Tipologia: Accordo
Data firma: 19 marzo 2001
Validità: 01.04.2000 - 31.12.2004
Parti: Comunità Montana Colline del Fiora e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico forestale, Com. Montana Colline del Fiora
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Indennità di mancato ricovero a uso mensa
2. Mezzi protettivi e vestiario
3. Utilizzo decespugliatore
4. Salario variabile
5 Quadro operaio
6 Patrono
7 Ferie
8 Qualifiche
9 Indennità attrezzi

Servizio cantieri forestali Accordo con OO.SS. per l'applicazione del contratto integrativo regionale di lavoro 1/4/2000 31/12/2003, Pitigliano 19/03/2001

Il giorno 19/03/2001 presso la sede della Comunità Montana, si sono incontrati […] in rappresentanza dell'ente, le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e la RSU aziendale in rappresentanza dei lavoratori forestali al fine di definire un accordo per l'applicazione del CIRL.

Premesso che
· le OO.SS. richiedono l'applicazione del CIRL art. 10 mancato ricovero uso mensa, art. 11 mezzi protettivi e vestiario, art, 10 salario variabile e art. 17 quadro operaio.
· L'accodo sul salario variabile per il secondo semestre 2000 riveste carattere sperimentale e non vincola le parti per gli anni successivi, salvo quanto pattuito
· Varie ed eventuali.
Tutto ciò premesso tra le parti si concorda

1. Indennità di mancato ricovero a uso mensa
Non essendo possibile predisporre, in tempi brevi, e con le attuali disponibilità finanziarie ricoveri ad uso mensa adeguati alla mobilità dei cantieri forestali come stabilito dall'Art. 10 comma 1 del CIRL concorda di erogare quale indennità sostitutiva per ogni giornata di effettivo lavoro l'importo massimo di £. 6.000, secondo le modalità stabilite per l'erogazione di rimborsi come previsto dall'Art. 13 del CIRL a decorre dal 01/04/2000, salvo quanto già corrisposto a seguito della deliberazione della G.E. n. 153 del 06/12/2000. L'indennità non è prevista per le giornate di missione e/o trasferta e di recupero. Per giornata di effettivo lavoro si deve Intendere la giornata di minimo sei ore lavorative,

2. Mezzi protettivi e vestiario
Considerando che idoneo equipaggiamento, vestiario, mezzi produttivi e quant'altro è già stato acquistato assegnato in gara licitazione privata, consegnato nel febbraio 2001 si concorda che la sostituzione degli stessi indumenti non avverrà prima di 2 anni per il vestiario e 18 mesi per le scarpe dalla data di consegna (salvo casi particolari) ma comunque in relazione al loro effettivo logorio. Il lavoratore è tenuto ad usare e conservare gli stessi con la dovuta normale, diligenza restando Inteso che al lavoratore è fatto divieto di farne uso per conto e nell' interesse proprio o di terzi.

3. Utilizzo decespugliatore
Riguardo all'uso del decespugliatore, le parti concordano di equipararlo dall'anno 2001 all'uso della motosega per l'indennità riferita al salario variabile mentre sarà escluso per l'uno dal decespugliatore, quanto stabilito dall'art. 19 del CIRL, in quanto specificatamente riferito all'utilizzo della motosega

9 Indennità attrezzi
Ai sensi dell'art. 55 del CCNL e l'art. 11 del CIRL lente deve provvedere a fornire attrezzi manuali di uso comune. Qualora non vi provveda al lavoratore compete una indennità […] Compete al Capo Squadra verificare il perfetto stato d'uso degli attrezzi manuali, ed in caso contrario a seguito di apposita segnalazione si provvederà a non corresposizione.