Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura BO, Federazione provinciale coltivatori diretti BO, Cia BO e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil territoriali
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Bologna
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Efficacia del contratto
Relazioni sindacali
Art. 4 Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura - osservatorio provinciale
Art. 5 Costituzione dell'osservatorio
Art. 6 Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale
Mercato del lavoro
Art. 7 Procedure inerenti all'assunzione e cessazione del rapporto di lavoro
Art. 8 Part-time
Art. 9 Lavoro occasionale - Aziende familiari - Lavoro parentale
Art. 10 Alloggio non residenti
Art. 11 Assunzione per fase lavorativa
Art. 12 Scambio di manodopera
Art. 13 Contratti di inserimento
Art. 14 Riassunzione
Art. 15 Convenzioni
Art. 16 Apprendistato
Classificazione del personale
Art. 17 Aree di classificazione del personale
Art.18 Classificazione del personale
Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 19 Orario di lavoro
1) Orario di Lavoro
2) Variazione di orario
3) Lavoro Notturno
4) Lavoro straordinario
5) Lavoro supplementare - part-time
Art. 20 Ferie e riposi compensativi
Art. 21 Lavoro straordinario, festivo e notturno
 Art. 22 Turni di lavoro
Art. 23 Permessi straordinari
Norme di trattamento economico

Art. 24 Salario
Art. 25 Salario per obiettivi
Art. 26 Lavorazioni specialistiche ed innovative
Art. 27 Calamità atmosferiche
Art. 28 Anticipo ind. economiche pubbliche
Art. 29 Cassa extra legem
Art. 30 Maggiorazione incarico di "Capo"
Art. 31 Maggiorazioni professionali
Art. 32 Mensa e refettori
Art. 33 Cassa integrazione salari
Art. 34 Trattamento di prestito per infortunio sul lavoro
Art. 35 Rimborsi spese
Art. 36 Contributo Cimaav e di assistenza contrattuale
Norme di tutela sindacale
Art. 37 Diritti sindacali
Art. 38 Quote sindacali per delega
Art. 39 Sicurezza del lavoro
Norme finali
Art. 40 Norme disciplinari - operai agricoli
Art. 41 Risoluzione rapporto di lavoro
Art. 42 Controversie individuali
Art. 43 Abrogazione di norme
Art. 44 Condizioni di miglior favore
Art. 45 Stesura e stampa
Allegati
Allegato 1.
Allegato 2.
Allegato 3.

Ipotesi di accordo per il rinnovo CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna:2008

Il giorno 18 luglio 2008, presso la sede della Confagricoltura di Bologna (Unione Provinciale Agricoltori), tra la Confagricoltura di Bologna […], la Federazione provinciale coltivatori diretti di Bologna […], la Confederazione italiana agricoltori di Bologna e Imola è…] e la Flai-Cgil di Bologna e di Imola […], la Fai-Cisl di Bologna […], la Uila-Uil di Bologna […]; si è raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna, visto/ i gli articoli 80 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente CPL, unitamente al CCNL 6/07/2006, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, aziende della filiera agro energetica e per la produzione di biomasse, le aziende di filiera in genere comprese le aziende "farmer market” oriented, e le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali e alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 cc e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.

Relazioni sindacali
Art. 4 Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura - osservatorio provinciale
Le parti convengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al Protocollo sulla "Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - All. 10 al vigente CCNL" e all’Accordo provinciale 11/9/97 ed al "Protocollo Provinciale sulla Formazione Professionale e di impresa per il lavoro sicuro e tutelato ed una agricoltura moderna e dinamica" del 27/04/2007 ") nonché nell'ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del vigente CCNL ed in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 6 del CCNL, nonché in relazione all'attività dell'ente bilaterale regionale, come individuato dai Protocollo Regionale 28/6/99 e dal Protocollo Regionale 30/10/98 c successive modifiche, le Parti, al fine di raccogliere elementi dì conoscenza utili ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di promuovere la formazione di un Osservatorio Provinciale nell'agricoltura con competenze di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CPL in forma paritetica.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, Inps, USL, Ispettorato del Lavoro, Questura, Prefettura, ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:[…]
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle nuove normative di legge;
• lo studio e l'analisi inerente ai monitoraggio relativamente alle coltura OGM e loro conseguente impatto sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza del lavoro e sulla sicurezza dell'ambiente;
[…]
• l'Osservatorio sarà la sede per l'esame delle necessità formative in ordine all'attivazione di assunzione di apprendisti. Anche implementando, in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo "lavoro-formazione".
• Costituire una banca dati per verificare il complessivo andamento occupazionale, e monitorarne i flussi nonché i processi di stabilizzazione nei rapporti di lavoro.
In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio dovrà:
[…]
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
[…]
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
• concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pan opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare le eventuali controversie individuali cosi come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 83 del vigente CCNL;
• verificare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
L'Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l'eventuale fabbisogno di qualificazione c/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni atte a monitorare i flussi di mobilità interprovinciale, interregionali, nonché i flussi immigratori di personale neocomunitario non comunitario.
Compito dell'Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
[…]

