni può essere, nelle adeguate circostanze, una valida alternativa all'allungamento di orario", e pertanto, se conveniente per i programmi aziendali, vi farà ricorso.

6) Banca ore
6.1) Possibile Liquidazione anticipata

Si concorda che le ore depositate nella Banca ore al 1 gennaio di ogni anno, potranno essere pagate anticipatamente dall'Azienda.
Al riguardo si, concorda la seguente regolamentazione:
· Nel Gennaio di ogni anno, l'azienda valuterà la possibilità e l'opportunità di prevedere il pagamento anticipato delle ore che, dall'anno appena concluso, entrano in banca ore. Di questa valutazione informerà la RSU ed il personale.
· Qualora l'Azienda decida per il pagamento anticipato di tutte o parte delle ore di cui sopra, ogni dipendente potrà decidere di accettare il pagamento o di mantenere le ore a disposizione, da utilizzare quindi con le regole in vigore. Il dipendente che decide per il pagamento ne darà comunicazione all'azienda entro il 28 gennaio, così che l'eventuale pagamento avvenga, nella busta paga di Gennaio.
La valorizzazione delle ore così pagate anticipatamente, avverrà con l'aliquota straordinario del 28%.
· Se l'Azienda, al contrario, deciderà di non prevedere il pagamento, per tutto il personale varranno le regole di fruizione in vigore.

6.2) Recupero delle ore della banca ore
In aggiunta alle regole contrattuali di fruizione delle ore depositate in banca-ore, si concorda che
· Le ore dovranno essere recuperate a Blocchi di 8h (se disponibili), ma mai in glomi consecutivi.
· Qualora le ore presenti in banca-ore debbano essere utilizzate (e quindi nel caso che non sia previsto o rifiutato il pagamento anticipato di cui sopra), esse dovranno essere esaurite, prima che sia possibile ricorrere all'utilizzo delle ore che, di anno in anno, sono assegnate come "a disposizione".