Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 30 maggio 2001
Validità: 31.12.2003
Settori: Metalmeccanici, Gnk Campi Bisenzio (Fi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Ambiente e sicurezza
3. Organizzazione del lavoro
4. Formazione ed inquadramento
5. Servizi sociali
6. Contributi decessi
7. Mensa
8. Permessi e congedi per formazione
9. Orario di lavoro e flessibilità
10. Premio di risultato
11. Disposizioni finali
12. Validità e durata
Allegati

Ipotesi di accordo, 30.5.2000

1. Relazioni industriali
Le parti ribadiscono la reciproca volontà di migliorare l'attuale sistema di relazioni industriali di tipo partecipativo e non conflittuale considerando il corretto e costruttivo confronto quale indispensabile strumento per garantire opportunità di sviluppo all'Azienda e la valorizzazione delle risorse umane, In tale spirito l'Azienda si rende disponibile a favorire tutte le possibili occasioni di confronto e dialogo di istituire periodici incontri con cadenza trimestrale nel corso dei quali saranno forniti dati consuntivi relativi a: organici, volumi produttivi, assenteismo, ricorso al lavoro straordinario, ricorso alla "banca ore", formazione, andamento infortuni ed investimenti.

2. Ambiente e sicurezza
L'Azienda ribadisce il suo costante impegno per proteggere l'ambiente, la salute e la sicurezza delle persone. Pertanto si impegna a proseguire nelle attività di miglioramento delle condizioni di lavoro e nel coinvolgimento del personale perché siano adottate tutte le misure e vengano utilizzati tutti i dispositivi di protezione e sicurezza per ridurre al minimo i potenziali pericoli. L'Azienda ribadisce inoltre che la salute e la sicurezza dei lavoratori rappresentano un irrinunciabile valore e la loro salvaguardia rappresenta un preciso dovere di tutti. In tale spirito l'Azienda realizzerà quanto prima un potenziamento dell'attuale impianto di raffrescamento dei reparti di produzione i cui effetti porteranno un miglioramento del microclima.

3. Organizzazione del lavoro
Si rimanda a quanto esposto nel corso dell'incontro del 10.2.2000.

4. Formazione ed inquadramento
Le parti concordano pienamente sull'importanza della formazione professionale, stante anche la crescente complessità tecnica del processo produttivo, con particolare attenzione per il personale neoassunto.
Pertanto l'Azienda ribadisce il proprio impegno nel migliorare le attività di training "off the job" in aggiunta all'indispensabile fase di affiancamento sul campo. Particolare rilevanza assumeranno le attività collegate ai "progetto TPM", la cui rapida implementazione è prevista fino dal corrente anno, e quelle volte al conseguimento di una "polivalenza" operativa necessaria all'introduzione di modelli organizzativi in linea con il concetto di "small factory" che l'Azienda intende introdurre ed estendere quanto prima. Pertanto le attività di formazione dovranno essere finalizzate al miglioramento del processo in termini di qualità, efficienza, affidabilità, flessibilità e sostenere lo sviluppo dei nuovi modelli organizzativi sopra richiamati.
L'Azienda redigerà ogni anno un piano di formazione del personale in linea con le esigenze di cambiamento sopra indicate; tale piano sarà illustrato alle RSU entro il 1 ° trimestre di ciascun anno. L'Azienda conferma che si attiverà per fare ricorso ai contributi ed alle agevolazioni previste dalla normativa in materia.
Le parti, inoltre, concordano nel ritenere conclusa la fase di sperimentazione della Commissione Paritetica Inquadramento introdotta dall'Accordo del 19 marzo 1998.
Pertanto, nel riaffermare l'importanza di tale organismo paritetico, concordano sulla necessità di raggiungere una maggiore efficacia e sistematicità dello stesso.
La Commissione Paritetica di Inquadramento viene confermata composta da 3 componenti designati dalle RSU e 3 componenti designati dall'Azienda.
La Commissione dovrà procedere ad un aggiornamento delle competenze delle varie posizioni di lavoro in relazione alle innovazioni tecnico-organizzative e verificare la congruità dell'inquadramento contrattuale con le specifiche posizioni.

5. Servizi sociali
[…]
Per quanto riguarda il servizio della Sala Medica nelle ore in cui non è presente personale CFI, l'Azienda stipulerà una convenzione con ente esterno per rendere attiva una reperibilità su chiamata che garantisca l'intervento presso la Sala Medica CFI di personale specializzato entro 15 minuti dalla chiamata.

