Tipologia: Accordo
Data firma: 6 marzo 2001
Validità: dal 01.01.2000
Parti: Comunità Montana Appennino Pistoiese e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico forestale, Com. Montana Appennino Pistoiese
Fonte: contrattazione.cgil.it


L'anno duemilauno il giorno 6 marzo, presso la Sede della Comunità Montana Appennino Pistoiese, Viale Villa Vittoria, 129/b - 51028 San Marcello (PT), le parti: la Comunità Montana Appennino Pistoiese rappresentata dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste […] e dal [...] Dirigente UTU; i sindacati Provinciali (Cgil - Cisl - Uil) e le rappresentanze sindacali, dopo confronto e verifica delle condizioni in cui si esplicano le attività lavorative direttamente attivate dalla Comunità Montana; rilevato come sia necessario e opportuno, al fine di migliorare le reciproche ragioni di qualificazione sia per i lavoratori che per gli obiettivi della Azienda.
Definiti i seguenti punti, Convengono

Il personale e i mezzi addetti alle attività SIF della Gestione Foreste Demaniali e agli Incendi Boschivi costituiscono unica struttura organizzativa che opera su tutto il territorio della Comunità Montana e questo attraverso attività e lavori compatibili con le funzioni esplicabili della manodopera forestale impiegata.
Questa si struttura secondo la proposta allegata:
Per orario:
- Orario
Estivo: inizio 1 aprile fine 30 settembre
Invernale: inizio 1 ottobre fine 31 marzo
- presenti sul centro di raccolta entro le ore 6.30 - 7.00
- presenza sul lavoro ore 7.00 - 7.30
- uscita dal luogo di lavoro -fine lavoro ore 16,30 - 17,00
- rientro centro di raccolta ore 16,30 - 17,00
Per responsabilità:
- Capo Squadra
referente unico della Direzione Lavori
riscontra e verifica le giornaliere e compone le mensilità
propone e richiede alla DD.LL le iniziative per il puntuale espletamento delle mansioni
verifica e richiede ogni iniziativa relativa allo stato delle attrezzature e dispositivi individuali degli addetti e componenti la squadra;
Definite secondo quanto previsto dal CCN e CIRL.
Si concorda ai fini della RSU:
per 5 rappresentanti di cui 2 RLS
Si conviene che per assicurare una omogenea condizione di funzione d'intervento, salvo quelle di condizione oggettiva, si è stabilito che:
Indennità per lavori in disagio ambientale (altitudine)
Fondo annuale L. 60.000.000
Di cui:
- da corrispondere su base soggettiva L. 20.000.000 cantieri superiori a 1000 m.s.l.m
- da corrispondere ad personam L. 30.000.000 elevabile fino a 40.000.000
in proporzione alle giornate effettivamente lavorate da corrispondere mensilmente fino a L. 30.000.000 con conguaglio dell'importo residuo fino a L. 40.000.000 al dicembre dell'anno a cui si applica l'indennità.
Ipotesi: nel caso di malattia fino a 3 (tre) giorni non viene riconosciuta l'indennità in disagio ambientale.
Nel caso di malattia superiore a 3 giorni (lunga) occorrerà trovare una formula forfetaria di corresponsione di detta indennità.
Le disposizioni del presente accordo trovano efficacia dal 1.1.2000. Le parti a far data da oggi s'impegnano a recepire quanto demandato dall'accordo CIRL per la Toscana 1.4.2000-31.12.2003 alla contrattazione decentrata.