Tipologia: CCNL
Data firma: 9 luglio 1991*
Validità: 01.01.1991 - 30.06.1995
Parti: Associazione italiana degli industriali dell'abbigliamento e Filta, Filtea, Uilta e Failt, Cisnaltessili**
Settori: Tessili, Abbigliamento, Industria
Fonte: CNEL
Note: * Failt-Confail e Cisnaltessili-Cisnal siglano l'accordo il 24 ottobre 1991
**Failt-Confail e Cisnaltessili-Cisnal non hanno sottoscritto i Protocolli n. 5 e n. 7

Sommario:

  Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Interpretazione del contratto
Art. 6 - Controversie
Art. 7 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 8 - Esclusiva di stampa
Art. 9 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema informativo e delle relazioni industriali
Art. 10 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli
• 1. A livello nazionale
• 1.1. Area settoriale
• 1.1.1 Andamento congiunturale
• 1.1.2 Tecnologia, formazione ed istruzione tecnico/professionale e riflessi sulla occupazione
• 1.1.3 Indagine occupazionale, retributiva e del costo del lavoro
• 1.1.4 Azioni positive per le pari opportunità
• 1.1.5 Indagine strutturale
• 1.1.6 Commissione tecnica paritetica per la gestione delle informazioni
• 1.2 Area di comparto
• 2. A livello regionale
• 3. A livello territoriale
• 4. A livello aziendale
Art. 11 - Lavoro esterno
Art. 12 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Art. 13 - Mobilità interna della manodopera
Art. 14 - Andamento attività produttiva
Art. 15 - Clausola di salvaguardia
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 16 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 17 - Delegato di impresa
Art. 18 - Immunità sindacale
Art. 19 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
Art. 21 - Assemblee
Art. 22 - Affissioni
Art. 23 - Versamenti dei contributi sindacali
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 - Assunzione
• Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento
Art. 25 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 26 - Contratto a termine
Art. 27 - Periodo di prova
Art. 28 - Apprendistato, addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica
• A) Apprendistato
• B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a vent'anni
• C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 29 - Handicappati e invalidi
Art. 30 - Orario di lavoro
• A - Regime ordinario
• B - Riduzione dell'orario di lavoro
• Norme particolari per il CCNL Abbigliamento
Art. 31 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 32 - Lavoro straordinario
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 33 - Lavoro a squadre
Art. 34 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 35 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 36 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 37 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Trattamento per invenzioni
Art. 43 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 44 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 45 - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato
Art. 46 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 47 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 48 - Recuperi
Art. 49 - Servizio militare
Art. 50 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza
Art. 51 - Congedo matrimoniale
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 53 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 54 - Abiti da lavoro
Art. 55 - Mense aziendali
Art. 56 - Diritto allo studio
Art. 57 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 58 - Indennità scolastiche
Art. 59 - Ambiente di lavoro
Norme applicative
Art. 60 - Disciplina del lavoro
Art. 61 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 62 - Visite di inventario e di controllo
Art. 63 - Regolamento interno
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 66 - Norme per il licenziamento
Art. 67 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 68 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 71 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 72 - Inizio e fine del lavoro
Art. 73 - Interruzione del lavoro
Art. 74 - Lavori discontinui
Art. 75 - Turni a scacchi
Art. 76 - Assegnazione del macchinario
Art. 77 - Pulizia del macchinario
Art. 78 - Lavoro a cottimo
Art. 79 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Art. 80 - Definizione di jolly
Art. 81 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 82 - Ferie
Art. 83 - Tredicesima mensilità
Art. 84 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
  Art. 85 - Maternità
Art. 86 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 87 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 88 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 89 - Ferie
