INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
DETPRES 14 luglio 2015 n. 257
Accordo-Quadro tra l’INAIL e l’Università degli Studi di Parma.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto il Protocollo d’intesa siglato in data 15 dicembre 2000 tra l’Università degli Studi di Parma e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPESL per l’istituzione del Centro di collaborazione di Eccellenza denominato CERT;
vista la Convenzione siglata in data 11 aprile 2006 tra la predetta Università e l’ISPESL per la riconfigurazione del CERT e l’istituzione del Centro di collaborazione di Eccellenza denominato CERIT;
rilevata l’opportunità di rinnovare e rafforzare la collaborazione con l’Università, finalizzata alla promozione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, stipulando un apposito Accordo-Quadro;
visti la relazione del Direttore Generale del 3 luglio 2015 e lo schema di Accordo-Quadro ivi allegato,

DETERMINA

di approvare lo schema di Accordo-Quadro tra l’INAIL e l’Università degli Studi di Parma che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE


ACCORDO QUADRO
TRA

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato “INAIL”, con sede in Roma, Via IV Novembre, 144, Codice Fiscale *** e Partita IVA ***, rappresentato da …

E

l’Università degli Studi di Parma, di seguito denominata “Università”, con sede in Parma, Via dell’Università, 12, Codice Fiscale e Partita IVA ***, rappresentata da …
di seguito indicate come le Parti

Premesso che

• in data 15 dicembre 2000 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Parma e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, di seguito ISPESL, per l’istituzione di un Centro Studi e Ricerche presso l’Università di Parma – Sezione di Medicina del Lavoro e laboratorio di Tossicologia Industriale del Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione, per lo sviluppo di attività di ricerca riconducibili al Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’ISPESL;
• tale Protocollo d’Intesa prevedeva la volontà dei due enti di collaborare, altresì, all’istituzione di un Centro di Ricerca Interdipartimentale per lo sviluppo di attività di ricerca riconducibili ai Dipartimenti Tecnologie di Sicurezza e Omologazione e Certificazione dell’ISPESL, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Parma;
• in data 11 aprile 2006 è stata siglata una Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e l’ISPESL per:
o la riconfigurazione della struttura già nota come Centro Studi e Ricerche ISPESL presso l’Università di Parma, denominandolo Centro di Eccellenza per la Ricerca Tossicologica - CERT
o l’istituzione e il funzionamento del Centro di Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica – CERIT;
• l’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell’ISPESL, ed il trasferimento delle relative funzioni all’INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
• l’INAIL è un istituto pubblico costituito per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al quale sono attribuite competenze anche in materia di ricerca, in ordine alla quale dispone di una consolidata esperienza a livello nazionale e internazionale;
• l’INAIL, oltre a svolgere direttamente attività di ricerca scientifica, stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner nazionali e internazionali, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali;
• l’INAIL dispone del Dipartimento innovazione tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (di seguito DIT) che promuove e svolge, in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi di sicurezza del lavoro, attività di studio, ricerca e sperimentazione finalizzati alla proposta normativa, sviluppo e validazione di buone prassi, di metodiche, di procedure di gestione e di valutazione del rischio in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita dei lavoratori; l’Università, centro primario di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
• l’INAIL dispone del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e Ambientale (DiMEILA) che svolge e promuove attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione, secondo i principi della medicina del lavoro, dell’epidemiologia occupazionale e dell’igiene del lavoro ed ambientale con particolare attenzione allo studio dei rischi associati all’esposizione lavorativa ed ambientale ad agenti tossici, cancerogeni e alle nanotecnologie, anche attraverso lo sviluppo di nuove tecniche di monitoraggio biologico e di nuovi biomarcatori molecolari;
• l’Università, centro primario di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazioni con istituti extrauniversitari finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
• l’Università in data 5 maggio 2014 ha emanato il “Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento dei Centri Universitari” dell’Università di Parma, che in particolare all’articolo 6 individua i “Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività o servizi”;
• è intenzione delle Parti procedere alla riconfigurazione dei due Centri di eccellenza CERIT e CERT come Centri di collaborazione dell’Università di Parma, ai sensi del suddetto art. 6 del Regolamento;
• le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità, intendono rinnovare e rafforzare la collaborazione, mediante l’utilizzo di risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
RILEVATO CHE si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività che si realizzeranno nell’ambito dei riconfigurati centri CERIT e CERT.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa/o regolamentare in essere costituiscono parte integrante del presente atto.
Nell’ambito del presente accordo, le Parti intendono promuovere lo sviluppo di attività tecnico-scientifiche congiunte:
• di ricerca;
• di prove di laboratorio e consulenza tecnica;
• di formazione e didattica.
La collaborazione riguarderà aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e verrà realizzata anche attraverso la riconfigurazione dei Centri di Eccellenza in essere.
Nell’ambito delle attività predette le Parti giocheranno un ruolo paritetico nella formulazione e gestione di progetti scientifici comuni. Eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito del finanziamento di specifici progetti di ricerca, saranno ripartite di volta in volta, nel rispetto dei piani esecutivi dei progetti medesimi, sulla base degli obiettivi di ricerca da raggiungere e dei partner coinvolti.

