Tipologia: CPL
Data firma: 5 settembre 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura-Crotone, Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Crotone
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Parte Introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Relazioni sindacali
Art. 3 Sistema delle relazioni
Art. 4 Osservatorio Provinciale
Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 5 Assunzione e fase lavorativa
Art. 6 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 7 Riassunzione
Art. 8 Lavoratori migranti
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Ferie e permessi
Art. 12 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 13 Interruzione e recuperi
Classificazione del personale
Art. 14 Classificazione
Trattamento economico
Art. 15 Retribuzione
Art. 16 Retribuzione enti ed istituti di ricerca
 Art. 17 Valori sostitutivi ed annessi
Art. 18 Indennità chilometrica
Art. 19 Obblighi particolari tra le parti
Art. 20 Rimborso spese
Art. 21 Premio produttività
Art. 22 Vendita sulle piante
Art. 23 Lavori pesanti e nocivi
Art. 24 Tutela della salute del lavoratore
Art. 25 Norme disciplinari
Art. 26 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro extra-legem
Allegati
Allegato 1
• Tabella salariale operai a tempo indeterminato in vigore dal 01/09/2008 al 31/12/2011
• Tabella salariale operai a tempo determinato in vigore dal 01/09/2008 al 31/08/2009
• Tabella salariale operai a tempo determinato in vigore dal 01/09/2009 al 31/12/2011
Allegato 2 Enti ed istituti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola
• Operai a tempo determinato tabella salariale in vigore dal 01/09/2008
• Operai a tempo determinato tabella salariale in vigore dal 01/01/2009
• Operai a tempo determinato tabella salariale in vigore dal 01/11/2009
• Operai a tempo indeterminato

Contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Crotone

L'anno 2008 il giorno 05 del mese di Settembre in Crotone tra la Confagricoltura-Crotone […], la Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […]; viene stipulato il seguente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti da valere per tutto il territorio della provincia di Crotone.

Parte Introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente CPL di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro in agricoltura, singoli ed associati, così come individuati dall'art. 2135 del codice civile, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai, secondo le specifiche norme indicate nel CCNL 06/07/2006.
Il CPL si applica, altresì, alle imprese che svolgono attività agrituristiche,faunistiche, venatorie e di funghicoltura.
Il presente CPL, regola altresì sotto l'aspetto normativo ed economico, i rapporti di lavoro tra le aziende agricole "pubbliche" che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione e gli operai agricoli da essa dipendenti.

Relazioni sindacali
Art. 3 Sistema delle relazioni
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi.
Impegno a verbale
Sulla costituzione dell'Organismo Bilaterale, le parti si impegnano a verificare la possibilità di individuare nel Fimi tale funzione, nonché quelli di osservatorio provinciale e commissione paritetica.

Art. 4 Osservatorio Provinciale
Le parti, firmatarie del presente contratto, allo scopo di rafforzare momenti di conoscenza del settore all'osservatorio nazionale e per garantire una costante valutazione sull'intero comparto, convengono di costituire in forme paritetica un osservatorio provinciale sull'agricoltura.
L'Osservatorio Provinciale avrà il compito di
• …
• Fornire alle OO.SS da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
• …
• Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali,con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all' Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di competenza la Provincia, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
• Concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• Accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dall'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
• Esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni Sindacali, in base all'ultimo comma dell' art. 83 del CCNL;
• Esercitare il contratto nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali;
In relazione ai processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché l'Osservatorio prospetti agli Organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio Provinciale sarà costituito da un consiglio paritetico di sei componenti, designati dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori entro 90 giorni dalla stipula del presente Contratto. Le sedute ufficiale dell'Osservatorio, nelle more della costituzione dell'Ente Bilaterale, sarà quella del Fondo Fimi, e si riunirà ogni qualvolta una delle parti ne farà formale richiesta.

Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 8 Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti. Si considerano "migranti " i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Si intendono "migranti " anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 settimanali pari ad ore 6.30 giornaliere.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne.
In base all'art. 18 della legge 17.10.1967, n 977, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali; per adolescenti non può superare le 8 ore giornalieri e le 40 ore settimanali.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, facendo salve le attività zootecniche, si conviene che le aziende per le esigenze organizzative e/o produttive, di intesa con i lavoratori dipendenti, anche a loro richiesta, potranno distribuirlo in 5 giornate settimanali lavorative di 8 ore, o con una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata di sabato. Le ore non lavorate, in detta ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
L'orario normale di lavoro settimanale può essere superato, oltre che per le inderogabili necessità previste dalle leggi vigenti, anche per particolari esigenze di lavoratori stagionali per un periodo di lavoro non superiore a 90 giorni, per un massimo di 48 ore settimanali e comunque non oltre i limiti di legge , dando luogo allo strumento della flessibilità con il recupero compensativo retribuito dell'orario maggiore effettuato.

Art. 10 Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente coincidente con la domenica.
Nel caso di prestazione di lavoro di domenica deve essere concesso il riposo in un altro giorno della settimana.
Nei casi in cui il lavoratore costretto, per esigenze aziendali, a prestare lavoro senza fruire del riposo dovrà essergli corrisposta la maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 13 Interruzione e recuperi
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore.
Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni, nel limite massimo d 2 ore giornaliere a 12 settimanali.
Il recupero delle ore perdute a causa di intemperie, oltre il normale orario giornaliero, riguarda le ore non lavorate ma accreditate o pagate al lavoratore, con la normale retribuzione.
Qualora il lavoro dovesse essere sospeso, per motivo di forza maggiore dopo 5 ore di effettiva prestazione giornaliera, al lavoratore spetta la retribuzione prevista per l'intera giornata con facoltà da parte del datore di lavoro di recuperare le eventuali ore perdute entro due settimane. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art 8 delle legge 8 agosto 1972, n 457.

Trattamento economico
Art. 23 Lavori pesanti e nocivi
Sono da considerare lavori pesanti:
• Lavori manuali eseguiti comunque in acqua; escavazione pozzi; scavi profondi oltre m 150;
• Scavi di galleria per acqua;
• Tagli ed abbattitura di alberi ad alto fusto. La maggiorazione concordata è del 10%;
Sono da considerare lavori nocivi:
• Irrigazione con prodotti dei presidi sanitari della prima classe;
• Vuotatura a mano con pompe di pozzi neri,vasche di urine.
Per tali lavori nocivi, a parità di retribuzione e qualifica, ci sarà una riduzione di orario di lavoro di 2 ore e 20 minuti giornalieri.

Art. 24 Tutela della salute del lavoratore
Oltre a quanto già previsto dal D.L.vo. 626/94 in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori addetti ai lavori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.
Saranno utilizzati idonei sistemi di sicurezza per proteggere il lavoratore da possibili intossicazioni dermali o per inalazione: tali sistemi individuali di protezione saranno forniti dall'azienda.