Art. 90 - Tredicesima mensilità
Art. 91 - Trattamento economico di malattia
Art. 92 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 93 - Permessi
Art. 94 Risoluzione del rapporto e preavviso
Parte impiegati
Art. 95 - Laureati e diplomati
Art. 96 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 97 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 98 - Ferie
Art. 99 - Tredicesima mensilità
Art. 100 - Indennità di cassa per maneggio denaro - Cauzione
Art. 101 - Trattamento economico di malattia
Art. 102 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 103 - Periodo di aspettativa
Art. 104 - Permessi
Art. 105 - Previdenza
Art. 106 - Preavviso
Art. 107 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio
Art. 108 - Norme particolari per i quadri
Parte retributiva e inquadramento
• 1) Tabelle dei minimi contrattuali di paga o stipendio
◦ C) Importo una tantum
◦ D) Effetti economici della contrattazione aziendale
• 2) Declaratorie ed esemplificazioni
• 3) Passaggi di livello ed indennità di mansione
• 4) Commissione paritetica per l'inquadramento
Parte protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 - Regolamento del lavoro a domicilio
• 1. Definizione del lavoratore a domicilio
• 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
• 3. Libretto personale di controllo
• 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
• 5. Retribuzioni
• 6. Maggiorazione della retribuzione
• 7. Sistema di informazioni
• 8. Lavoro notturno e festivo
• 9. Pagamento della retribuzione
• 10. Fornitura materiale
• 11. Norme generali
Protocollo n. 2 - Viaggiatori o piazzisti
• Art. 1 - Inquadramento e classificazione
• Art. 2 - Prestazione lavorativa settimanale
• Art. 3 - Riposi aggiuntivi e riduzione della prestazione lavorativa
• Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità
• Art. 5 - Contrattazione aziendale
• Art. 6 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
• Art. 7 - Diarie e rimborsi spese
• Art. 8 - Lavoratori studenti
• Art. 9 - Rappresentanze sindacali aziendali
• Art. 10 - Assemblea
• Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
• Art. 12 - Affissioni
• Art. 13 - Provvigioni
• Art. 14 - Rischio macchina
◦ Assicurazione aggiuntiva per infortunio sul lavoro
• Art. 15 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
• Art. 16 - Minimi contrattuali di stipendio
◦ C) Una tantum
◦ D) Effetti economici della contrattazione aziendale
• Art. 17 - Norme di comportamento
• Art. 18 - Inscindibilità delle disposizioni del regolamento
Protocollo n. 3 - Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 4 - Disposizioni varie
• A - Accessi ai finanziamenti pubblici agevolati
• B - Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 5 - Fondo grandi interventi
Protocollo n. 6 - Traffico di perfezionamento passivo (TPP)
• 1) Procedura
• 2) Massimale per azienda
• 3) Attività dell'azienda
• 4) Evoluzione della regolamentazione comunitaria del TPP
Protocollo n. 7 - Previdenza integrativa
Allegati
Allegato a) - Azioni positive per le pari opportunità
Allegato b) - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Allegato c) - Norme transitorie
• Norma transitoria n. 1 Mensilizzazione Operai - Criteri Operativi
• Norma transitoria n. 2 Norma transitoria all'art. 35 - Parte Generale del CCNL 17 dicembre 1979: Aumenti periodici di anzianità
• Norma transitoria n.3 Calcolo del TFR per gli operai fino al 31 dicembre 1988
Allegato d) Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee
Allegato e) Registro dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee
Leggi
Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto
Legge 20 maggio, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 9 dicembre 1977, n.903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri
Stralcio della Legge 18 aprile 1962, n. 230
Stralcio della Legge 25 marzo 1983, n. 79
Stralcio della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Contratto a termine - Disposizioni di legge
Legge 18 dicembre 1973, n. 877 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Legge 13 maggio 1985, n. 190 Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi
Decreto Ministeriale 13 agosto 1985 Variazioni alla voce n. 20 della tabella i annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, relativo alle deroghe all'obbligo del riposo domenicale
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali come modificata dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108
Legge 11 maggio 1990, n. 108 Disciplina dei licenziamenti individuali
Stralcio della Legge 23 luglio 1991, n. 223 Licenziamenti per riduzione di personale
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro
Legge 10 aprile 1991, n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro

Addì, 9 luglio 1991 in Milano, tra l' Associazione italiana degli industriali dell'abbigliamento […] con la partecipazione della Federtessile […] con l'assistenza della Confindustria […] e la Federazione italiana dei lavoratori tessili dell'abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl); la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) […] con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil); l' Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta) […] con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro (Uil);
[…]
Addì, 24 ottobre 1991 in Milano, tra l' Associazione italiana degli industriali dell'abbigliamento […] con la partecipazione della Federtessile […] con l'assistenza della Confindustria […] e la Federazione autonoma italiana lavoratori tessili (Failt della Confail) […] con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail […], la Federazione nazionale lavoratori tessili (Cisnaltessili) […] con la partecipazione del Vice Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Cisnal, […];
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende di confezione in serie e i loro dipendenti appartenenti ai seguenti gruppi di produzione:
a) Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e per organizzazioni; abiti per religiosi.
b) Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine.
c) Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche.
d) Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili).
e) Confezione in serie di abiti casual-sportswear.
f) Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei.
g) Confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; pigiama; ecc.
h) Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.
i) Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini.
l) Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards.
m) Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compresa la confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghette, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.
n) Bottoni e articoli affini.

Failt-Confail e Cisnaltessili-Cisnal non hanno sottoscritto i Protocolli n. 5 e n. 7.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Contratto

[…]
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - è solamente quella stabilita dal presente contratto: correlativamente il presente contratto riconosce la esigenza delle aziende di poter impostare la propria attività produttiva su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto e degli anzidetti accordi a livello aziendale.
La prevista contrattazione a livello aziendale viene delegata dalle parti stipulanti in rappresentanza rispettivamente delle aziende e dei lavoratori da un lato alle Associazioni sindacali territoriali degli industriali e dall'altro lato ai Sindacati provinciali tessili dei lavoratori, fermo restando quanto previsto nel presente contratto per casi di intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
[…]

Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Capitolo II Sistema informativo e delle relazioni industriali
Art. 10 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli

Le parti ritengono che il miglioramento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni possano costituire la premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna parte, concordano che formeranno oggetto di esame gli aspetti significativi del settore tessile-abbigliamento.
Questa pratica di consultazione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nella analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso.
Sulla base di questa dichiarazione di intenti si conviene di articolare il sistema informativo per livelli e materie secondo quanto qui di seguito specificato.
1. A livello nazionale
1.1. Area settoriale

