Tipologia: CIA
Data firma: 25 gennaio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Copaim e Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Copaim Albinia (Gr)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Convenzione con Istituto Assicurativo per prestazioni integrative sociale e mutualistiche
Art. 2 Trasferte
Art. 3 Indennità varie
Art. 4 Permessi
Art. 5 Orario di lavoro - "Banca ore individuali"
Art. 6 Salario aziendale per obiettivi
Art. 7 Decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale

L'anno 2002, il giorno 25 del mese di Gennaio, si sono incontrati presso la sede della Copaim srl ("Compagnia Prodotti Agro Ittici Mediterranei") di Albinia […] la Copaim srl […] e […] Flai Cgil.

Premesso che con la presente riunione l'Azienda, adempiendo a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'Industria alimentare in tema di informazione, ha data ampie indicazioni in merito alle prospettive produttive, programmi di investimento ed ampliamento della Società; le Parti si sono date reciprocamente atto con soddisfazione di quanto realizzato nello stabilimento Copaim di Albinia ai sensi del D.Lgs 626/94 sulla sicurezza sul lavoro; si conviene quanto segue

Art. 3 Indennità varie
Indennità per interventi straordinari.
- Al personale che si trova a riposo o in ferie che viene chiamato per interventi straordinari (anche notturni) verrà corrisposta una indennità pari a Euro 12,92=. Verranno corrisposti gli straordinari per il tempo eccedente i 60 minuti.
Indennità mensa. […]
Indennità disagio freddo.
- Ai lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente pari o inferiore a 7 gradi sopra lo zero verrà corrisposta una indennità mensile di Euro 51,65=.
Indennità controllo impianti.
- Per controllo impianti da effettuarsi nei giorni festivi e nei periodi di chiusura dello stabilimento, verrà corrisposta una indennità di Euro 25,82= giornaliere per i primi 2 anni di validità del presente contratto integrativo e Euro 30,99= per i successivi 2 anni. Gli impianti saranno visitati nei detti giorni, il mattino e il pomeriggio.

Art. 5 Orario di lavoro - "Banca ore individuali"
- Al fine di assicurare una più razionale utilizzazione degli impianti ed incrementare i livelli di produttività e soprattutto allo scopo di adeguare i programmi di produzione alla disponibilità di materia prima ed alle richieste del mercato, le cui fluttuazioni e caratteristiche di stagionalità pongono solitamente l'esigenza di una maggiore intensità produttiva in taluni mesi dell'anno, l'orario settimanale contrattuale sarà realizzato come media in un arco temporale annuo con la riduzione dell'orario settimanale sino ad un minimo di 24 ore da recuperare in altri mesi dell'anno caratterizzati da attività lavorativa più intensa.
- L'Azienda pertanto informerà tempestivamente la Rappresentanza Sindacale aziendale delle suddette esigenze per determinare la realizzazione di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori od inferiori all'orario contrattuale; in ogni caso comunque i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nel caso di riduzione che nel caso di superamento di detto orario senza alcuna maggiorazione, intendendosi il tutto finalizzato al conseguimento del premio per obbiettivi di cui all'articolo seguente.
- Al fine di realizzare tale sistema di recupero sarà costituita per ciascun lavoratore, a cura della Società e con il controllo della Rappresentanza Sindacale, una "banca ore di lavoro individuale".
- In coincidenza dei giorni in cui si attua la flessibilità aziendale di lavoratori in ferie, per gli stessi, tali giornate saranno considerate di flessibilità.
- Le giornate di flessibilità non recuperate entro la fine dell'anno, saranno retribuite con la mensilità di Gennaio dell'anno successivo con una maggiorazione del 10% fino a 56 ore. Le ore superiori a 56 saranno maggiorate del 20%.