Tipologia: CPL
Data firma: 14 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Associazione Agricoltori EN, Cia, Federazione provinciale Coldiretti e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Enna
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Decorrenza del contratto
Art. 3 - Efficacia del contratto
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 4 - Osservatorio
Art. 5 - Commissione paritetica provinciale
Art. 6 - Pari opportunità
Titolo III - Mercato del lavoro
Art. 7 - Assunzione
Art. 8 - Fasi lavorative
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Chiamata nominativa
Art. 11 - Aspettativa
Art. 12 - Convenzioni
Art. 13 - Accordi sindacali collettivi
Art. 14 - Riassunzione
Art. 15 - Lavoratori migranti
Art. 16 - Lavoratori immigrati
Art. 17 - Appalti e esternalizzazioni
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 18 - Classificazione
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 21 - Permessi per corsi addestramento professionale e recuperi scolastici
Art. 22 - Permessi straordinari
Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 24 - Lavoro a turni
 Art. 25 - Interruzione e recuperi operai agricoli
Titolo IV - Norme di trattamento economico
Art. 26 - Aumento salariale
Art. 27 - Rimborso spese
Art. 28 - Indennità chilometrica
Art. 29 - Indennità di mensa
Art. 30 - Contratto a tempo determinato e premio di rendimento
Art. 31 - Premi di produttività
Art. 32 - Salario variabile e/o per obiettivi
Art. 33 - Cottimo
Titolo VII - Previdenza – Assistenza – Tutela della salute
Art. 34 - Integrazione di malattia ed infortunio sul lavoro e maternità
Art. 35 - Cassa integrazione salari
Art. 36 - Tutela della salute dei lavoratori
Titolo VIII - Sospensione – risoluzione rapporto – provvedimenti disciplinari
Art. 37 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 38 - Comunicazione scritta di interruzione di rapporto di lavoro
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 39 - Delegati di azienda
Art. 40 - Riunioni in azienda e fuori azienda
Art. 41 - Permessi sindacali
Art. 42 - Contributo contrattuale
Art. 43 - Quote sindacali per delega
Art. 44 - Contributo Cimila
Titolo X - Norme finali
Art. 44 - Controversie individuali
Art. 45 - Condizioni di miglio favore
Art. 46 - Disposizioni generali
 

Contratto provinciale operai agricoli Enna (CPL) e regolamento Cimila

L’anno 2008 il giorno 14 del mese di Luglio, in Enna presso la sede della Cimila sita in via C. Sicilia n. 117, tra l’Associazione Agricoltori della Provincia di Enna[…], la Confederazione Italiana Agricoltori […], la Federazione provinciale Coldiretti […] e la Federazione Lavoratori Agro-Industria (Flai-Cgil) […], la Federazione Agroalimentare Italiana (Fai-Cisl) […], la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (Uila-Uil) […] ad integrazione del CCNL del 6 luglio 2006, si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Enna.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro, in appresso CPL, integra le norme di rinvio incluse nel Contratto Collettivo Nazionale del 06/07/2006 e regola i rapporti di lavoro tra gli imprenditori agricoli di cui all’Art. 2135 del Codice Civile e gli operai agricoli e florovivaisti nel territorio della provincia di Enna.
A titolo esemplificativo le imprese considerate agricole ai sensi dell’Art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti sono:
- le aziende Ortofrutticole
- le aziende Oleicole
- le aziende Zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici
- le aziende Vitivinicole
- le aziende Funghicole
- le aziende Casearie
- le aziende Tabacchicole
- le aziende Faunistico-venatorie
- le aziende Agrituristiche
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura
- le aziende Vivaistiche e Florovivaistiche
- le aziende produttrici e trasformatrici di frutti con guscio
- le aziende cerealicole e foraggere

