Cassazione Civile, Sez. 6, 16 luglio 2015, n. 14893 - Cancro al colon: malattia professionale?


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 16/07/2015

 


FattoDiritto

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 22 aprile 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. : "La Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di G.F., intesa al riconoscimento della origine professionale della patologia dalla quale era affetto (cancro al colon) ed alla conseguente condanna dell'INAIL alla erogazione delle relative prestazioni assicurative.
La statuizione di riforma è stata fondata sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado la quale aveva escluso il nesso di causalità tra la patologia in oggetto e l'attività lavorativa espletata dall'originario ricorrente.
G.F. chiede la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo. L'INAIL resiste con tempestivo controricorso. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la decisione per avere aderito alle relazione peritale di secondo grado. In particolare deduce che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non hanno tenuto conto dei rilievi critici formulati dal consulente di parte in merito al nesso tra patologie del tratto gastrointestinale e esposizione ad amianto, e degli allegati "quaderni " del Ministero della Salute .
Il ricorso è manifestamente infondato .
Si premette che, come evidenziato dall'istituto controricorrente, la sentenza impugnata è stata depositata in data 22 gennaio 2013. Al ricorso per cassazione si applica, quindi, ratìone temporis, l'art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione dettata dall'art. 54 del di 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.
Con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in  quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione". ( Cass. ss.uu. n.8053 del 2014)
In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extra testuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma , n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - A fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso. Parte ricorrente non ha sviluppato il motivo di ricorso in termini coerenti con tali prescrizioni. Premesso, infatti, che alla luce della nuova formulazione dell'art art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non possono trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si rileva che l'odierno ricorrente non ha individuato il fatto storico, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ed il cui esame è stato omesso dal giudice di appello.
Le censure alla decisione impugnata si risolvono, infatti, nella mera contrapposizione, in termini peraltro non autosufficienti, alle conclusioni del consulente di secondo grado di quelle del consulente di parte in punto di nesso di derivazione causale, contrapposizione intrinsecamente inidonea a dare conto dell'errore in concreto ascritto alla consulenza di secondo grado condivisa dal Giudice di appello.
Alla luce delle considerazioni che precedono il motivo di ricorso risulta inidoneo a validamente censurabile la decisione impugnata.
Attesa la manifesta infondatezza del ricorso si chiede che il Presidente voglia fissare la data dell'Adunanza camerale ."
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15 %, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .
Roma, camera di consiglio del 22 aprile 2015