Tipologia: Accordo
Data firma: 15 maggio 2001
Validità: 01.05.2001 - 31.12.2004
Parti: Il Magra e Filcams-Cgil, RSA
Settori: Commercio, Distribuzione, Il Magra Livorno
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni sindacali e diritti di informazione
2. Controversie collettive
3. Diritti sindacali
4. Pausa ristoro
5. Orario di lavoro
6 Aperture domenicali e giorni festivi
7. Ferie
8. Appalti
9. Mercato del lavoro
10. Contratti di formazione e lavoro
11. Apprendistato
12. Contratti part time
13. Ambiente di lavoro e salute
14. Distacco o comando
15. Tirocini formativi
16. Retribuzione variabile
17. Decorrenza e durata

Verbale di accordo in sede sindacale

Il giorno 15 del mese di Maggio dell'anno 2001, presso la sede della Il Magra srl in Livorno, Via dell'Antimonio, si sono incontrati: la Il Magra srl, con sede legale ed unità produttiva in Livorno, Via dell'Antimonio […], l'Organizzazione Sindacale Territoriali Filcams - Cgil […], la RSA della Il Magra srl […], dopo ampia ed esauriente discussione le parti convengono alla stipula e sottoscrizione del presente accordo aziendale che sostituisce, ad ogni effetto, consuetudini, prassi o quant'altro in vigore all'interno dell'azienda ed ha validità solo ed esclusivamente per il personale dipendente dell'unità produttiva della Il Magra srl sita in Livorno, Via dell'Antimonio.

1. Relazioni sindacali e diritti di informazione
Si conviene sulla reciproca volontà di mantenere un sistema di relazioni sindacali che veda la partecipazione del sindacato e dei lavoratori sulle problematiche aziendali, individuando gli strumenti di volta in volta dell'informazione e del confronto, di norma preventivo e, quindi, con pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti per le materie previste dal CCNL del Terziario Distribuzione applicato.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dal vigente CCNL, le parti ritengono necessario attivare, su specifica richiesta, incontri al fine di fornire informazioni sulle prospettive aziendali, piani di sviluppo o di ristrutturazione, scelte tecnologiche e relative implicazioni in campo occupazionale, mercato dal lavoro, modificazioni significative dell'organizzazione del lavoro, livelli occupazionali, applicazione della legge [dlgs] 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
E' fondamentale la riservatezza sui dati e notizie che in tali incontri verranno forniti all'organizzazione sindacale Filcams - Cgil e/o alla RSA/RSU, le quali si obbligano a rispettare ad ogni livello.

3. Diritti sindacali
Fermo il diritto di usufruire dell'assemblea sindacale retribuita, le riunioni durante l'orario di lavoro dovranno essere concordate con l'azienda, tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, dei beni, degli impianti ed il servizio di vendita al pubblico; in ogni caso, le assemblee non potranno svolgersi in giorno prefestivo, durante il periodo natalizio e pasquale.
In caso di riunioni fuori dall'orario di lavoro e concordate di volte in volta con l'azienda, sarà riconosciuto il relativo trattamento economico al solo personale che vi ha partecipato.
[…]

4. Pausa ristoro
Per le prestazioni pari o superiori a 4 ore continuative è consentita una pausa per un piccolo ristoro non superiore a 10 minuti. La pausa può essere usufruita una sola volta al giorno ed è retribuita. Le modalità operative saranno definite con il responsabile del negozio e/o con il responsabile del reparto e terranno conto dell'esigenza di garantire il servizio di vendita al pubblico.

5. Orario di lavoro
[…]
L'orario di lavoro settimanale è di 38 ore effettive che si realizzano attraverso l'assorbimento di n. 72 ore di permesso retribuito.
[…]
Il nastro orario giornaliero, di norma, non deve superare le 12 ore e le 10 ore di lavoro, facendo usufruire al personale, oltre al riposo settimanale previsto per legge, almeno due mezze giornate di riposo settimanale, comunque non superando le 43 ore settimanali, con eccezione per i periodi in cui è concessa la deroga all'apertura festiva ed alla chiusura infrasettimanale.
Avendo l'obiettivo di garantire il più possibile il rispetto dell'orario di lavoro settimanale di 38 ore di lavoro effettive, limitando le prestazioni straordinarie, lo stesso si intende raggiunto considerandolo come media effettuata in un periodo non superiore a mesi 6, considerando il semestre dal 1° maggio al 31 ottobre e dal 1° novembre al 30 aprile.
L'azienda comunicherà alla RSA/RSU l'articolazione settimanale dell'orario di lavoro, di norma entro le ore 12 del venerdì, armonizzando le istanze del personale con le esigenze aziendali.
Tuttavia, nei casi in cui in via del tutto eccezionale, ad eccezione delle ipotesi sopra citate, avverrà il superamento delle 42 ore settimanali, il monte ore dei permessi viene incrementato di 45 minuti.
[…]
Tenuto conto delle esigenze aziendali, è possibile effettuare settimane ad orario inferiore a 38 ore settimanali anche mediante il recupero di una intera giornata lavorativa, senza che ciò possa comportare una riduzione di ferie o di permessi individuali retribuiti.
Il personale di regia, nonché il personale cui è affidata una qualche responsabilità aziendale anche organizzativa per i quali, fra l'altro, viene concordata la gestione autonoma dell'orario di lavoro senza che l'azienda eserciti il controllo o conceda autorizzazioni e, quindi, che per l'esercizio delle proprie funzioni presti servizio anche oltre l'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale, potendo convenire individualmente una indennità di funzione o forfettaria per tali possibili prestazioni straordinarie, intendendosi tale erogazione anche alle relative e particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa compresa la non limitazione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 15 Marzo 1923 n. 692, restando inteso che per le prestazioni nei giorni festivi e notturni si applica quanto previsto dall'art. 39 del CCNL.