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 4 – Osservatorio

Nello spirito dello sviluppo di ancor più strette e positive relazioni bilaterali, le parti concordano sulla costituzione dell’Osservatorio Provinciale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del CCNL e dell’Allegato 4 (regolamento per il funzionamento degli osservatori).
L’Osservatorio Provinciale s'insedierà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente CPL e sarà costituito da un rappresentante titolare ed un supplente designati da ogni organizzazione sottoscrittrice del presente CPL. Detti componenti resteranno in carica fino a revoca ed è ammessa la loro sostituzione da parte dell’Organizzazione designante.
L’Osservatorio ha tra i compiti, oltre quelli previsti dall’Art. 6 del CCNL, quello di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi:
a) del mercato del lavoro agricolo della provincia di Enna (studio e monitoraggio);
b) valutazione e gestione di eventuali crisi del settore;
c) criticità relative alla sicurezza ed alla salute del settore (monitoraggio);
d) elaborazione di programmi di formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
e) innovazione degli assetti produttivi e della ricerca, nonché al complessivo sviluppo della qualità del lavoro ed alla professionalità del lavoratore ed in particolare delle lavoratrici.;
f) definizione delle linee di indirizzo per l’applicazione di accordi e norme e specificamente: Allegato n. 3 (accordo per il RLS e comitato paritetico); Allegato n. 7 (indennità di anzianità); Allegato n. 8 (accordo sui termini di corresponsione del TFR agli OTD); Allegato n. 12 (protocollo d’intesa per la costituzione delle RSU impiegati e quadri); Allegato n. 10 (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
nonché
g) esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed applicazione dei criteri fissati nel presente CPL;
h) esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi e delle leggi-sociali.
i) gestione dei ricorsi ed eventuali vertenze derivanti dalla mancata applicazione del presente contratto riguardo agli inquadramenti professionali.
Per il funzionamento dell’Osservatorio si rinvia all’Art. 6 e all’allegato n. 4 del CCNL.

Art. 5 - Commissione paritetica provinciale
Al fine di dare piena attuazione alle normative per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ed in particolare al D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed integrazioni, le parti stipulanti s'impegnano entro tre mesi dall’approvazione del presente CPL ad istituire la Commissione Paritetica Provinciale ai sensi dell’Art. 20 del citato D.Lgs. 626/94 e del verbale di accordo (allegato n. 3 al CCNL).
È riconosciuta la facoltà, ai Rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto di fare ricorso alla CPP per le controversie in materia di applicazione delle norme sulla sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 626/94, secondo periodo, esercitano le attribuzioni con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di competenza.
In attesa del riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro come previsto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, al fine di potenziare le funzioni della Commissione Paritetica Provinciale (CPP), la stessa è individuata anche quale strumento di aiuto alle imprese:
a) nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b) nella valorizzazione di accordi aziendali e territoriali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti giuridicamente;
c) nel sistema di qualificazione delle imprese fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
d) nella realizzazione di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
Fermo restando il disposto dell'articolo 18 del D.Lgs. 626/94, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto dai lavoratori ed individuato secondo i criteri fissati al punto 1 dell’Allegato 3 al CCNL.
Fino a quando il/i RLS non saranno eletti, le OO.SS. firmatarie del presente CPL designeranno per azienda o per comparto il/i RLS o il RLT che resteranno in carica sino all’elezione.

Titolo III - Mercato del lavoro
Art. 15 - Lavoratori migranti

I lavoratori migranti sono definiti dall’Art. 22 del CCNL. L’assunzione della manodopera migrante è effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza alla manodopera locale.
Ai lavoratori migranti deve essere assicurato il rispetto del CCNL nonché del presente CPL.
[…]

Art. 16 - Lavoratori immigrati
Le parti s'impegnano di assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono i diritti dei lavoratori extracomunitari al fine di sottrarre gli stessi dalle aree di sfruttamento della clandestinità e ad un ruolo di controparte degli altri disoccupati così come previsto dal contratto nazionale.