Federtessile e Filta, Filtea, Uilta, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie ed articolazioni organizzative, al fine di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali del settore e di orientare l'azione dei propri rappresentanti, gestiranno il sistema delle informazioni per l'area settoriale tessile-abbigliamento per le materie e con le modalità di seguito indicate.
1.1.1 Andamento congiunturale
L'indagine condotta dall'Osservatorio congiunturale tessile-abbigliamento (OCTA) è integrata con una rilevazione di carattere sociale, da effettuare a cadenza semestrale.
La rilevazione riguarda il grado di utilizzo degli impianti, le previsioni occupazionali e il ricorso alla CIG ordinaria.
I risultati delle rilevazioni formeranno oggetto di esame congiunto tra le parti in un apposito incontro.
Potrà in tali occasioni essere acquisito altro materiale conoscitivo ritenuto nello specifico momento dalle due parti di rilevante interesse per il settore.
1.1.2 Tecnologia, formazione ed istruzione tecnico/professionale e riflessi sulla occupazione
[…]
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive, ed esigenze formative, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie ed il materiale disponibile presso l'Ente di Ricerca ed Innovazione Tessile-Abbigliamento - RITA.
A questo fine viene istituita presso tale organismo una Commissione consultiva per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e della occupazione, composta da sei rappresentanti designati dalla Federtessile e da sei rappresentanti designati congiuntamente da Filta, Filtea e Uilta con le seguenti attribuzioni:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione ed orientamento professionale;
- segnalare le esigenze informative ritenute di specifico interesse.
La Commissione si pronuncia all'unanimità delle componenti.
Le parti, annualmente o su richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito, integrato con altra utile documentazione nazionale ed internazionale e con le linee di orientamento definite a livello interconfederale, valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative; i bisogni formativi presenti e prevedibili; l'adeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre, anche in raccordo con la Commissione interconfederale per le politiche formative, all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo della istruzione, formazione e riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti.
La documentazione ed il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali, di cui al successivo paragrafo 3, per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
1.1.5 Indagine strutturale
Per migliorare la conoscenza del settore, sarà effettuata dalla Federtessile durante il periodo di validità del presente contratto, un'indagine avente per oggetto la struttura del settore tessile abbigliamento.
L'indagine riguarderà prevalentemente i seguenti argomenti: la dimensione delle imprese e la loro localizzazione territoriale, gli indicatori del grado di integrazione verticale, l'occupazione, la struttura dei costi di produzione, gli indicatori della dinamica della produttività, la dinamica degli investimenti.
Il rapporto finale verrà esaminato e valutato congiuntamente dalle parti in apposito incontro.
1.1.6 Commissione tecnica paritetica per la gestione delle informazioni
È istituita una Commissione tecnica paritetica composta da sei membri designati dalla Federtessile e da sei designati congiuntamente da Filta, Filtea, Uilta.
La Commissione ha il compito di seguire le attività informative di cui ai precedenti punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5, di indirizzare le relative ricerche, di verificare le modalità di reperimento dei dati e delle informazioni di reciproco interesse.
La Commissione potrà articolarsi in gruppi di lavoro per specifiche competenze e le decisioni verranno prese all'unanimità delle componenti.
Una volta l'anno la Commissione riferirà agli organi competenti delle due parti sull'attività svolta e dei risultati con seguiti, ferma restando la competenza di tali organismi in tema di indirizzo, valutazione e controllo.
In tale occasione le due parti esamineranno anche i risultati complessivi degli incontri effettuati a livello di comparto, di cui al successivo punto 1.2.
1.2 Area di comparto
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori si incontreranno per effettuare un esame congiunto del quadro economico, produttivo ed occupazionale dei singoli comparti (cotone, lana, seta, nobilitazione, tessili vari, torcitori, abbigliamento, magliecalze).
In particolare formeranno oggetto di esame:
- l'andamento del comparto con particolare riferimento alle prospettive produttive, occupazionali e del commercio internazionale;
- programmi di investimento, le politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno ed i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i processi di internazionalizzazione e di decentramento produttivo;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti per la creazione di consorzi, volti a realizzare iniziative per un migliore approvvigionamento di materie prime e per l'acquisizione di nuovi mercati;
- la ricerca nel comparto;
[…]
- i problemi ambientali ed ecologici.
Le tendenze e l'andamento del comparto saranno evidenziati anche sulla base del materiale conoscitivo elaborato dalle singole Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali.
2. A livello regionale
A livello regionale, di norma annualmente, qualora una delle parti ne ravvisi la necessità, si svolgeranno incontri tra le rispettive strutture per un esame congiunto del quadro economico, produttivo ed occupazionale. In particolare formeranno oggetto di esame:
- la creazione di strutture di sostegno al sistema industriale ed il loro funzionamento;
- la struttura del settore nel territorio anche con riferimento al decentramento produttivo, verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali e legislative;
- le possibilità di nuovi insediamenti e loro focalizzazione;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i programmi di formazione e riqualificazione professionale, con riferimento anche all'andamento della occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione e lavoro. In tale ambito potranno essere congiuntamente individuate le esigenze formative ed elaborati moduli di formazione professionale da proporre alle Regioni;
- l'andamento della occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive, in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1976 n. 374) volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercati, nonché la produzione di progetti di ricerca applicata nel settore, in raccordo con l'Ente Regione;
- gli eventuali rapporti con i piani di sviluppo regionale con gli opportuni raccordi alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale;
[…]
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale riferita anche all'area del lavoro precario. Le parti inoltre riconoscono l'opportunità che, tra le condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici in materia di formazione professionale a favore delle maestranze del settore, sia tramite fondo di rotazione regionale, sia tramite fondi comunitari, venga compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti procederanno ad un esame congiunto sui problemi dell'occupazione e sulla mobilità allo scopo di migliorare e rendere produttivo l'incontro della domanda con l'offerta di lavoro.
3. A livello territoriale
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le Associazioni industriali competenti forniranno, di norma annualmente, su richiesta alle Organizzazioni sindacali territoriali elementi conoscitivi globali per il settore tessile-abbigliamento, ed eventualmente per singoli comparti al fine di valutare congiuntamente l'andamento produttivo ed occupazionale nel territorio.
Il sistema informativo ha lo scopo di:
- individuare i problemi emergenti ed i possibili rimedi;
- migliorare il livello di conoscenza riguardante le condizioni operative nell'area e gli ostacoli ad un armonico sviluppo, allo scopo di compiere scelte sempre più razionali nel superarli;
- favorire una maggiore attenzione da parte degli Enti pubblici nei confronti dei problemi del settore;
- migliorare i reciproci rapporti, attraverso una maggiore e più omogenea diffusione delle conoscenze della realtà del settore.
A tal fine, eventualmente anche attraverso apposite indagini delle Associazioni imprenditoriali territoriali, saranno fornite informazioni riguardanti:
- l'andamento delle attività produttive e dell'occupazione;
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- lo stato di applicazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità uomo-donna) con le iniziative di azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, delle leggi sulla occupazione giovanile e dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione e lavoro;
- i dati più significativi e le tendenze evolutive del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
In tale sede, anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale, saranno inoltre approfondite:
[…]
B) Le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in contratto di formazione lavoro.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti ed agli Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile-abbigliamento.
[…]
4. A livello aziendale
A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cento dipendenti tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- il superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- allo stato di applicazione della legge di parità (legge 9 dicembre 1977, n. 903), con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione lavoro.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Durante il corso dell'informativa annuale le società di capitale con obbligo di deposito, per legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'Associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

