Tipologia: Accordo
Data firma: 24 settembre 2001
Validità: 31.12.2003
Parti: Comunità Montana Appennino Pistoiese e OO.SS.
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico forestale, Com. Montana Appennino Pistoiese
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Occupazione
2. Utilizzo del motodecespugliatore
3. Indennità per mancato ricovero ad uso mensa
4. Indennità chilometrica
5. Missioni e trasferte
6. Inquadramenti
6. Quadro operaio
7. Uso della motosega
8. Indennità di reperibilità
9. Squadre elitrasportate
10. Salario variabile

Operai e impiegati forestali dipendenti dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese. Accordo con le OO.SS. per l'applicazione del Contratto Integrativo regionale di lavoro 01.04.2000 - 31.12.2003.

Il giorno 24.09.2001 presso la sede della Comunità Montana Appennino Pistoiese, si sono incontrati i rappresentanti della stessa e delle OO.SS. degli operai forestali allo scopo di definire un accordo per l'applicazione del CIRL 2000/2003.

Premesso che:
* Le OO.SS hanno chiesto l'applicazione del CIRL compreso il salario variabile di cui all'art. 16;
[…]
* La rideterminazione dell'indennità di reperibilità al 18% e l'indennità per l'elitrasporto come stabilite dagli articoli 23 e 24 del CIRL si applicano automaticamente.
* È opportuno stabilire un accordo circa le migliori condizioni applicate per la retribuzione dell'indennità di reperibilità fino al 31.12.2001;
* Gli accordi precedentemente stabiliti restano in vigore salvo quanto modificato dal presente, con particolare riguardo a quanto contenuto nell'accordo del 6 Marzo 2001, che qui s'intende completamente richiamato e compreso;
Tutto ciò premesso, fra le parti si concorda e sottoscrive quanto segue:

1. Occupazione
Le parti condividono pienamente il disposto dell'art. 2 del CIRL e s'impegnano a sostenere e richiedere, nell'ambito dell'applicazione del piano forestale regionale, la difesa dei livelli occupazionali esistenti e l'incremento degli addetti rispetto al numero stabilito per la Comunità Montana Appennino Pistoiese dalla Regione Toscana.

2. Utilizzo del motodecespugliatore
L'uso del motodecespugliatore (a spalla o a zaino) e quello della motosega, con particolare riguardo a quanto disposto per i lavori nocivi dall'art. 9 del CIRL, sono equiparati, ai fini della, corresponsione dell'indennità stabilita dall'art. 19 del CIRL, perché specificatamente riservata all'uso della motosega. Si dà atto che la Comunità Montana già applica tale riconoscimento d'equiparazione all'uso.

3. Indennità per mancato ricovero ad uso mensa
Non essendo possibile predisporre, in tempi brevi e con le attuati disponibilità finanziarie, adeguati ricoveri ad uso mensa come stabilito dall'art. 10 comma uno del CIRL, si concorda di erogare quale indennità sostitutiva di L. 6.000 per ogni giornata di lavoro effettiva, secondo le modalità già stabilite per l'erogazione del "buono pasto" […]
L'adeguamento dei ricoveri ad uso mensa ai sensi del D.lgs. n. 626/94 comporta, per i dipendenti che li possono utilizzare, l'automatica esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva.
[…]

7. Uso della motosega
Fermo restando il disposto dell'art. 19 e in particolare il limite di 4 ore/giorno per l'uso effettivo della motosega, le parti concordano l'opportunità, anche allo scopo di ridurre il rischio d'infortuni, di applicare le procedure di lavoro differenziate in base alle quali il motoseghista svolge tale mansione per tutta la giornata lavorativa, effettuando contestualmente le operazioni di manutenzione, misurazione, allestimento .e primo concentramento; in tal modo il tempo d'uso effettivo della motosega si ritiene mediamente non superiore a 4 ore/giorno.
Le parti concordano di impegnarsi, in sede regionale e per il prossimo CIRL per un sostanziale aumento dell'indennità prevista dall'art. 19, considerato che la mansione di motoseghista è particolarmente professionale e caratterizzante le maestranze forestali essendo indispensabile sia per le attività selvicolturali sia per la repressione degli incendi.

9. Squadre elitrasportate
Si concorda che, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del CIRL compresa la specifica indennità di 25.000 L/giorno, potranno essere stabiliti turni diversi se opportuno per il regolare servizio.