Art. 17 - Appalti ed esternalizzazioni
Le aziende che utilizzano manodopera, tramite appalti, dovranno preventivamente informare le OO.SS. e le OO.PP mediante invio all’Osservatorio provinciale di copia del contratto di appalto sottoscritto.
Copia del contratto di appalto dovrà essere inviato prima dell’inizio dei lavori all’INPS all’Ispettorato del Lavoro e all’Osservatorio provinciale.
Nel caso di esternalizzazione oltre alle informazioni preventive di cui al precedente comma, le parti dovranno stipulare un contratto aziendale tra azienda appaltante, azienda appaltatrice, OO. SS. e OO.PP dove sarà indicato esplicitamente che per eventuali inadempienze normative e contributive ne dovrà rispondere l’azienda appaltante.
Detto contratto dovrà essere inviato prima dell’inizio dei lavori all’INPS all’Ispettorato del Lavoro e all’Osservatorio provinciale

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere.
Fermo quanto previsto dall’Art. 30 del CCNL e fatte salve le attività zootecniche, si conviene che sarà possibile distribuire le 39 ore settimanali in cinque giorni e conseguentemente l’orario potrà essere così ripartito: ad es. (da lunedì a giovedì: otto ore giornaliere venerdì: sette ore giornaliere).
Nei periodi di raccolta di prodotti, di lavorazioni meccaniche ed attività specifiche delle aziende oltre che nei campi sperimentali, potranno essere concordate tra le parti oggetto del contratto, nei limiti del richiamato articolato del CCNL, orari di lavori flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale.
La possibilità prevista dal CCNL all’art. 30 secondo e terzo comma di applicazione dell’orario multiperiodale, qualora derivante da oggettive esigenze produttive aziendali, dovrà essere concordato preventivamente tra azienda RSA o RSU e le rispettive rappresentanze firmatarie del presente CPL.
Le ore svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro settimanale saranno recuperate in altri periodi dell'anno in base a quanto concordato attraverso l’accordo aziendale di cui sopra, con il godimento di pari entità di riposi compensativi.

Art. 20 - Riposo settimanale
Ad integrazione dell’Art. 31 del CCNL, gli operai agricoli hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale che deve preferibilmente coincidere con la domenica.
In caso di mancato godimento coincidente con la domenica, agli operai dovrà essere garantito il riposo in altro giorno della settimana.
Per gli addetti al bestiame o per lavoratori aventi particolari mansioni non rientranti in regolari turni, il riposo settimanale dovrà essere assicurato entro la settimana cui si riferisce la prestazione di lavoro.
Eventuali ulteriori deroghe dovranno essere concordate tra il datore di lavoro e i delegati sindacali di azienda, ed in mancanza, con le OO.SS. provinciali.

Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Fermo restando quando previsto dal CCNL e per quanto demandato al CPL, il limite del lavoro notturno al coperto è stabilito dalle ore 21,00 alle ore 7,00.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore
[…]

Art. 24 - Lavoro a turni
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo ad una maggiorazione del 24% su salario contrattuale, salario integrativo provinciale, contingenza e generi in natura.

Art. 25 - Interruzione e recuperi operai agricoli
Fatti salvi i casi di cui all’Art. 40 del CCNL, nella eventualità di interruzione a causa d'intemperie degli OTI, l’integrale recupero sarà effettuato se possibile entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento nel limite di due ore giornaliere e 10,00 settimanali.

Titolo IV - Norme di trattamento economico
Art. 33 - Cottimo

È fatto assoluto divieto di ricorso al cottimo.

Titolo VII - Previdenza – Assistenza – Tutela della salute
Art. 36 - Tutela della salute dei lavoratori

Le parti convengono di dare piena attuazione a quanto previsto al punto c) dell’Art. 4 del presente CPL e degli ambiti di intervento dell’Osservatorio Provinciale.
Le parti, inoltre, a seguito delle modifiche legislative intervenute in materia di sicurezza concordano di incontrarsi per valutarne la corretta applicazione e si impegnano, nell’ambito dei compiti dell’Osservatorio Provinciale, ad andare ad una ristesura del presente articolo.
In relazione alla nota di rimando di cui all’Art. 63 del CCNL sono individuati quali lavori nocivi, oltre quelli già classificati dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27/04/2004 (GU n. 134 del 10/06/2004), quelli qui di seguito riportati:
- attività svolte in ambiente fortemente rumoroso;
- attività comportanti vibrazioni applicate al sistema mano-braccio ed a tutto il corpo;
- lavori di movimentazione manuale di carichi;
- attività facenti utilizzo di polveri di origine vegetale ed animale;
- attività facenti uso di fitofarmaci e antiparassitari;
- attività facenti uso di preparati liquidi o polverulenti per pulizia, disinfezione, disinfestazione e lubrificazione;
Nelle attività sopra richiamate, l’orario giornaliero di lavoro è ridotto a 4 ore e 10 minuti fermo restando la retribuzione per 6 ore e 30 minuti.
Per le medesime attività è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Il protocollo sanitario è di norma elaborato per azienda; in ogni caso deve essere subordinato a:

