Tipologia: Accordo
Data firma: 11 giugno 2001
Validità: 01.07.2001 - 31.12.2004
Parti: Upe e Filcams-Cgil, RSA
Settori: Commercio, Distribuzione, Upe Siena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni sindacali e diritti di informazione
2. Controversie collettive
3. Diritti Sindacali
4. Pausa ristoro
5. Politiche occupazionali
6. Aperture domenicali e giorni festivi
7. Ferie
8. Appalti
9. Contratti part time
10. Ambiente di lavoro e salute
11. Distacco o comando
12. Tirocini formativi
13. Retribuzione variabile
14. Decorrenza e durata

Verbale di accordo in sede sindacale

Il giorno 11 del mese di Giugno dell'anno 2001, presso la sede della Upe srl in Siena, Via Massetana Romana, si sono incontrati: la Upe srl, con sede legale ed unità produttiva in Siena, Via Massetana Romana […], l'Organizzazione Sindacale Territoriali Filcams - Cgil […], la RSA della Upe srl […], dopo ampia ed esauriente discussione, le parti convengono alla stipula e sottoscrizione del presente accordo aziendale che sostituisce, ad ogni effetto, consuetudini, prassi o quant'altro in vigore all'interno dell'azienda ed ha validità solo ed esclusivamente per il personale dipendente dell'unità produttiva di Upe srl sita in Siena, Via Massetana Romana.

1. Relazioni sindacali e diritti di informazione
Si conviene sulla reciproca volontà di mantenere un sistema di relazioni sindacali che veda la partecipazione del sindacato e dei lavoratori sulle problematiche aziendali, individuando gli strumenti di volta in volta dell'informazione e del confronto, di norma preventivo e, quindi, con pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti per le materie previste dal CCNL del Terziario Distribuzione applicato.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dal vigente CCNL, le parti ritengono necessario attivare, su specifica richiesta, incontri al fine di fornire informazioni sulle prospettive aziendali, piani di sviluppo o di ristrutturazione, scelte tecnologiche e relative implicazioni in campo occupazionale, mercato del lavoro, modificazioni significative dell'organizzazione del lavoro, livelli occupazionali, applicazione della legge [dlgs] 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. È fondamentale la riservatezza sui dati e notizie che in tali incontri verranno forniti all'organizzazione sindacale Filcams - Cgil e/o alla RSA o RSU, le quali si obbligano a rispettare ad ogni livello.

3. Diritti Sindacali
Fermo il diritto di usufruire dell'assemblea sindacale retribuita, le riunioni durante l'orario di lavoro dovranno essere concordate con l'azienda, tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, dei beni, degli impianti ed il servizio di vendita al pubblico; in ogni caso le assemblee non potranno svolgersi in giorno prefestivo, durante il periodo natalizio e pasquale, salvo casi di estrema necessità.
In caso di riunioni fuori dall'orario di lavoro e concordate di volta in volta con l'azienda, sarà riconosciuto il relativo trattamento economico al solo personale che vi ha partecipato.
[…]

4. Pausa ristoro
Per le prestazioni pari o superiori a 4 ore continuative è consentita una pausa per un ristoro non superiore a 10 minuti. La pausa può essere usufruita una sola volta al giorno ed è retribuita. Le modalità operative saranno definite con il responsabile del negozio e/o con il responsabile del reparto e terranno conto dell'esigenza di garantire il servizio di vendita al pubblico.

