Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 luglio 2015
Validità: 01.07.2015 - 30.06.2018
Parti: Assoced/Confterziario, Lait/Confterziario e Ugl Terziario
Settori: Servizi, CED
Fonte: ccnlced.it

Sommario:

Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)
Art. 2 (Classificazione del personale)
Titolo III Quadri
Art. 11 (Indennità di funzione) - Quadri
Titolo VII Mercato del lavoro
Art. … (Lavoro a tempo determinato)
Art. ... (Contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto)
Art. … (Contratti a termine per studenti di scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari)
Art. … (Somministrazione di lavoro - Definizione)
Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Art. 29 (Obblighi di informazione)
Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Art. 33 (Lavoro ripartito)
Art. … (Contratto di reimpiego)
Art. 34 (Soglie numeriche)
Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 38 (Flessibilità dell'orario)
Titolo IX Part-time
Art. 43 (Rapporto a tempo parziale)
Art. 44 (Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Art. ... (Trasformazione del rapporto)
Art. 45 (Riproporzionamento)
Art. 46 (Lavoro supplementare)
Art. ... (Clausole flessibili ed elastiche)
Art. … (Revoca del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica)
Art. ... (Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)
Titolo XIII Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art.... (Congedo per le donne vittime di violenza di genere)
Titolo XV Missioni e trasferimenti
Art. 82 (Missioni)
Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. … (Congedo parentale a ore)
Titolo XXVIII Ente bilaterale e formazione continua
Art. 167 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale)
Titolo XXX Accordi integrativi regionali contrattazione di secondo livello

Premessa
Art. … (Contrattazione integrativa)
Art. … (Materie)
Art. … (Premio di risultato)
Art. … (Procedure per l'attuazione della contrattazione integrativa)
Art. 177 (Accordi integrativi regionali)
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 120 (Elemento economico di garanzia)
Titolo XXXIII Assistenza sanitaria integrativa
Art. 201 (Quota associativa)
Art. 203 (Decorrenza e durata)
Art. 204 (Contrattazione integrativa aziendale)
Tabella A
Una tantum
Allegato 1 Accordo per la per la disciplina contrattuale dell'apprendistato professionalizzante nel settore centri elaborazione dati (CED) ai sensi del dlgs. 14 settembre 2011, n. 162
Protocollo di intesa Assoced, Lait e ugl Terziario

Accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi, per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative, per le imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi.

Il giorno 9 del mese di luglio dell'anno 2015, in Roma, presso la sede dell'Assoced, Via Duilio n. 13, Roma, si sono incontrati: la Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati – Assoced […], con l'assistenza della Confterziario […], la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali – Lait […], con l'assistenza della Confterziario […] e Ugl Terziario - Federazione Nazionale […], con l'assistenza del Segretario Confederale Ugl […], con la consulenza giuridica di R.P., esperta di diritto del lavoro e relazioni sindacali, per sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 maggio 2012 per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi, per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative

Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)
Omissis
A decorrere dal 1° luglio 2015, il CCNL si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi.

Art. 2 (Classificazione del personale)
Omissis
Commissione tecnica paritetica per la classificazione del personale
Le Parti concordano sulla necessità di provvedere ad un riesame del sistema di classificazione del personale, delle declaratorie e dei profili professionali contenuti nel CCNL allo scopo di adeguarne la disciplina ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi delle imprese del settore
Pertanto, entro il 31 dicembre 2015, sarà insediata una Commissione tecnica per la classificazione del personale, pariteticamente composta da 3 rappresentanti designati da Assoced e Lait e da 3 rappresentanti designati da Ugl Terziario.
La Commissione procederà a raccogliere tutti gli elementi di conoscenza utili per svolgere la propria attività, finalizzata a progettare una proposta di riforma dell'attuale struttura dell'inquadramento, adottando criteri di rispondenza all'evoluzione dei processi organizzativi e produttivi e alla correlativa specifica professionalità del personale, con particolare riguardo alle mansioni polivalenti, alla responsabilità ed autonomia delle singole posizioni di lavoro.
La Commissione svolgerà i propri lavori nel corso del triennio di vigenza del presente contratto, e presenterà sei mesi prima della sua scadenza un rapporto conclusivo alle parti stipulanti.
Le parti provvederanno, in occasione del rinnovo contrattuale per il triennio successivo, a negoziare soluzioni sui contenuti della relazione della Commissione e ad aggiornare il sistema di inquadramento con figure professionali nuove e/o mancanti.