Art. 5 Costituzione dell'osservatorio
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 2 Confagricoltura Bologna
n. 1 Cia
n. 1 Federazione Coltivatori Diretti
n. 2 Flai-Cgil.
n.1 Fai-Cisl
n .1 Uila-Uil
L'Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio. L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali. Le parti concordano la costituzione dell'Osservatorio entro 30 giorni dalla stipula del presente CPL.
Per ogni componente dovrà essere indicato un supplente.

Mercato del lavoro
Art. 13 Contratti di inserimento

Le parti prendono atto delta mutata normativa intervenuta in materia e pertanto si rifanno integralmente a quanto definito nell'accordo interconfederale del 11 febbraio 2004, così come previsto nell'allegato al CCNL.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31/12/2008 per valutare la possibilità di stipulare un apposito allegato tecnico provinciale.

Art. 16 Apprendistato
Le parti si riportano a quanto previsto all'art. 15 del vigente CCNL e recepiscono altresì l'accordo per la costituzione del Fondo paritetico nazionale Foragri (All. 5 al CCNL) e, per quanto attiene gli aspetti formativi, intendono riferirsi all'accordo provinciale Cimaav del 27/04/2007 (All. al presente CPL) ed all'accordo nazionale sui "Profili formativi nel settore per l'apprendistato professionalizzante" (All. 6 al CCNL).
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 /12/2008 per valutare l'opportunità di stipulare un apposito allegato tecnico provinciale.

Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 19 Orario di lavoro

1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1 luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è cosi distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5° comma dell'art. 30 del CCNL del 6/07/2006, ovvero 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, 7 ore al venerdì distribuite su cinque giorni settimanali. L'azienda informerà tramite apposita comunicazione l'orario aziendalmente praticato.
2) Variazione di orario
Sulla base di quanto previsto dall'art. 3, 2° comma, del D.Lgs. 08/04/2003, n. 66, e fatto salvo quanto ivi stabilito, per un periodo di 78 giorni nell'anno, da prevedersi indicativamente tra il 15 luglio e il 15 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo, previa preventiva informazione alle rappresentanze aziendali e/o sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere individuato un diverso periodo di effettuazione dell'orario ordinario di cui si tratta.
Tale maggiorazione di orario potrà indicativamente essere svolto nel limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore orario ordinario non da luogo ad alcuna maggiorazione di cui all'art. 21 del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni, notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non lavorate a causa di intemperie.

4) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero e/o settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. […]

5) Lavoro supplementare - part-time
Il lavoro supplementare, qualora previsto nei contratti di cui all'art. 14 CCNL e dell'art. 8 del presente CPL, è quello eventualmente eseguito oltre l'orario contrattuale di lavoro previsto dal contratto individuale, fermi restando i limiti di due ore giornaliere e di 100 ore annuali complessive e il consenso del lavoratore interessato.
Impegno a verbale
A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 31 secondo comma del vigente CCNL.

Art. 21 Lavoro straordinario, festivo e notturno
[…]
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Norme di tutela sindacale
Art. 39 Sicurezza del lavoro

Le parti rimandano espressamente a quanto previsto dall'art. 64 del CCNL del 6/07/2006 e dal protocollo n. 10 allegato al CCNL precitato.
Visto l'accordo provinciale del 11/09/1997 e valutato l'impatto della nuova normativa in materia in corso di emanazione, convengono sulla opportunità di valutare il nuovo quadro normativo al fine di rendere applicabile alle realtà aziendali provinciali le norme di cui al nuovo testo Unico sulla sicurezza. La partì si impegnano a redigere un articolato specifico entro e non oltre il 31/12/2008.
In calce sì riproducono l'art. 38 e l'art. 39 del previgente CPL, che rimarrà in vigore fino alla definizione della nuova disciplina collettiva.
Le parti convengono sulla opportunità di redigere, con oneri a carico del Cimaav, pubblicazioni inerenti la tutela della salute e ciò entro il 31/12/2008; all’uopo verrà individuata una apposita commissione di studio con il compito di mantenere le esistenti fonti pubblicistiche e redigere le pubblicazioni di cui si è detto1.