Art. 11 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile abbigliamento a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese tessili-abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) le aziende committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, aventi oltre 100 dipendenti, informeranno, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione;
3) le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda avente oltre 100 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste;
4) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dalla legge 23 luglio 1991, n.223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
5) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali;
6) la Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile abbigliamento.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 13 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Chiarimento a verbale - Le parti in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 14 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSA, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
[…]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSA.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 30 Parte generale per i permessi per riduzione di orario; art. 31 Parte generale per le modalità applicative della flessibilità; artt. 81 parte operai, 88 parte intermedi, 97 parte impiegati per le ex festività; artt. 82 parte operai, 89 parte intermedi, 98 parte impiegati per le ferie).
[…]

Art. 15 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "sistema di informazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli "investimenti e occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prese in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 17 - Delegato di impresa

Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni Interne (1966) inerenti il Delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 21 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]

Art. 22 - Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 - Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 25 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 26 - Contratto a termine
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentono le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati ed alla relativa durata.

Art. 28 - Apprendistato, addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica
A) Apprendistato
È apprendista il lavoratore compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
[…]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
[…]
B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a vent'anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

Art. 29 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente Regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengono riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 10 - Parte generale - punto B), si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o handicappati allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.

Art. 30 - Orario di lavoro
A - Regime ordinario

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana: altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSA.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali dette strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo deve essere ricompresa la testurizzazione e la falsa torsione.

Art. 31 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla Cassa Integrazione Guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
[…]
La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione programmatica alla RSA ed ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero e all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSA.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti.

Art. 32 - Lavoro straordinario
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSA.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle RSA le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione del lavoro straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione e inventario, e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
[…]
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche).
In presenza di disponibilità volontarie alla prestazione di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSA.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.

Art. 33 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
[…]
In attuazione a quanto disposto dall'art. 30 - Parte Generale - l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizi o od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui al 2 comma dell'art. 30 - Parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Direzione e RSA potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1 - Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dell'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori saranno esaminate prima in sede aziendale e poi occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2 - Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori

Art. 34 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori. Per il personale femminile si fa rinvio a quanto previsto all'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[…]

Art. 44 - Inquadramento unico dei lavoratori
[…]
Le parti contraenti dichiarano la loro volontà di favorire, ove possibile, e compatibilmente, con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti o individualmente o in gruppo a ridurre la parcellizzazione, a favorire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni, ed arricchirne il contenuto professionale.
[…]
La Direzione aziendale comunicherà alla RSA, preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro conseguenti a significative innovazioni tecnologiche o di processo che comportino con l'ampliamento delle mansioni e l'arricchimento dei relativi contenuti, la necessità di ricorso a nuove figure professionali e verificheranno eventuali mutamenti che determinino un diverso contenuto professionale.
Le parti, a livello aziendale, valuteranno tale nuova situazione allo scopo di definire, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'inquadramento in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione, verificando inoltre congiuntamente la necessità di supporti formativi e di addestramento per il personale interessato.
[…]

Art. 48 - Recuperi
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSA.
Il recupero potrà essere effettuato entro i 60 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite di intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[…]