6 Aperture domenicali e giorni festivi
In occasione delle deroghe comunali per l'apertura domenicale degli esercizi si conviene di garantire il servizio necessario per il funzionamento del negozio, impegnandosi, in linea di massima, ad effettuare una rotazione del personale, che possa contemperare le esigenze dello stesso e dell'azienda. Si precisa, tuttavia, che per quanto concerne i giorni festivi relativi al c.d. periodo natalizio e di fine anno, cui è concessa la deroga all'apertura, salvo motivata e grave giustificazione, sarà assicurata la presenza di tutto il personale.
[…]

8. Appalti
Relativamente alle operazioni di pulizia dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonché per le operazioni di carico e scarico delle merci, che dovranno essere aggiuntive al normale organico di lavoro, il Magra srl, potrà avvalersi di aziende di servizi all'uopo specializzate (il trasporto delle merci dai locali dei magazzini ed il loro caricamento sui banchi e/o scaffali di vendita sono considerate operazioni di carico e scarico), purché ciò non comporti una riduzione del personale dipendente occupato.
Tali operazioni di carico e scarico delle merci dovranno di norma, essere effettuate in orario di chiusura al pubblico.
Qualora il Magra srl dovesse avvalersi di contratti di appalto di servizi, l'azienda si impegna ad inserire nel contratto, il rispetto da parte della ditta appaltatrice, delle norme contrattuali del settore cui appartiene la stessa, nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.

9. Mercato del lavoro
Le parti, con l'obiettivo di promuovere occasioni di lavoro, convengono sull'opportunità di usufruire degli strumenti consentiti dall'attuale legislazione del lavoro, quali le prestazioni di lavoro interinale nonché il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato così come previsto dall'art. 21 del vigente CCNL, e ciò, anche in presenza di ulteriori straordinarie necessità non illustrate nelle ipotesi ivi citate.
I contratti di lavoro a tempo determinato della durata non inferiore a mesi uno e non superiore a mesi dodici, prorogabili, potranno essere stipulati in misura non superiore al 20% sul numero del personale con contratto a tempo indeterminato.
L'azienda darà la comunicazione di cui al quartultimo comma dell'art. 21 del CCNL, anche all'organizzazione sindacale Filcams - Cgil firmataria del presente accordo.
[…]

10. Contratti di formazione e lavoro
Nel rispetto della procedura prevista dal vigente CCNL, potranno essere stipulati contratti di formazione e lavoro (CFL) che saranno notificati alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezioni del Lavoro di Livorno.
[…]

11. Apprendistato
In relazione a quanto previsto dall'art. 30 quinquies del vigente CCNL, le parti determinano per le seguenti figure professionali classificabili al IV livello, periodi di apprendistato fino 48 mesi per la qualifica di “banconiere specialista” di macelleria, gastronomia, pescheria, libero servizio, ortofrutta, pane e pasticceria anche con funzioni di vendita.
[…]

12. Contratti part time
[…]
L'azienda si impegna ad informare la RSA/RSU, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a part time, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
[…]

13. Ambiente di lavoro e salute
L'azienda provvederà ad informare e formare tempestivamente tutto il personale neo assunto sui principali rischi connessi all'attività lavorativa nonché sulle principali norme di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
L'azienda doterà, altresì, tutto il personale interessato dei dispositivi di protezione individuale previsti ex lege 626/94.
Al verificarsi di ogni qualsiasi fonte di nuovo rischio, l'Azienda si impegna ad incontrarsi con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per esaminare le eventuali azioni ed interventi da compiere.
Nel pieno rispetto delle norme previste dal DLgs. 626/94 e successive modificazioni, viene in ogni caso garantita una riunione periodica annuale da effettuarsi da parte dell'azienda, su richiesta, con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza oltreché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

15. Tirocini formativi
Allo scopo di facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani ed agevolarne le scelte professionali, la Il Magra srl, potrà ospitare, ai sensi della Legge 196/97, soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico su convenzioni stipulate dagli Enti preposti, per tirocini a fini formativi pratici e stages.
In tal caso, l'azienda corrisponderà ai giovani un rimborso spese, senza che questo possa in ogni caso essere considerato una qualsiasi forma di retribuzione e, quindi, costituire un rapporto di lavoro subordinato.