Norme finali
Art. 41 Risoluzione rapporto di lavoro
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge 604/66 e 300/70, come modificalo dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
Giusta causa
il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo <ji preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:

• La recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari;
• La grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
• I danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]

Art. 43 Abrogazione di norme
[…]
Agli operai agricoli della provincia di Bologna, a far tempo dalla entrata in vigore del presente CPL si applicano pertanto, in via esclusiva, le normative previste dal CCNL 6 luglio 2006, del CPL 27/07/2004 quando non modificato dal presente articolato.

Allegati
Allegato 1.
Le parti prendono atto del dettato di cui all'art. 74 del D.L.vo 276/2003 rispetto alle prestazioni svolte da parenti ed affini sino al terzo grado e ne sottolineano la loro caratteristica di mera occasionalità e dì breve periodo e la caratteristica di non integrabilità di un lavoro autonomo od occasionale . Tali attività avranno la caratteristica di aiuto e non prevedranno corresponsione di compensi salvo le spese di sostenute per l'attività svolta.

Allegato 2.
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa, convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle stesse sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative dell'istituto.
Nota a verbale delle OO.DD.
Ad ogni buon conto, sulla base dì quanto stabilito all'art. 2139 cc. è ammesso, tra gli imprenditori agricoli, lo scambio di manodopera o di servizi. Oggetto del contratto sono prestazioni di opera o di servizi, ossia di lavori agricoli nei quali è utile o indispensabile ricorrere alla collaborazione di altre persone. A puro titolo esemplificativo, possono essere oggetto di scambio le prestazioni o i servizi inerenti la raccolta dei prodotti, l'aratura o il taglio di alberi, la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, la fienagione o comunque qualsiasi altro lavoro la cui tempestiva ed esatta esecuzione costituisca un'esigenza assoluta o un miglior vantaggio economico. Lo scambio avviene tra le imprese che, per particolari lavori, ricorrano all'aiuto di forze lavorative delle aziende viciniori, con il presupposto della restituzione per qualità e quantità della stessa opera ricevuta. Peraltro, lo scambio dì manodopera o di servizi fra imprenditori agricoli prescinde dal calcolo di stretta equivalenza, ma deve tuttavia rispondere ad un criterio di proporzionalità. Lo scambio di manodopera e servizi non prevede alcuna retribuzione.
È ammesso lo scambio di manodopera che compendi lo scambio di prestazioni di lavoro o di servizi anche con uso di mezzi meccanici, quando nell'attività lavorativa intervengono i titolari dell'impresa personalmente o con componenti delle rispettive famiglie.

