Tipologia: Accordo
Data firma: 1 maggio 2001
Validità: 01.05.2001 - 30.04.2005
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico forestali, Siena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Pausa pranzo
Art. 3 - Centri di raccolta
Art. 4 - Trasporto operai - Gestione mezzi
Art. 5 - Vestiario e DPI
Art. 6 - Sicurezza nei cantieri
Art. 7 - Salario incentivante
Art. 8 - Mancato ricovero uso mensa
Art. 9 - Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 10 - Lavori nocivi e pesanti
Art. 11 - Indennità
Art. 12 - Aggiornamento professionale
Art. 13 - Trasferta
Art. 14 - Inquadramenti
Art. 15 - Festività e permessi
Art. 16 - Norma transitoria
Art. 17 - Decorrenza e durata

Accordo

Art. 1 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali, come previsto dall'art. 9 del CCNL, così distribuite:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00.
La 40° ora settimanale viene cumulata, le ore cumulate vengono recuperate in unica soluzione, quando raggiungono il numero di 4, nel pomeriggio del venerdì.
L'inizio e la fine dell'orario di lavoro avvengono al centro di raccolta.
Durante l'orario di lavoro è vietato assentarsi, salvo per motivi di servizio preventivamente concordati con il capo squadra - capo operaio o il direttore dei lavori.
Eventuali diversi regimi di orario dovranno essere concordati con i delegati aziendali.
L'orario di lavoro per gli operai dei vivaio, nel periodo estivo 1 luglio - 30 settembre è il seguente: dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Art. 2 - Pausa pranzo
La pausa pranzo è dalle ore 12,00 alle ore 13,00, salvo diversa autorizzazione del capo squadra - capo operaio o direttore dei lavori e, comunque non deve compromettere il regolare svolgimento delle attività della squadra. Per gli operai del vivaio la pausa pranzo nel periodo estivo va dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Art. 4 - Trasporto operai - Gestione mezzi
L'ente fornisce agli operai un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per il trasporto degli operai dal centro di raccolta al cantiere.
Ogni mezzo è dato in consegna alla squadra e un operaio individuato all'interno della squadra è responsabile della manutenzione e pulizia.
L'eventuale uso dei mezzi dei dipendenti per raggiungere il cantiere di lavoro è sottoposto ad autorizzazione scritta. [...] I mezzi e le attrezzature vanno riposti a fine giornata presso il centro di raccolta, salvo diversa autorizzazione della D.L. per esigenze del cantiere.

Art. 5 - Vestiario e DPI
L'Amministrazione Provinciale fornisce ai lavoratori forestali vestiario, DPI ed attrezzature necessarie all'espletamento delle mansioni, con particolare riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94.
Gli indumenti ed i DPI saranno sostituiti ogni volta se ne verifichi l'usura.
I lavoratori sono responsabili del vestiario assegnatogli, (2 cambi estivi, due cambi invernali più giacca a vento, giacca e pantaloni impermeabili).
Il cambio invernale è composto da pantaloni camicia e maglione o felpa, il cambio estivo da pantalone e camicia. Gli indumenti verranno sostituiti una volta usurati e comunque non prima di due anni.

Art. 6 - Sicurezza nei cantieri
Ogni mezzo verrà equipaggiato di cassetta di pronto soccorso e di estintore, dei quali il rappresentante della sicurezza aziendale ne è il responsabile, limitatamente alla dotazione, mentre per il loro uso è responsabile il lavoratore abilitato al primo soccorso e antincendio.
È fatto obbligo agli operai di utilizzare i DPI forniti ed è vietato manometterli.
L'Azienda si impegna alla formazione degli operai per gli interventi di primo soccorso e antincendio previsti dal D.Lgs. 626/94.

Art. 8 - Mancato ricovero uso mensa
A seguito dei sopralluoghi effettuati non sono risultati idonei i ricoveri attualmente esistenti, pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2000, viene riconosciuta l'indennità giornaliera di £. 6000 a persona per ogni giornata di lavoro prestata.

Art. 10 - Lavori nocivi e pesanti
Le parti assumono a riferimento i contenuti del CCNL e del CIRL e concordano che nell'espletamento della giornata lavorativa siano effettuabili fino ad un massimo di 4 ore in lavori nocivi o disagiati con intervalli di 15 minuti per ogni ora, utilizzando le restanti ore per lavori ordinari, attribuendo a tutte le ore lavorative comprese le pause una maggiorazione del 15% dell'importo orario.
Ad ulteriore integrazione di quanto sopra, richiamato il CIRL si specifica che se tali lavori vengono effettuati fino a 2 ore giornaliere queste non comporteranno alcuna riduzione dell'orario.

Art. 11 - Indennità
Ai lavoratori che utilizzano i mezzi e gli strumenti sotto elencati viene riconosciuta un'indennità di £. 800 orarie:
· Motosega
· Mototrivella
· Decespugliatore
· Macchine ed attrezzature agricole
· Macchine operatrici
· Macchine per la lavorazione di ferro e del legno
· Attrezzature del camion (spazzaneve, gru, verricello ecc.)
· Vedetta
È riconosciuta un'indennità per reperibilità per gli operai che guidano macchine necessarie in operazioni di protezione civile in caso di preallarme della Prefettura e qualora lo ritenga opportuno la D.L..
[…]

Art. 16 - Norma transitoria
Il presente accordo si applica anche agli operai che svolgono la loro attività presso il vivaio forestale del "Campino", di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Siena.