Tipologia: Accordo
Data firma: 15 giugno 2001
Validità: 15.06.2001 - 31.12.2005
Parti: Nuova Superlana e RSU/Filtea-Cgil, Filta-Cisl
Settori: Tessili, Nuova Superlana Montale (Pt)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premesse
1. Informazioni
2. Ambiente e sicurezza
3. Locale polivalente (per consumazione pasti e riunioni)
4. Part - time (lavoro a tempo parziale)
5. Plurimansioni (svolgimento di più mansioni - mobilità di reparto e tra reparti)
6. Compenso di rendimento - premio variabile di risultato
7. Erogazione liberale ed eccezionale
8. Decorrenza e durata
Appendice al verbale di accordo

Verbale di accordo

Il giorno 15 Giugno 2001, presso la sede dell'azienda in Montale (PT) Via Garibaldi, 23/A, tra la Nuova Superlana spa […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], con l'assistenza della Filtea-Cgil di Pistoia […] e della Filta-Cisl di Pistoia […], si conviene quanto segue:

Premesse:
a) la Filtea-Cgil e la Filta-Cisl provinciali di Pistoia unitamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'azienda nell'ambito di quanto previsto in materia di "contrattazione aziendale" dall'art. 12 - Sezione I - del vigente CCNL tessili-abbigliamento, hanno presentato in data 13 novembre 2000 la "piattaforma per integrativo aziendale";
b) le parti si sono incontrate diverse volte per valutare nel merito le richieste contenute nella piattaforma di cui sopra;
[…]
d) le parti, nel frattempo, hanno dato luogo al presente accordo collettivo aziendale, valido nei confronti di tutti i dipendenti della Nuova Superlana spa che sarà successivamente integrato per la parte relativa ai parametri ed agli obiettivi economici del "premio variabile".

1. Informazioni
Con frequenza semestrale l'azienda fornirà alla RSU - nel rispetto della privacy individuale dei dipendenti - informazioni relative a:
a) turn-over (risoluzioni rapporti lavoro, assunzioni e relative qualifiche);
b) contratti di formazione-lavoro attivati, trasformati e risolti;
c) monitoraggio occupati e relativo inquadramento;
d) quantità di lavoro straordinario svolto;
e) quantità di lavoro commesso a terzi;
f) numero degli infortuni sul lavoro;
g) numero disabili occupati.
Le informazioni di cui sopra ove non siano ripetitive, integrano quelle previste dall'art. 22 punti 5.1 e 5.2 del CCNL 19 maggio 2000 così come sostituiscono quelle previste nel verbale di accordo aziendale del 3 febbraio 1995.

2. Ambiente e sicurezza
Ambiente - Sia per quanto riguarda l'ambiente esterno, che per l'ambiente in cui ciascun dipendente è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, l'azienda dichiara la propria volontà tesa a perseguire una politica di rispetto delle normative vigenti onde contribuire a migliorare le condizioni generali di vita e di lavoro dei cittadini e dei dipendenti occupati.
Per la concreta attuazione di tali obiettivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative ed avuto riguardo alla disponibilità delle risorse economiche occorrenti, l'azienda adotterà gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro ed i locali adibiti ai servizi (spogliatoi, bagni, ecc.) alle normative vigenti e comunque per renderli funzionali e confortevoli.
Sicurezza - La sicurezza del lavoro e la tendenza all'azzeramento degli infortuni sul lavoro sono obiettivi primari che l'azienda intende perseguire sia attraverso l'impiego delle risorse economiche necessarie per gli interventi di "messa in sicurezza" degli impianti e delle macchine, sia attraverso la fornitura ai propri dipendenti dei mezzi di protezione individuale, sia infine attraverso il coinvolgimento di tutti i dipendenti sul valore della sicurezza.
Quest'ultimo sarà attuato mediante appositi interventi di formazione i cui programmi, contenuti, destinatari, modalità e durata di svolgimento, nomi e qualifiche professionali dei formatori, saranno decisi ed indicati dall'azienda di concerto con il "responsabile servizio prevenzione e protezione", il "rappresentante per la sicurezza" ed eventualmente il "medico competente".
Le parti stipulanti hanno consapevolezza che il Capo VI del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626 prevede la "Informazione e formazione dei lavoratori", così come conoscono la disposizione dell'art. 5 "obblighi dei lavoratori" contenuta nello stesso Decreto.
L'azienda intende, attraverso la formazione, dare valore aggiunto alla cultura dei propri dipendenti "all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro".

3. Locale polivalente (per consumazione pasti e riunioni)
L'azienda farà realizzare, entro il primo semestre del 2002, un locale idoneo ed arredato con tavoli e sedie, da utilizzare esclusivamente dai propri dipendenti per la consumazione dei pasti ed occorrendo per l'eventuale svolgimento di riunioni di interesse aziendale, sindacale e del lavoro.

4. Part - time (lavoro a tempo parziale)
[…] Per eventuali richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale da parte di lavoratrici-madri al rientro dalla maternità e per un periodo fino al terzo anno di vita del figlio, ferma restando l'applicabilità della normativa sopra richiamata, l'azienda valuterà caso per caso sulla base delle condizioni oggettive (compatibilità tecnico-organizzativa e produttiva aziendale) e soggettive che dovranno essere documentate con la richiesta da parte della lavoratrice interessata, non potendo comunque assicurare il soddisfacimento automatico e generalizzato delle richieste che perverranno.

Appendice al verbale di accordo
1. Il paragrafo sicurezza del Verbale di accordo, stipulato in data 15 Giugno 2001, è completato come segue:
"Resta inteso che i dipendenti sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione (quali cuffie, scarpe e tappi) messi a disposizione dall'azienda, per non incorrere nei provvedimenti disciplinari, previsti dal CCNL"
[…]