Art. 54 - Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 55 - Mense aziendali
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli. Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali od i Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 59 - Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori.
Compete al datore di lavoro adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, secondo la legislazione vigente.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
- l'adozione di appropriate misure di sicurezza e dei necessari mezzi di prevenzione e di protezione individuali e collettivi.
L'adozione e l'uso appropriato di tali mezzi, in quanto derivanti da disposizioni normative o da intese tra azienda e RSA, debbono essere scrupolosamente osservati dai lavoratori interessati.
Le informazioni fornite ai lavoratori vengono date anche alle RSA le quali:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione, l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300/ 1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione Aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o a Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Per agevolare l'espletamento di tali compiti è riconosciuta alle RSA la facoltà di designare al proprio interno l'incaricato o gli incaricati alla sicurezza, delegati ad esaminare con l'azienda i problemi dell'ambiente di lavoro.
Potranno essere designati a tale compito i dirigenti della RSA, di cui alla regolamentazione dell'art. 16, nelle seguenti misure:
- fino ad un terzo dei dirigenti complessivi nelle unità produttive che occupano non più di 600 dipendenti;
- fino ad un quarto in tutte le altre unità produttive.
I relativi nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale.
Qualora tra Direzione Aziendale e RSA vengano concordate iniziative formative per gli incaricati alla sicurezza, si utilizzeranno a tal fine le 150 ore per il diritto allo studio.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse e attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 1° comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico fra azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 12 e 53 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno, a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23-12-1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23-12-1978, n. 833 e D.L. 15-8-1991, n.277.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al 2° comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione a una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'art. 27 della legge 23-12-1978, n.833. In tale libretto verranno anche indicati i dati relativi alla maternità.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833.
Le parti inoltre concordano di verificare negli incontri di cui all'art. 10 - Parte Generale, punto 1.2, i risultati delle indagini di particolare rilievo per il comparto effettuate da Organizzazioni scientifiche di indiscussa competenza nel ramo.
Le aziende forniranno inoltre alle RSA informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 1° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 1° comma, 2° alinea, saranno, a cura dell'azienda, riportati sui registri di cui al 3° comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministro della Sanità o, in mancanza, a quelli allegati.
3) In applicazione di quanto previsto al 5° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e l'azienda effettueranno periodici esami dai dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze Sindacali Aziendali e azienda.
4) Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del video terminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di una preventiva apposita visita oculistica; eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di esame congiunto.
Dichiarazione a verbale - Quanto convenuto in materia di registri dei dati ambientali e registri dei dati biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato a livello aziendale.

Art. 61 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo alle cose non riconsegnate. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 63 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o il Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2 punto 3 dell'Accordo Interconfederale 18-4-1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:

b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) che per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;

e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;

h) che contravvenga al divieto di fumare all'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 66 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali hanno applicazione le leggi vigenti.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi ad essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto a una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di giorni 5, durante la quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni. […]

Art. 74 - Lavori discontinui
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui:
i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
[…]

Art. 75 - Turni a scacchi
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 3% sul minimo contrattuale di paga.

Art. 76 - Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle consequenziali variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione Aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o al Delegato di Impresa le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione Aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un'indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la Direzione Aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o al Delegato di Impresa, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione.
Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l'esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le Associazioni industriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 79 - Parte Operai;
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste all'art. 78 - Parte Operai, sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2) - Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle Associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 77 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 78 - Lavoro a cottimo
a) […]
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l'azienda dovrà corrispondere agli operai, le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto, una percentuale di maggiorazione del loro minimo di paga contrattuale del 7,5%.
Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
[…]
f) L'azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o al Delegato di Impresa e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito della azienda.
[…]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 79 - Parte Operai.
o) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'articolo 6 - Parte Generale.
p) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 79 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dall'art. 76, punto 5 e dall'art. 78, punto n) - Parte Operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione Aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti di quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale - Avendo riguardo alle peculiari caratteristiche organizzative dei settori tessili e, in modo particolare, alla precedente disciplina contrattuale degli istituti dell'assegnazione del macchinario (art. 76) e del cottimo (art. 78), che non è condizionata ad alcun limite, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 80 - Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

Art. 81 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in un altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 85 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30-12-1971, n. 1024 sulla tutela delle lavoratrici madri (vedi allegato).

Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 88 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 92 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri (vedi allegato).

Parte impiegati
Art. 97 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 102 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30-12-1971, n. 1 204 sulla tutela delle lavoratrici madri (vedi allegato).