RischiAccertamentiPeriodicità
AGENTI CHIMICI
Agenti chimiciVisita medica Annuale
AGENTI FISICI
RumoreVisita medica
Esami ematochimici
Monitoraggio biologico
Audiometria
Annuale/biennale
VibrazioniECG
Visita medica
Biennale
AGENTI BIOLOGICI
Agenti biologiciVisita medica
Esami ematochimici
Monitoraggio biologico
Vaccinazioni
Annuale
Prodotti FitosanitariVisita medica
Esami ematochimici
Monitoraggio biologico
Annuale
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI
PolveriSpirometria Biennale
MALATTIE DELLA PELLE
 Visita medica Annuale/biennale
TUMORI PROFESSIONALI
Tumori professionaliVisita medica
Esami ematochimici
Monitoraggio biologico
Biennale
MMCVisita medicaBiennale
Fatica fisicaECG
Visita medica
Biennale

In applicazione del 2° e 3° comma dell’Art. 64 del CCNL si conviene quanto segue:
Per gli operai addetti ai lavori nelle stalle e per quelli addetti all’impiego di fitofarmaci, pesticidi, erbicidi, insetticidi nonché per i trattoristi, al fine di evitare eventuali conseguenze nocive alla loro salute ed allo scopo di un’opportuna prevenzione a livello aziendale dovrà essere prevista, ove possibile, la rotazione tra gli addetti. Ove ciò non fosse possibile, si procederà con la riduzione dell’orario di lavoro di cui al punto precedente. Inoltre, agli stessi addetti, dovrà essere assicurata, a carico del datore di lavoro, al momento dell'assunzione una visita preventiva e poi con cadenza annuale, salvo diversa prescrizione dell'autorità preposta - Centri di medicina e/o Medico competente - la sorveglianza sanitaria da svolgere presso Centri di Medicina Preventiva istituiti presso le ASL ove sono situate le aziende agricole o mediante il Medico Competente nominato ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 626/94, ove ricorrono gli obblighi di legge della sorveglianza sanitaria.
I lavoratori non possono rifiutarsi di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria che deve effettuarsi in costanza di rapporto di lavoro, durante l’orario lavorativo e senza alcun onere finanziario a carico degli stessi.
I datori di lavoro sono obbligati a tenere presso l'azienda la cartella sanitaria di rischio.
Ai fini della valutazione dell’idoneità delle condizioni ambientali di lavoro nelle singole aziende e per l'individuazione delle misure di tutela da adottare si rimanda alle norme di legge vigenti e allo scopo di fornire un contributo nella formulazione dei programmi necessari all'attuazione delle norme di prevenzione ed un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni nel lavoro, le Organizzazioni firmatarie del presente CPL si impegnano, in sede di Osservatorio Paritetico, a promuovere i necessari rapporti di coordinamento tra azienda e strutture sanitarie.
I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai lavoratori addetti o, comunque, impiegati in lavori nocivi, i necessari mezzi protettivi - dispositivi di protezione individuale - rispondenti alle tipologie di rischi cui sono esposti, così come definiti dal titolo IV del D.Lgs. 626/94.
Nei frigor agricoli, qualora per la miglior conservazione dei prodotti agricoli venissero usati presidi sanitari che potrebbero risultare dannosi alla salute dei lavoratori, la direzione aziendale porterà a conoscenza dei lavoratori stessi, i rischi e le modalità di sicurezza di impiego di tali presidi e doterà gli addetti dei necessari DPI.
I mezzi di protezione individuale dal rischio dovranno essere sostituiti quando l’usura ne pregiudichi l’efficacia.
Quale misura di prevenzione si procederà ad eventuale rotazione degli addetti durante la giornata lavorativa o nel corso della settimana.
Ai lavoratori saranno forniti gratuitamente dalle aziende agricole fino ad usura e nel numero massimo indicato all’anno:
- se addetti agli allevamenti suinicoli due paia di stivali e guanti, due tute o due camici, un impermeabile (se addetti anche al lavaggio);
- se addetti a frigor ortofrutticolo, per coloro che entrano nelle celle frigorifere vestiario completo (scarpe, pantaloni, giubbotto, guanti e copricapo) imbottito;
- se addetti alle sale di mungitura nelle stalle moderne da latte un paio di stivali, un camice e un paio di guanti per la pulizia della mammella e dei bidoni del latte,
- se addetti all’espurgo dei lagoni, ai trattamenti antiparassitari, all’uso di diserbanti chimici, i necessari mezzi protettivi quali maschere filtranti, stivali, tute e guanti di gomma, copri capo ed occhiali di sicurezza;
- se addetti alle mietitrebbie da grano e da granone un paio di occhiali di sicurezza e maschere filtranti;
- se addetti alle trattrici non insonorizzate, cuffie antirumore;
Per le donne in stato di gravidanza valgono le norme di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, allorquando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute dagli organi competenti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
In applicazione del quarto comma dell’Art. 64 del CCNL si conviene che le parti si incontreranno di norma entro il mese di febbraio di ogni anno.