Titolo VII Mercato del lavoro
Art. … (Lavoro a tempo determinato)

È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi.
[...]
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
[…]

Art. ... (Contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto)
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
[…]

Art. … (Contratti a termine per studenti di scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari)
Al fine di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico e universitario con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo delle vacanze estive, i datori di lavoro, che applicano integralmente il presente CCNL, in alternativa ai tirocini formativi e di orientamento, potranno stipulare contratti a termine, di durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso da loro frequentato, e, in ogni caso, in settori dove possano acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori.
Lo studente da assumere dovrà presentare, a richiesta del datore di lavoro, idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata.
I datori di lavoro si impegnano a far conseguire agli studenti un'idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.
Le parti demandano alla contrattazione aziendale la definizione delle modalità attuative per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
Chiarimento a verbale
Fermo restando il rispetto delle norme dettate dalla L. n. 296/2007, per "studenti di scuole secondarie di secondo grado" si intende, ai fini del presente articolo, studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. … (Somministrazione di lavoro - Definizione)
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Le parti convengono che l’utilizzo di lavoratori somministrati a tempo determinato non potrà superare in ciascuna unità produttiva il 10% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Sono esclusi dal computo, invece, i contratti conclusi por la fase di avvio di nuovo attività o por la sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto. Por fase di avvio si intendo il tempo necessario por la mossa a regimo dell'organizzazione aziendale o comunque fino ad un massimo di 12 mesi.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 81/2015, la somministrazione a tempo determinato di:
- lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991;
- soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o comunque percettori di ammortizzatori sociali;
- lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei nn. 4 e 99, art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con decreto ministeriale (art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).

Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Art. 29 (Obblighi di informazione)
L’impresa utilizzatrice deve comunicare ogni dodici mesi, anche per il tramite dell’associazione datoriale, alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Devono essere comunicati i rapporti conclusi nel periodo di dodici mesi intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente; la comunicazione va effettuata entro il successivo 31 gennaio.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di ciascun anno all’Ente Bilaterale Nazionale Contri Elaborazione Dati - EBCE.
[…]

Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Omissis
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3, L. n. 68/1999.

Art. 33 (Lavoro ripartito)
Abrogato

Art. … (Contratto di reimpiego)
In via sperimentale, per la durata del presente CCNL, è consentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento in azienda di lavoratori con più di 50 anni di età e di soggetti inoccupati o disoccupati di lunga durata ai sensi dell'art. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 297/2002, esclusi i soggetti che rientrano nel campo d'applicazione dell'apprendistato.
[…]

Art. 34 (Soglie numeriche)
Abrogato

Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 38 (Flessibilità dell'orario)

Omissis
In ogni caso, le ore di riduzione devono essere godute o liquidate con quote orarie della retribuzione di cui all'art. 111 del CCNL entro 12 mesi dal termine del programma annuale di flessibilità.
Decorso tale termine, al lavoratore spetta, oltre la retribuzione per le ore non godute, la maggiorazione prevista dall'art. 51 del CCNL per il lavoro straordinario.
Le ore maturate ai sensi del presente articolo non possono essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione di orario, permessi ed eventuali altre riduzioni previste a diverso titolo dal CCNL o da accordi aziendali.

Titolo IX Part-time
Art. 44 (Disciplina del rapporto a tempo parziale)

(cancellato)

Art. … (Trasformazione del rapporto)
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, debitamente certificate, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
In caso di malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore, con figlio di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Art. 45 (Riproporzionamento)
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL, per il solo fatto di lavorare a tempo parziale.
In ogni caso, al lavoratore con contratto part-time saranno garantite le previsioni di cui al presente CCNL, con i seguenti meccanismi:
Omissis

Art. ... (Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III Attività Sindacale, della Legge 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Titolo XIII Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art.... (Congedo per le donne vittime di violenza di genere)

La lavoratrice inserita nei percorsi relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis, L. n. 119/2013, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Analogamente, le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle ipotesi sopra previste, hanno diritto alla sospensione del rapporto per un massimo di tre mesi.
La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente della volontà di usufruire del congedo con almeno sette giorni di anticipo e deve produrre la documentazione giustificativa dell'assenza.
Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice è corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, composta degli elementi di cui all'art. 111 (Retribuzione di fatto) del CCNL.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera nell'arco di tre anni.
In caso di fruizione ad ore, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la sua intenzione con un preavviso minimo di quindici giorni, indicando:
- il numero di mesi di congedo spettante;
- l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite;
- la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
In ogni caso, non sono ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.
La fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di legge.
La lavoratrice di cui al comma 1 del presente articolo, ha diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.

Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. … (Congedo parentale a ore)

Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori di conciliare i tempi di vita e di lavoro, è stabilito che il congedo parentale di cui all'art. 99 del CCNL potrà essere fruito anche a ore, secondo le seguenti modalità:
a) il lavoratore che intende avvalersi del congedo in parola, deve comunicare al datore di lavoro la sua intenzione con un preavviso minimo di quindici giorni, indicando:
- il numero di mesi di congedo parentale spettante ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 che intende utilizzare;
- l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite;
- la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Non sono ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere, salvo diversa intesa tra le parti.
b) la fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di legge.
Il lavoratore ha diritto di cumulare, anche nella stessa giornata, altri riposi o permessi previsti dalla legge o dal CCNL, sempre nel rispetto del limite di cui all'ultimo periodo del precedente punto a).
Per il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ciascuna ora di congedo viene utilizzato il divisore orario contrattuale 168.
Tutti gli oneri di comunicazione all'Inps in merito alla fruizione del congedo parentale a ore restano in capo al lavoratore interessato.

Titolo XXX Accordi integrativi regionali contrattazione di secondo livello
Premessa

Le parti, consapevoli che la contrattazione di secondo livello costituisce uno strumento vantaggioso per imprese e lavoratori capace di soddisfare specifiche esigenze che tengano conto delle realtà territoriali, concordano di definirne compiutamente la disciplina con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.

Art. … (Materie)
A livello aziendale possono essere concordate particolari norme riguardanti:
- articolazione dell'orario settimanale;
- turni o nastri orari;
- eventuali forme di flessibilità, anche a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 38 del CCNL;
- part-time: modalità di svolgimento del lavoro supplementare nei limiti previsti dall'art. 46 del CCNL; modalità di applicazione di clausole elastiche e flessibili nei limiti di cui all'Art. … (Clausole elastiche e flessibili); modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo parentale spettante;
- modalità di attuazione dei contratti a termine per studenti universitari o di scuole secondarie di secondo grado;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 75;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 179;
- molestie sessuali;
- ulteriori modalità di godimento del congedo parentale, nel rispetto di quanto previsto nell'art.... (Congedo parentale a ore);
- ulteriori modalità di godimento del congedo di cui all'Art.... (Congedo per le donne vittime di violenza di genere)
- progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età;
- programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo.

Art. 177 (Accordi integrativi regionali)
Abrogato

Titolo XXXIII Assistenza sanitaria integrativa
Art. 204 (Contrattazione integrativa aziendale)

Abrogato

Allegato 1 Accordo per la per la disciplina contrattuale dell'apprendistato professionalizzante nel settore centri elaborazione dati (CED) ai sensi del dlgs. 14 settembre 2011, n. 162
Omissis
Art. 2 - Numero di apprendisti [...]
Art. 4 - Proporzione numerica
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Chiarimento a verbale
In base alla nuova disciplina è pertanto possibile distinguere tre ipotesi:
- aziende con almeno 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate è di 3 a 2 (cioè 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati);
- aziende con meno di 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti e qualificati è 1 a 1 (cioè 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato);
- aziende con meno di 3 dipendenti qualificati (indipendentemente dal numero complessivo di dipendenti): possono essere assunti non più di 3 apprendisti.

Protocollo di intesa Assoced, Lait e ugl Terziario
Premesso che
In data odierna le parti hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi, per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative, per le imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi che avrà valenza fino al 30 giugno 2018;
tale sottoscrizione avviene in un periodo di grave crisi dell’economia italiana le cui possibilità di ripresa sono minate da una compressione dei redditi e da un livello inadeguato di produttività;
le parti ritengono che la introduzione di meccanismi di partecipazione possa contribuire a far uscire le aziende dalle attuali difficoltà e contribuire a determinare un modello di più efficace organizzazione del lavoro;
è stato varato a marzo 2015 dal Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato il nuovo testo unificato della proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori, in applicazione dell’articolo 46 della Costituzione, ed è quindi possibile che si giunga, nel tempo di applicazione del CIA, alla approvazione di una legge in materia
Le parti stipulano il seguente protocollo di intesa
Le premesse fanno parte integrale del presente protocollo di intesa.
Entro tre mesi le parti costituiranno la "Commissione paritetica per la partecipazione” che sarà composta in maniera paritetica tra i rappresentanti dell’organizzazione sindacale e delle parti datoriali.
Tale Commissione avrà il compito di predisporre una proposta di modello partecipativo, nel quadro della legislazione esistente e di quella eventualmente sopraggiunta, per le aziende del settore.
Tale Commissione nella prima riunione definirà un calendario dei lavori ed un cronoprogramma dei propri obiettivi, con l’obiettivo di arrivare ad una proposta condivisa entro 24 mesi.