Parte retributiva e inquadramento
4) Commissione paritetica per l'inquadramento
La Commissione per l'inquadramento, che opererà durante la vigenza contrattuale, è composta da tre rappresentanti per la/e Organizzazione/i imprenditoriale/i e da tre rappresentanti per le Organizzazioni sindacali Filta-Filtea-Uilta.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
A) Individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia.
La Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti in presenza di un problema di inquadramento che abbia carattere generale, anche rilevato nel corso della procedura di cui all'art. 44, 6° comma. Qualora si raggiunga a livello aziendale un accordo tra le parti relativo al deferimento della questione alla Commissione paritetica per l'inquadramento, la procedura di cui all'art. 44, 6° comma, si sospende.
La Commissione, accertata preliminarmente la propria competenza, esaminerà il contenuto professionale della mansione individuata, elaborerà la relativa esemplificazione e procederà all'inquadramento sulla base dei criteri contrattuali, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte integreranno il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
B) Condurre uno studio analitico, con compiti propositivi, sull'attuale inquadramento in ordine agli aspetti relativi alla congruità tra le declaratorie e le relative mansioni ed esemplificazioni; alla migliore formulazione delle declaratorie e delle mansioni ed esemplificazioni; all'aggiornamento dell'elencazione delle mansioni ed esemplificazioni, con la cancellazione di quelle che risulteranno obsolete.
La Commissione potrà inoltre compiere attività di ricerca e di confronto, per verificare motivazioni, criteri di elaborazione e di attuazione, nonché effetti pratici di esperienze innovative condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 44 - Parte Generale del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Una volta l'anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti sui risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.
La Commissione potrà riunirsi previa deliberazione unanime, con Commissioni di altri comparti del tessile-abbigliamento per l'esame di argomenti di comune rilevanza.
Successivamente al mese di dicembre 1992, le parti si incontreranno per una verifica relativa ai risultati dei lavori della Commissione paritetica per l'inquadramento.

Parte protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

5. Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e RSA di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentar di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo le RSA di singole imprese potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione é esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a livello territoriale o di zona.

7. Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al punto 1. del presente regolamento al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale - A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

11. Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale - Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge 18/12/1973 n. 877 oltre che al paragrafo a) dell'art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissione.

Protocollo n. 2 - Viaggiatori o piazzisti
Le parti convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali per essere aderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori o Piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli della generalità dei dipendenti.
Le parti ritengono quindi di considerare applicabili al rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti le norme contrattuali del tessile-abbigliamento sugli istituti qui di seguito tassativamente indicati che non attengono alle ricordate specificità:

Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 6 - Controversie
Art. 7 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 8 - Esclusiva di stampa
Art. 9 - Decorrenza e durata
Art. 23 - Versamenti dei contributi sindacali
Art. 24 - Assunzione
Art. 26 - Contratto a termine
Art. 27 - Periodo di prova
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 47 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 50 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza
Art. 51 - Congedo matrimoniale
Art. 53 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 66 - Norme per il licenziamento
Art. 67 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 68 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto
Art. 97 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 98 - Ferie
Art. 99 - Tredicesima mensilità
Art. 101 - Trattamento economico di malattia
Art. 102 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 103 - Periodo di aspettativa
Art. 105 - Previdenza
Art. 106 - Preavviso

Art. 1 - Inquadramento e classificazione
Agli effetti del presente contratto si considera:
a) Viaggiatore o Piazzista di 1ª categoria (ex 2ª categoria impiegatizia) l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente in una azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico.
b) Viaggiatore o Piazzista di 2ª categoria (ex 3ª categoria impiegatizia) l'impiegato comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Al Viaggiatore o Piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto vendita.
L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
Chiarimento a verbale - Il distributore che, contemporaneamente alla consegna, e incaricato dall'azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al punto b).
Le parti precisano che l'eventuale assegnazione di compiti alternativi all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà modificare il profilo professionale del Viaggiatore o Piazzista sopra indicato.

Art. 2 - Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo Viaggiatore o Piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate rapportata alle esigenze organizzative aziendali e alle situazioni locali, sarà definita a livello aziendale.
[…]

Art. 10 - Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 Viaggiatori o Piazzisti, l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20 legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 12 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alle RSA ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente regolamento di far affiggere in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi o dei dirigenti delle RSA.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 14 - Rischio macchina
Assicurazione aggiuntiva per infortunio sul lavoro
In caso di infortuni sul lavoro, purché riconosciuti dall'Inail, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- lire 25.000.000 in caso di morte;
- lire 30.000.000 in caso di invalidità permanente totale.