Titolo VIII - Sospensione – Risoluzione rapporto – Provvedimenti disciplinari
Art. 37 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Conformemente a quanto stabilito nel penultimo comma dell’Art. 69 del CCNL, l'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti, dopo aver svolto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, potrà tutelarsi secondo le vigenti disposizioni di legge.
La risoluzione del rapporto di lavoro a “tempo indeterminato” può avvenire secondo quanto disciplinato dall’Art. 69 del CCNL.
Ad integrazione dell’Art. 69 del CCNL sono aggiunti i seguenti commi:
[…]
- quando si accerti la mancata osservanza di norme igienico-sanitarie-ambientali imputabili al lavoratore che prevedano sanzioni penali e/o comportino gravi danni per l’azienda.

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 39 - Delegati di azienda

Viene fatto riferimento all’Art. 75 del CCNL.
I rapporti fra i dirigenti d’azienda ed i delegati dovranno essere improntati a reciproco rispetto.
L’assolvimento dei compiti fissati come sopra dovrà svolgersi in azienda.

Art. 40 - Riunioni in azienda
Nelle aziende con più di 5 dipendenti ove, alla data di entrata in vigore del presente Contratto, non esistano i delegati sindacali aziendali, è consentito alle OO.SS. di indire, con le modalità e le procedure previste dal 2 comma dell’Art. 79 del CCNL, una riunione da effettuarsi durante l’orario di lavoro e di durata non superiore a 2 ore, allo scopo di eleggere i delegati sindacali di azienda. Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal 1° comma dell’Art. 79 del CCNL.

Titolo X - Norme finali
Art. 44 - Controversie individuali
In sostituzione dell’Art. 83 del CCNL è confermato il seguente:
"Le controversie individuali in dipendenza del rapporto di lavoro, di cui all’applicazione e integrazione del presente Contratto, nel caso di mancato accordo fra le parti, dovranno essere demandate alle rispettive Organizzazioni Sindacali Comunali o di Zona per un primo tentativo di componimento.
In caso di mancato accordo le controversie stesse verranno rimesse all’esame delle rispettive Organizzazioni Provinciali.
Non conciliandosi le parti neppure in questa Sede, le vertenze dovranno essere demandate all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. per un ulteriore tentativo di componimento prima di adire alla Magistratura".

Art 46 – Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti nonché quanto previsto nel CCNL di categoria.