Art. 2 - Convenzioni Attuative e Atti Esecutivi

Le attività di cui all’art. 1 saranno definite mediante la stipulazione di apposite Convenzioni Attuative e Atti Esecutivi tra le Parti, in attuazione e nel rispetto del presente Accordo Quadro.
Gli atti di cui al precedente comma dovranno indicare:
a) il dettaglio delle attività da espletare;
b) gli specifici obiettivi da conseguire;
c) la durata delle attività;
d) i termini degli impegni assunti da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri e proventi;
e) i responsabili scientifici di entrambe le parti;
f) l’individuazione di locali e attrezzature messe a disposizione dalle parti per il conseguimento degli specifici obiettivi.

Art. 3 – Comitato di indirizzo tecnico-scientifico e operativo

L’Università si impegna a prevedere nei Regolamenti con i quali si procederà a riconfigurare ciascuno dei due Centri di collaborazione CERIT e CERT, un Comitato di indirizzo tecnico-scientifico e operativo, composto in modo da garantire una pari rappresentatività delle Parti nel Comitato medesimo.
Il Comitato di cui al precedente comma definisce gli indirizzi tecnico-scientifici e operativi di ciascuno dei due Centri, nonché la programmazione delle attività di cui al precedente art. 1 e l’aggiornamento delle stesse a seguito della stipula di ogni nuovo atto di cui all’art. 2 del presente Accordo.
Il suddetto Comitato si riunisce con cadenza almeno annuale.
Eventuali collaborazioni con altri enti o soggetti privati dovranno essere preventivamente approvate all’unanimità dal suddetto Comitato.

Art. 4 - Spese ed oneri

Salvo diversa regolamentazione espressamente prevista negli atti di cui al precedente art. 2, le spese relative al proprio personale coinvolto nelle attività di cui all’art. 1 e le spese relative alle proprie risorse strumentali e ambientali messe a disposizione per lo svolgimento dei progetti comuni, sono a carico di ciascuna delle Parti.
I costi per l’acquisto di ulteriori risorse strumentali o i costi per il personale aggiuntivo che si rendesse necessario acquisire, esclusivamente al fine di realizzare le attività di cui all’art. 1 del presente Accordo, saranno ripartiti secondo quanto stabilito negli atti di cui al precedente art. 2.
Eventuali utili derivanti dalla realizzazione della attività di cui all’art. 1 saranno ripartiti secondo quanto stabilito negli atti di cui al precedente art. 2.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o servizi informatici con valore legale.

Art. 6 – Diritto di recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o servizi informatici con valore legale.
Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito della programmazione declinata dal Comitato di indirizzo di cui al precedente articolo 3 dovranno essere comunque portati a compimento salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 7 – Modifiche

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle parti

Art. 8 – Divulgazione e utilizzazione dei risultati

Le Parti convengono sul comune interesse della valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto del presente Accordo.
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con una precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e previo assenso dell’altra Parte.
Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali o internazionali i risultati delle ricerche in oggetto e esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l’accordo nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 9 – Proprietà intellettuale e industriale

Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca, di cui all’art. 1, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità, negli atti di cui all’art. 2, sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti. L’Università e l’INAIL possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento dell’INAIL e dell'Università quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Art. 10 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, e degli studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti e laureati frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell’INAIL per lo svolgimento delle attività comuni di cui all'art. 1 del presente Accordo.
L’INAIL garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del decreto MIUR n. 363/1998, che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 12 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo.
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che tutti i dati personali forniti, anche verbalmente, per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali". Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo , si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 14 – Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.
Qualora non fosse possibile il Foro competente sarà quello di Parma.

Art. 15 - Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente Accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrata e assunta al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto
Le Parti

Roma,

Per l’Università* Per l’INAIL*


*Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.


Fonte: inail.it