9. Orario di lavoro e flessibilità
Le parti concordano sulla necessità di introdurre nuove forme di orario e di flessibilità che consentano all'Azienda di rispondere in modo efficace alle mutevoli e variabili richieste dei clienti. Ciò è reso necessario dalle caratteristiche stesse del mercato in cui i nostri clienti operano e che comporta sempre più di frequente significative variazioni di quantità e di mix nelle loro richieste programmate settimanalmente ed il cui mancato rispetto comporta costi aggiuntivi per l'insoddisfacente livello di servizio e trasporti extra.
Convenendo quindi sulla necessità inderogabile di soddisfare la richiesta su base settimanale dei nostri clienti e considerati i vincoli tecnico organizzativi del processo produttivo, le parti concordano sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa e dall'ultimo CCNL di categoria in materia.
In particolare:
A) Contratti di lavoro a tempo parziale
Le parti concordano sulla possibilità di utilizzare nei limiti previsti dal vigente CCNL art. 1 bis lett. A Disciplina Generale Parte Terza, i contratti di lavoro part-time su base giornaliera, settimanale ed annuale, quale strumento di flessibilità ed articolazione della prestazione di lavoro.
- A1. Part-time su base giornaliera
Potranno coinvolgere personale di produzione e collegato nel rispetto delle esigenze tecnico produttive e nei casi espressamente previsti dal vigente CCNL.
- A2. Part-time su base settimanale
La distribuzione dell'orario di lavoro inferiore alle 40 ore potrà avvenire su 2 o 3 giornate, anche con superamento dell'orario legale giornaliero, ivi comprese le giornate di sabato e domenica (c.d. contratti week-end).
Per le prestazioni effettuate nelle giornate di sabato, domenica o festivi il lavoratore percepirà una maggiorazione […]
In caso di assunzioni incrementative, l'Azienda si dichiara disponibile, non appena la normativa lo renderà possibile, a presentare alla competente sede Inps domanda di ammissione ai benefici contributivi previsti dall'art. 7 Legge 451/1994.
In caso di accoglimento ed in base alla misura del beneficio concesso, l'Azienda si rende disponibile ad incrementare la percentuale di maggiorazione sopra indicata di una quota percentuale pari al beneficio concesso.
B) Forme di turnazione particolari
Le parti convengono che limitatamente alle effettive necessità che di volta in volta si presenteranno per soddisfare la richiesta dei clienti, e comunque entro il limite del 15% dei lavoratori occupati a tempo possibile introdurre dei turni di lavoro settimanale che, pur nel limite delle 40 ore di il riposo in giornata diversa dal sabato e dalla domenica.
Per le prestazioni effettuate nelle giornate di sabato e/o domenica o festivi limitatamente al 1° e 2° turno, il lavoratore percepirà oltre ad una giornata di riposo compensativo una maggiorazione […]
Nel caso di normale prestazioni lavorative nelle giornate di sabato, domenica o festivo, l'Azienda provvederà o a garantire la distribuzione di un pasto preconfezionato (cestino) o a riconoscere di L. 10.000 lorde.
Per l'effettiva introduzione dei contratti previsti ai punti A e B, l'Azienda terrà in considerazione eventuali richieste di volontari tra i dipendenti ferma restando una valutazione di compatibilità tecnico organizzativa tra la mansione svolta dal richiedente e le competenze necessarie a soddisfare le esigenze aziendali.
L'Azienda, per il completamento delle sue esigenze, ricorrerà a nuove assunzioni a tempo indeterminato finalizzate alla operatività di tali nuovi regimi di orario di lavoro.
Tali lavoratori, trascorsi 3 anni, potranno optare per un sistema di orario a turni articolato su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) fermo restando la possibilità da parte dell'Azienda di reintegrarli con volontari o nuovi assunti fino al limite del 15% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato.
C) Banca Ore
L'Azienda si impegna a rendere operativa la banca ore dello straordinario prevista dal protocollo d'intesa 8.6.1999 e recepita dall'ultimo CCNL agli artt. 8 Disciplina Speciale Parte Prima e 7 Disciplina Speciale Parte Terza.
Tuttavia, pur considerando conclusa la fase transitoria prevista dalla norma contrattuale in calce ai sopra citati articoli del CCNL, le parti concordano, per assicurare una più snella gestione amministrativa le seguenti modalità operative:
o lavoratori che prestano lavoro straordinario se non dichiarano entro lo stesso mese in cui lo hanno effettuato di volere il pagamento, accantoneranno in Banca Ore, riposi che potranno usufruire secondo le modalità del “Conto Ore”. Nello stesso mese verrà corrisposta per la ore di straordinario che confluiscono nella Banca Ore una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella percepita per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione;
o lavoratori che nel corso del mese di effettuazione della prestazione di lavoro straordinario esplicitamente dichiareranno di volere il pagamento, riceveranno la relativa erogazione secondo la prassi aziendale;
o la scelta che i lavoratori dovranno esprimere dovrà riguardare la totalità delle ore di lavoro straordinarie effettuate nel mese;
o riposi accantonati in Banca Ore potranno essere fruiti, secondo le modalità previste dall'art 5 Disciplina Generale - Sezione 3° del vigente CCNL, mediante permessi di 2, 4 o 8 ore entro il 31 dicembre dell'anno N+2 (ove N è l'anno di effettuazione della prestazione);
Ferme restando tutte le altre condizioni previste ai sopra citati articoli ed all'art. 5 Disciplina Generale Sezione 3° del vigente CCNL, le parti concordano sulla possibilità di stabilire diverse modalità di fruizione dei permessi in funzione di contingenti esigenze aziendali.
D) Pausa mensa a scorrimento
Le parti ribadiscono la validità dell'uso delle pause mensa a scorrimento nei casi in cui queste comportino un miglior utilizzo delle linee produttive incrementandone l'output produttivo finale e permettendo un recupero delle perdite di disponibilità degli impianti.
Le parti concorderanno comunque, nello spirito di cui sopra, le aree produttive in cui verranno effettuati gli scorrimenti e valuteranno il beneficio conseguente le ore di maggiore disponibilità nei turni.
Tale utilizzo deve comunque salvaguardare la sicurezza del lavoratore e garantire il livello qualitativo del prodotto, senza modificare la normale prestazione del lavoratore.