Categoria: Normativa statale
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 18 giugno 2015
Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.
G.U. 11 luglio 2015, n. 159

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;
Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 prevede che l'Autorità competente può approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità, controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno;
Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 al comma 3 dell'articolo 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione per attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall'ADR, RID e ADN;
Considerato che gli Organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 posseggono i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
Considerato che alla sottosezione 6.2.1.6 degli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 - Controlli e prove periodici - è previsto che i controlli periodici debbono essere effettuati da un Organismo autorizzato dall'Autorità competente;
Ritenuto opportuno armonizzare le attività del settore della costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili nonché adeguare la legislazione nazione agli standard europei;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Art. 2
Riconoscimento degli Organismi di Controllo

1. Il Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale, a richiesta, autorizza gli Organismi notificati si sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 quali Organismi di controllo ai sensi della sezione 1.8.6 degli allegati al [decreto] legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, all'espletamento delle attività ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto - ivi compresa la sorveglianza del servizio interno di ispezione.
2. Il riconoscimento ha validità temporale coincidente con il periodo di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 dell'Organismo richiedente.
3. Durante il periodo di validità del riconoscimento la Commissione prevista dal cometa 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 può effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo per l'effettuazioni delle attività previste dal presente decreto.
4. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura dell'Organismo di controllo, per un periodo non inferiore al periodo di validità delle certificazioni emesse e comunque non inferiore a dieci anni.

Art. 3
Richiesta di riconoscimento

1. Gli Organismi di controllo richiedenti l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione devono presentare idonea richiesta indirizzata alla "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma. Alla richiesta deve essere allegata, con particolare riferimento alle attività previste dal presente decreto, la seguente documentazione:
a) descrizione delle attività svolte dall'Organismo di controllo già riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;
b) descrizione delle procedure da mettere in atto in relazione al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925, relative alla lettera a);
c) estensione della copertura assicurativa della polizza per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, già sottoscritta per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;
d) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;
e) elenco e caratteristiche identificative della dotazione di impianti, attrezzature e strumentazioni necessarie per l'attività;
e) integrazione del manuale di qualità relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attività da svolgere, in applicazione del presente decreto in formato elettronico;
f) logo di identificazione proposto dall'Organismo di controllo da apporre sulle apparecchiature a pressione ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto.
2. La "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" esaminata la completezza della documentazione allegata all'istanza, predisporrà l'autorizzazione di riconoscimento o conferma a firma del capo Dipartimento.

Art. 4
Verifica iniziale ed ispezioni degli Organismi Riconosciuti

1. L’attività di monitoraggio e sorveglianza degli Organismi di controllo è demandata alla "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35".
2. Nel corso delle verifiche, la "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" accerta la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nel presente decreto nonché il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali in conformità alle norme vigenti.
3. L’attività di sorveglianza presso la sede degli organismi designati è normalmente svolta congiuntamente all’attività di sorveglianza da parte di ACCREDIA, per il mantenimento dell'accreditamento - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le modalità già stabilite nella convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78.
4. Entro il mese di febbraio, l'Organismo di controllo deve inviare una relazione, a firma del legale rappresentante dell'organismo, circa all’attività svolta nell'anno precedente nel campo di delle attività previste dal presente decreto.

Art. 5
Norme finali

1. L’attività e immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo ha perso i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020, posto a base della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, l'Organismo deve sospendere l’attività e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali e del personale.
3. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 l'organismo deve inoltrare richiesta di conferma dell'autorizzazione.

Roma, 18 giugno 2015

Il capo del dipartimento: Fumero