5. Politiche occupazionali
A) Orario di lavoro
[…] L'orario di lavoro settimanale è di 38 ore effettive che si realizzano attraverso l'assorbimento di n° 72 ore di permesso retribuito.
Anche al personale con contratto part time, l'orario di lavoro individuale si realizza attraverso l'assorbimento della quota parte delle 72 ore di permesso di cui al vigente CCNL.
Il nastro orario giornaliero, di norma, non deve superare le 12 ore e le 10 ore di lavoro, facendo usufruire al personale almeno due mezze giornate di riposo settimanale, comunque non superando le 43 ore settimanali, con eccezione per i periodi in cui è concessa la deroga all'apertura festiva ed alla chiusura infrasettimanale.
Avendo l'obiettivo di garantire il più possibile il rispetto dell'orario di lavoro settimanale di 38 ore di lavoro effettive, limitando le prestazioni straordinarie, lo stesso si intende raggiunto considerandolo come media effettuata in un periodo non superiore a mesi 6, considerando il semestre dal 1 ° maggio al 31 ottobre e dal 1 ° novembre al 30 aprile.
L'azienda comunicherà alla RSA o RSU l'articolazione settimanale dell'orario di lavoro, di norma entro le ore 12 del venerdì, armonizzando le istanze del personale con le esigenze aziendali.
Tuttavia, nei casi in cui in via del tutto eccezionale, ad eccezione delle ipotesi sopra citate, avverrà il superamento delle 43 ore settimanali, il monte ore dei permessi individuali viene incrementato di 45 minuti.
[…] Tenuto conto delle esigenze aziendali, è possibile effettuare settimane ad orario inferiore a 38 ore settimanali anche mediante il recupero di una intera giornata lavorativa, senza che ciò possa comportare una riduzione di ferie o di permessi individuali retribuiti.
Il personale di regia, nonché il personale cui è affidata una qualche responsabilità aziendale anche organizzativa per i quali, fra l'altro, viene concordata la gestione autonoma dell'orario di lavoro senza che l'azienda eserciti il controllo o conceda autorizzazioni e, quindi, che per l'esercizio delle proprie funzioni presti servizio anche oltre l'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale, potendo convenire individualmente una indennità di funzione o forfettaria per tali possibili prestazioni straordinarie, intendendosi tale erogazione anche alle relative e particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa compresa la non limitazione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 15 Marzo 1923 n° 692, restando inteso che per le prestazioni nei giorni festivi e notturni si applica quanto previsto dall'art. 39 del CCNL.
Il presente capitolo sostituisce quanto previsto dal vigente CCNL in materia di orario di lavoro e flessibilità.
B) Mercato del lavoro
Le parti, con l'obiettivo di promuovere occasioni di lavoro, convengono sull'opportunità di usufruire degli strumenti consentiti dall'attuale legislazione del lavoro, quali il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato così come previsto dall'art. 21 del vigente CCNL e ciò, anche in presenza di ulteriori straordinarie necessità non illustrate nelle ipotesi ivi citate.
I contratti di lavoro a tempo determinato della durata non inferiore a mesi uno e non superiore a mesi dodici, prorogabili, potranno essere stipulati in misura non superiore al 25% sul numero del personale con contratto a tempo indeterminato.
L'azienda darà la comunicazione di cui al quart'ultimo comma dell'art. 21 del CCNL, anche all'organizzazione sindacale Filcams - Cgil firmataria del presente accordo.
[…]
C) Lavoro interinale
Previa informazione alla RSA o RSU, l'azienda potrà avvalersi di prestazioni di lavoro interinale anche per casi diversi da quelli previsti dal vigente CCNL, nonché per periodi continuativi superiori ad un mese, effettuando la preventiva verifica di cui al punto 3 dell'art. 25 bis del vigente CCNL con l'assistenza della RSA o RSU.
D) Contratti di formazione e lavoro
Nel rispetto della procedura prevista dal vigente CCNL, potranno essere stipulati contratti di formazione e lavoro (CFL) che saranno notificati alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezioni del Lavoro - di Siena.
A conclusione del CFL l'azienda è tenuta ad attestare alla sezione circoscrizionale del lavoro competente, l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
[…]
E) Apprendistato
In relazione a quanto previsto dall'art. 30 quinquies del vigente CCNL, le parti determinano per le seguenti figure professionali classificabili al IV° livello, periodi di apprendistato fino a 42 mesi per la qualifica di "banconiere specialista" di macelleria, gastronomia, pescheria, libero servizio o frutta, pane e pasticceria anche con funzioni di vendita.
[…]

