Tipologia: Accordo
Data firma: 28 marzo 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2004
Parti: Fabbrica di Laterizi e RSU, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, Fabbrica di Laterizi S. Quirico d'Orcia (Si)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Relazioni industriali
3) Orario di lavoro - Strumenti di flessibilità
4) Ambiente di lavoro e sicurezza
5) Premio di risultato - Anni 2002 - 2003 - 2004
6) Verifica
7) Corresponsione del premio
8) Non incidenza su altri istituti
9) Beneficiari
10) Salvaguardia
11) Regime contributivo
12) Validità

Verbale di accordo

In data 28 Marzo 2002 in S. Quirico d'Orcia (SI) presso la sede della Società Fabbrica di Laterizi spa, tra la Società Fabbrica di Laterizi spa […] e la Fillea/Cgil di Siena […], le RR.SS.UU. delle Unità Produttive di Siena […]

Premesso
· che le parti hanno avviato un confronto finalizzato a rinnovare il contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato il 4 dicembre 1996 nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel protocollo del 23 luglio1993 e nell'art. 25 - parte prima - del vigente CCNL;
· che le parti ad esito del confronto, valutate positivamente le risultanze della precedente negoziazione e tenuto altresì conto di quanto previsto dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, intendono integralmente riconfermare gli accordi già in essere, ivi compreso quello stipulato in data 01/01/2000;
· che, in particolare, le parti riconfermano di voler sviluppare un sistema che consenta all'impresa di migliorare la propria competitività perseguendo, in un'ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento dei parametri di redditività, di efficienza produttiva e di qualità della produzione e che nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene

1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Relazioni industriali
Di norma entro il mese di marzo di ciascun anno si terrà un incontro tra le parti, nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sulla attività produttiva, nonché ad eventuali modifiche della organizzazione del lavoro. In tale occasione, tra la Direzione ed RSU, sarà anche concordato il calendario annuale di lavoro che, in funzione delle programmate esigenze produttive, stabilisca il periodo e l'entità delle ferie collettive in conformità del vigente CCNL.
Tale programma, in considerazione delle mutevoli e repentine esigenze del mercato e della clientela, deve intendersi come programma "di massima" e come tale suscettibile di eventuali scostamenti in presenza dei quali le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di concordare gli opportuni aggiustamenti.

3) Orario di lavoro - Strumenti di flessibilità
Nella reciproca consapevolezza che le mutevoli e variabili esigenze del mercato impongono all'azienda di ricercare, anche in via strutturale, misure idonee, atte a garantire l'ottimale utilizzo degli impianti, le parti hanno convenuto quanto segue: fermo restando quanto previsto in materia di orario di lavoro dal vigente CCNL e dalla contrattazione aziendale, laddove in futuro si dovessero verificare comprovate momentanee esigenze di intensificazione della attività produttiva e di maggior utilizzo degli impianti, la Direzione Aziendale e le RSU si impegnano a ricercare soluzioni organizzative coerenti e rispondenti alle necessità aziendali e dei lavoratori dipendenti.

4) Ambiente di lavoro e sicurezza
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza umana, sociale e normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dall'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 (al quale l'azienda ovviamente si impegna a dare completa attuazione) si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tendenti alla individuazione, all'analisi e alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere. L'azienda si impegna affinché tutti i nuovi assunti svolgano un adeguato periodo di pratica finalizzato alla conoscenza del funzionamento delle macchine e/o degli impianti. Saranno altresì organizzati corsi di formazione sulla sicurezza di breve durata, che coinvolgeranno a turno tutti i lavoratori e che prevedranno anche la partecipazione di esperti esterni, ogni volta si ravvisi la necessità o comunque in caso di sostanziali modifiche alle macchine e/o agli impianti. A tale proposito entro 3 mesi dalla data di stipula del presente accordo verranno concordati, fra la Direzione aziendale e la RSU, i tempi, i modi ed i contenuti della prevista formazione.