Tipologia: Accordo
Data firma: 27 luglio 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2003
Parti: Comunità Montana del Cetona e Fisba-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriali, Sistemazioni idraulico forestali, Com. montana Cetona
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1. Orario di lavoro
Art. 2. Pausa pranzo
Art. 3. Centro di raccolta
Art. 4. Trasporto operai - Gestione mezzi
Art. 5. Vestiario DPI Attrezzature
Art. 6. Sicurezza del cantiere
Art. 7. Richiesta ferie cassa integrazione, malattia
Art. 8. Provvedimenti disciplinari
Art. 9. Figure di cantiere
Art. 10. Salario variabile
Art. 11. Progetti incentivanti
Art. 12. Indennità di mancato ricovero uso mensa
Art. 13. Indennità varie
Art. 14. Norma transitoria per l'anno 2000
Art. 15.

Accordo per l'applicazione in sede decentrata del contratto integrativo regionale dei lavoratori forestali della Toscana 2000-2003

L'anno 2001 il giorno 27 del mese di Luglio presso la sede della Comunità Montana del Cetona sita in Sarteano, tra la Comunità Montana del Cetona […] e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentate da: Fisba- Cisl […], Flai - Cgil […], si concorda quanto segue:

Art. 1. Orario di lavoro
L'orario come previsto dall'alt. 7 del CCNL è di 39 ore settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì dalle ore 07.00 alle 16.00
il venerdì dalle 07.00 alle 15.00
salvo diverse disposizioni da concordare con le RSA.
L'inizio e la fine dell'orario di lavoro avviene in cantiere e non al centro di raccolta, fermo restando una tolleranza di 15 minuti a seconda della distanza del cantiere dal centro di raccolta stesso.
Se il tempo di viaggio dal centro di raccolta al cantiere supera i 60 minuti tra l'andata e il ritorno, il tempo eccedente viene considerato quale effettiva prestazione di lavoro. Durante l'orario di lavoro è vietato assentarsi salvo per motivi di servizio preventivamente concordati con il capo operaio o il direttore dei lavori.

Art. 2. Pausa pranzo
La pausa pranzo è dalle ore 12.00 alle 13.00, salvo diversa autorizzazione che non deve compromettere il regolare svolgimento delle mansioni della squadra.

Art. 4. Trasporto operai - Gestione mezzi
L'Ente fornisce agli operai un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per il trasporto degli operai dal magazzino al cantiere.
Ogni mezzo è dato in consegna ad un operaio che ne è responsabile. Il consegnatario può avere un sostituto.
L'uso del mezzo proprio è sottoposto ad autorizzazione scritta. In tal caso si prevede il rimborso chilometrico come da contratto.
I mezzi e le attrezzature vanno rimessi nel magazzino a fine giornata salvo diversa autorizzazione della D.L. per esigenze del cantiere.

Art. 5. Vestiario DPI Attrezzature
La Comunità Montana fornisce ai lavoratori Vestiario, DPI ed attrezzature necessarie all'espletamento delle mansioni affidategli con particolare riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94. Gli indumenti e i DPI saranno sostituiti una volta usurati.
Il lavoratore è responsabile del vestiario e delle attrezzature ad esso consegnate, del loro corretto uso e conservazione.

Art. 6. Sicurezza del cantiere
Ogni mezzo verrà equipaggiato di cassetta di pronto soccorso, e di estintore dei quali l'autista è responsabile limitatamente alla dotazione mentre per il loro uso e contenuto è responsabile il lavoratore abilitato al primo soccorso e antincendio.
E' vietato manomettere DPI e dispositivi di protezione delle attrezzature.
E' fatto obbligo agli operai di utilizzare i DPI forniti.
E' vietato l'uso di alcolici eccetto durante la pausa mensa per motivi legati alla sicurezza. L'azienda si impegna a formare un adeguato numero di OTI per primo soccorso e servizio antincendio previsti dalla 626/94.

Art. 8. Provvedimenti disciplinari
Per i comportamenti non conformi al regolamento e al contratto si dovrà provvedere secondo quanto disposto dal Contratto Nazionale di Lavoro e dal Contratto Integrativo Regionale.

Art. 9. Figure di cantiere
L'azienda porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'organigramma aziendale.
[…]

Art. 13. Indennità varie
Per l'uso della motosega è riconosciuta un'indennità massima di £. 3200 al giorno. Fermo restando il disposto dell'art. 18 del CRL e in particolare il limite di 4 ore giorno per l'uso effettivo della motosega si propone di applicare procedure di lavoro differenziate che permettono al motoseghista di lavorare tutto il giorno ma di non superare le 4 ore di utilizzo effettivo della motosega.
Un'indennità di pari importo a quella prevista per l'uso della motosega viene riconosciuta a tutti gli operatori di macchine e attrezzature necessarie nel cantiere (mototrivella, decespugliatore, macchine e attrezzature agricole, macchine operatrici, macchine per la lavorazione di ferro e del legno, e le varie attrezzature del camion quali spalaneve, gru, verricello, autobotte) in base all'uso effettivo delle stesse, fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro, contrattualmente prevista che viene estesa anche all'uso di tali attrezzature.
E' riconosciuta una indennità oraria per reperibilità agli operatori di macchine necessarie in operazioni di protezione civile in caso di preallarme della Prefettura e qualora lo ritenga opportuno la D.L. L'indennità è equiparata a quella del servizio antincendi boschivi, pari al 18% calcolato su tutte le voci salariali compreso il CRL.