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1 Sicurezza del lavoro
Art. 38 Norme per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Visto l'accordo provinciale 11/9/97 tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:
a) il Comitato Paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è composto da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali (2 Upa, l CD; 1 Cia) e da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (1 Confederdia, 1 Flai-Cgil, 1 Fai-Cisl, 1 Uila-Uil);
b) Al Com. Paritetico Prov.le sono attribuite le funzioni di cui all’art. 20 del D.L.vo 626/04, e cioè in specie le funzioni generali di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e con funzioni di composizione in prima istanza delle controversie insorte sull'applicazione delle normative concernenti la rappresentanza, la formazione e la informazione, nonché i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti della sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia dì sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.
c) Eventuale organizzazione di iniziative concernenti l'informazione e la formazione.
d) I compiti di segreteria sono assunti dalle Associazioni Prov.li degli imprenditori firmatarie del presente accordo; i costi per il funzionamento del CPP per attività straordinarie, saranno valutati in base specifiche necessità;
e) il segretario è designato nell'ambito dei rappresentanti indicati dall'Unione e provvede a:
• convocare riunioni
• redigere eventuali verbali delle riunioni.
• Per il funzionamento del Comitato stesso si stabilisce quanto segue;
• il CPP ha sede operativa presso l'Unione Prov.le Agricoltori
• copia dei verbale o della comunicazione dell'avvenuta elezione e designazione del RLS dovrà essere trasmessa al CPP direttamente dal segretario della riunione elettiva o tramite i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'elezione;
• la cessazione dell'incarico di RLS dovrà essere comunicata al CPP dallo stesso lavoratore o per il tramite delle Organizzazioni datoriali o Sindacali entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
• il CPP si riunisce su richiesta di una delle parti;
• le decisioni Sono prese all'unanimità dai presenti;
• per le controversie di cui al comma 1, art. 20 del D.L.vo 626/94 si seguirà il seguente iter procedurale: il ricorrente deve inviare al CPP ed alla controparte il ricorso atto con Racc.ta A.R. e la controparte dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni; il CPP dovrà effettuare l'esame del ricorso redigendo apposito verbale entro i 30 giorni successivi salvo eventuale proroga definita dallo stesso.
Formazione ed informazione.
Il Comitato, sulla base di quanto disposto all'art. 20 del D.L.vo 620/94, si propone inoltre di attivare ogni opportunità disponibile sul territorio onde assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per quanto attiene le figure aventi la qualificazione di RLS e di informare massivamente la forza lavoro provinciale.
a) Per raggiungere un primo efficace risultato di informazione-formazione dei lavoratori dipendenti assunti per lavori di breve durata ed un livello più omogeneo possibile, si recepisce espressamente quanto convenuto a livello regionale il 29 maggio 1997 e si concorda di predisporre idoneo materiale divulgativo multilingue per assicurare all’azienda ed al lavoratore quanto disposto dall’accordo nazionale 18/12/96 p.to 9), nonché dagli artt. 21 – 22 del D.L.vo 626/94.
b) In particolare la informativa verterà su:
• i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività di impresa;
• le misure ed attività di prevenzione;
• le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza;
• i rischi specifici cui è esposto;
• i pericoli connessi all’uso delle sostanze;
• le procedure e gli addetti alla prevenzione incendi;
• il responsabile del servizio di prevenzione;
• il medico competente, ove previsto, e sulle procedure di pronto soccorso così da applicare l’assunto che conoscere è prevenire.
c) Il materiale informativo sarà consegnato in copia al lavoratore che firmerà all’atto della consegna per ricevuta e conseguente presa visione.
Elezione RLS
Le patii richiamano espressamente quanto stabilito dall'accordo 18/12/96. Per quanto attiene le procedure elettorali si acclude bozza di verbale concernente l’elezione del rappresentante.
Per quanto attiene le aziende con un numero di giornate minore di 150 giornate/anno, le parti convengono sulla estensione alle stesse delle procedure relativamente all'individuazione del rappresentante per la sicurezza e ciò mediante la designazione dello stesso che avverrà secondo l'allegata bozza.
Le parti convengono sulla opportunità che il rappresentante delle sicurezza conservi la carica esclusivamente nell'ambito del periodo di assunzione. I permessi di cui al p.to 3) dell'accordo naz.le sono fruiti in modo proporzionato alla permanenza in azienda.
Lavoro in appalto.
Le parli convengono sulle opportunità che le normative sulla sicurezza siano perseguite correttamente, anche in caso di affidamento a terzi di attività colturali. In questo caso si raccomanda la adozione della relativa modulistica.

Art. 39 Tutela della salute dei lavoratori

In ogni caso per quanto attiene l’utilizzo e la fornitura degli attrezzi utensili ed indumenti da lavoro idonei e mezzi di proiezione art. 42) e 43/bis, e 67 del CIPL 7/12/88, si rimanda espressamente alla normativa di cui alla legge 626/94 e all’allegato n. 11 del CCNL 10 luglio 1998.
In relazione agli artt. 65 e 66 del vigente CCNL si ribadisce la seguente normativa:
a) Lavori nocivi: i lavoratori addetti ai lavori di miscelazione, manipolazione, spandimento di trattamenti tossici, liquidi o polverulenti, presteranno la propria attività solo per 4,30 ore con retribuzione per l’intera giornata lavorativa. Tale proporzione tra impiego e retribuzione sarà osservata anche nella giornata di sabato. Fra datori di lavoro e lavoratori addetti potrà essere concordato di introdurre una pausa nell'orario suddetto, anziché concentrarla alla fine dell'orario di lavoro.
b) Lavori disagiati : per il lavoro eseguito sotto tunnel, tendoni, in serre ed in grotte l'impiego effettivo sarà limitato ad ore 5 giornaliere con una retribuzione pari ad ore 7. Tale proporzione tra impiego e retribuzione sarà osservata anche in caso di impiego maggiore o minore.
c) Lavori pesanti: nei lavori particolarmente pesanti o disagiati che si effettuino in modo continuativo in ambienti chiusi e refrigerati, ovvero eccessivamente polverosi per particolari lavorazioni che vi si effettuino, dovranno avere luogo turni di lavoro ogni 3,30 ore.
La presente disciplina potrà essere auspicabilmente revisionata fra datori di lavoro e lavoratori o le loro rappresentanze, sentite le figure preposte dal Dlgs 626/94, in presenza di particolari accorgimenti od idonee attrezzature.
Nota a verbale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: Le parti prendono atto della comune sensibilità ad affrontare le problematiche relative alle eventuali colture, lavorazioni o stoccaggio di prodotti OGM.