Art. 17 - Norme di comportamento
[…]
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei Viaggiatori o Piazzisti - nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Allegati
Allegato b) - Tutela della dignità personale dei lavoratori

Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, le RSA o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente contratto, la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990.

Allegato d)
Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee

Azienda ............................. Reparto ..............................

Data ..............................

Note esplicative

A - Gli agenti rilevati nel reparto potranno essere codificati con un numero che avrà validità specifica per il solo reparto.
B - Le metodologie usate nelle rilevazioni potranno essere codificate con sigla alfabetica e con validità per tutti i reparti.
C - Eventuali note ed osservazioni relative a particolari condizioni verranno segnate nella colonna «posizione del prelievo».
D - Le schede verranno progressivamente numerate e conterranno tutti i risultati delle rilevazioni effettuate nel reparto nei vari periodi di tempo e costituiranno il Registro dei dati ambientali.



CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ

- Descrizione del processo produttivo:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

- Identificazione dell'unità
numero codice di identificazione dell'unità..............................

- Numero addetti. . . . . . . . . . . . . . . M. ___ F ___

- Superficie disponibile per individuo __ m².

- Orario di lavoro:
turno normale dalle ore ___ alle ore ___
1° turno dalle ore ___ alle ore ___
2° turno dalle ore ___ alle ore ___
3° turno dalle ore ___ alle ore ___

- Straordinari NO _ SI _
(se SI, specificare il periodo)...........................................
...........................................................................
...........................................................................

- Tipo di lavoro individuale _ a squadra _

- Cottimo NO _ SI _

n. ore settimanali per individuo _
n. pause giornaliere durante il lavoro _
durata media delle pause in minuti _


- Composizione dell'unità per sesso e per età

Sesso per età fino a 30 anni 31-50 anni oltre 50 anni TOTALE

... Omissis


Allegato e)
Registro dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee

Azienda ...............................
Reparto ...............................
Data ...............................

Note esplicative

1 - I dati si riferiscono ai lavoratori che operano nello stesso reparto.
2 - I giorni di malattia, di infortunio e maternità, sono costituiti dal totale delle giornate di malattia, infortunio o maternità comprensivi quindi delle giornate di riposo. Le percentuali dei giorni di malattia, infortunio e maternità vengono riferite al totale delle giornate di calendario.
3 - Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, per infortunio e per maternità sono costituite dalla somma delle giornate di effettiva assenza dal lavoro, quindi escludendo le giornate di riposo.
Le percentuali di assenza dal lavoro vengono riferite al totale delle giornate lavorative teoriche.
4 - I dati relativi alla forza media, al numero delle malattie comuni, al numero delle malattie professionali, al numero degli infortuni sul lavoro e relative giornate di assenza, saranno riferiti al mese in esame.



CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ

- Descrizione del processo produttivo:


- identificazione dell'unità
numero codice di identificazione dell'unità
- Numero addetti M. _ _ F. _ _
- Superficie disponibile per individuo __ m².

- Orario di lavoro:
turno normale dalle ore ___ alle ore ___
1° turno dalle ore ___ alle ore ___
2° turno dalle ore ___ alle ore ___
3° turno dalle ore ___ alle ore ___

- Straordinari NO _ SI _
(se SI specificare il periodo) ...........................................
..........................................................................

- Tipo di lavoro individuale _ a squadra _

- Cottimo NO _ SI _

n. ore settimanali per individuo _
n. pause giornaliere durante il lavoro _
durata media delle pause in minuti _


- Composizione dell'unità per sesso e per età

Sesso per età fino a 30 anni 31-50 anni oltre 50 anni TOTALE

... Omissis

DATI BIOSTATISTICI

Periodo N.
Lavoratori
Malattie comuni Malattie professionali   Maternità Infortuni sul lavoro Visite mediche ed esami
periodici di prevenzione
dal al giornaliere turnisti

n.
casi
giorni di calendario
(2)
giorni di assenza
(3)

Malattie professionali

Diagnosi

Maternità



n.
casi
giorni di calendario
(2)
giorni di assenza
(3)
Sede lesione Dove e come è avvenuto Data Esiti:
- malattie riscontrate
- cause presunte
- lavoratori interessati

n.
casi
giorni di calendario
(2)
giorni di assenza
(3)

n.
casi
giorni di calendario
(2)
giorni di assenza
(3)
 
n.% n.% n.% n.% n.% n.% n.% n.% n.% n.