6. Aperture domenicali e giorni festivi
Le parti convengono che l'attività commerciale svolta da Upe srl, sia tra quelle per le quali il commercio trae sviluppo dall'affluenza domenicale e festiva e, quindi, rivesta i presupposti di pubblica utilità.
Di conseguenza, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia, Upe srl, nell'ambito delle necessità produttive e di competitività che richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi di orario che rispondano alle reali variabili del mercato, cogliendone tutte le opportunità dettate dai flussi della clientela, ha organizzato il lavoro del personale su sei giorni di prestazione ed uno di riposo (il giorno di riposo potrà non coincidere con la domenica) per il personale con contratto di lavoro full time, mentre per il personale con rapporto di lavoro part time, potendo inserire il lavoro domenicale nel normale orario di lavoro, così come previsto dalla Legge n° 61/2000 e successive modificazioni.
Quindi, essendo demandato il giorno di riposo settimanale previsto dalla Legge 22.02.1934 n° 370 in giornata diversa dalla domenica, l'orario prestato in tale giornata è considerato ordinario; in ogni caso, viene garantito il diritto ad una giornata di riposo settimanale.
Pur tuttavia, le parti, considerando la gravosità dei lavoro domenicale convengono che lo stesso sia equiparato alla prestazione straordinaria; in relazione a ciò, per le prestazioni effettuate nel giorno di domenica sarà erogata la maggiorazione del 30% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113 del vigente CCNL, fermo restando il godimento di una giornata di riposo settimanale.
Ovviamente, nell'ipotesi in cui al lavoratore sia richiesta una prestazione lavorativa, nella giornata di riposo settimanale, questa sarà retribuita senza alcuna maggiorazione.

8. Appalti
Relativamente alle operazioni di pulizia dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonché per le operazioni di carico e scarico delle merci, Upe srl potrà avvalersi di aziende di servizi all'uopo specializzate (il trasporto delle merci dai locali dei magazzini ed il loro caricamento sui banchi e/o scaffali di vendita sono considerate operazioni di carico e scarico), purché ciò non comporti una riduzione del personale dipendente occupato.
Qualora Upe srl dovesse avvalersi di contratti di appalto di servizi, l'azienda si impegna ad inserire nel contratto il rispetto da parte della ditta appaltatrice delle norme contrattuali del settore cui appartiene la stessa, nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.

10. Ambiente di lavoro e salute
L'azienda provvederà ad informare e formare tempestivamente tutto il personale neo assunto sui principali rischi connessi all'attività lavorativa nonché sulle principali norme di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
L'azienda doterà, altresì, tutto il personale interessato dei dispositivi di protezione individuale previsti ex lege 626/94.
Al verificarsi di ogni qualsiasi fonte di nuovo rischio, l'azienda si impegna ad incontrarsi con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per esaminare le eventuali azioni ed interventi da compiere.
Al RLS nominato nelle forme di legge, viene garantito il corso di formazione di 32 ore previsto ex lege oltreché i permessi individuali retribuiti nella misura prevista dal vigente CCNL.
Nel pieno rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, viene in ogni caso garantita una riunione periodica annuale da effettuarsi da parte dell'azienda, su richiesta, con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza oltreché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

12. Tirocini formativi
Allo scopo di facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani ed agevolarne le scelte professionali, Upe Srl potrà ospitare su convenzioni predisposte dagli Enti preposti, convenzioni per tirocini formativi pratici e stages a favore di soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, ai sensi della Legge 196/97.
In tal caso, l'azienda corrisponderà ai giovani un rimborso spese, senza che questo possa in ogni caso essere considerato una qualsiasi forma di retribuzione e, quindi, costituire un rapporto di lavoro subordinato.