Tipologia: Accordo
Data firma: 13 maggio 2002
Validità: 01.05.2002 - 30.04.2006
Parti: Terme di Chianciano/Associazione Industriali e RSA/Cgil-Filcams, Cisl-Fisascat, Uil-Uiltucs
Settori: Commercio, Turismo, Terme di Chianciano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Obiettivi strategici
Formazione professionale, sicurezza e qualità
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
Accordi su materie specifiche
1) Orario di lavoro
2) Flessibilità
3) Straordinario
4) Mobilità
5) Ferie
6) Salario e occupazione
7) Contratti part-time
8) Classificazione del personale
9) Clausola di salvaguardia per i precedenti Accordi Aziendali
Premio di risultato
Criterio assegnazione Premio
Durata, decorrenza e validità

Il giorno 13 maggio 2002, a Chianciano, presso la sede della Direzione Generale delle Terme di Chianciano spa, via delle Rose 12, si sono incontrati […] le Terme di Chianciano spa […], per i lavoratori i Rappresentanti sindacali aziendali […], l'Associazione Industriali della provincia di Siena […], le Organizzazioni Sindacali di Categoria e Provinciali […] Cgil Filcams, […], Cisl Fisascat e […] Uil Uiltucs

Formazione professionale, sicurezza e qualità
Le parti ritengono che, in anni di profonde trasformazioni del mondo del lavoro, la politica della formazione professionale del personale deve assumere un ruolo centrale e continuo nell'attività aziendale.
La Direzione Aziendale, a seguito del progetto formativo realizzato nel 2001 "Sviluppare nuove competenze gestionali nelle Terme di Chianciano", ha presentato un ritrovo progetto per il 2002 dal titolo -Formazione per il miglioramento dei processi e dei servizi nelle Terme di Chianciano", continuerà a lavorare per cogliere e ricercare tutte le opportunità possibili per garantirsi almeno in parte risorse finanziarie per migliorare le professionalità del personale.
Resta l'impegno delle parti affinché l'organizzazione dei corsi di formazione siano compatibili con le esigenze dei clienti.
Le parti in attuazione alle disposizioni legislative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/96 e D.Lgs. 624/1996 e successive modifiche, CCNL), dichiarano la massima disponibilità a collaborare, pure nelle rispettive autonomie di ruoli, con lo scopo di rendere sempre più sicuri gli ambienti di lavoro; la direzione aziendale si impegna a continuare a informare e formare, sia il rappresentante alla sicurezza che i lavoratori sui possibili rischi in rapporto alle mansioni che sono chiamati a svolgere e a fornire ai dipendenti i mezzi di protezione idonei a garantire la loro sicurezza.
Nella consapevolezza che il mercato a cui ci rivolgiamo richiede una qualità dei servizi e prodotti sempre più elevata, la Direzione ha attivato un sistema di conduzione della qualità, che, applicato a tutte le attività aziendali, ne consolidi gli obiettivi pregressi e ne governi lo sviluppo, con obiettivo di continuo miglioramento, appoggiati alle informazioni di mercato, alla normativa che regola le nostre prestazioni e all'evoluzione delle tecnologie che le utilizzano; e in questo quadro gli impegni su cui lavorare, anche in considerazione delle normative in vigore, per il settore riguardano:
l'applicazione del sistema qualità a tutta l'attività aziendale, definendo, per i servizi aziendali, precisi ed evoluti criteri di affidabilità e di orientamento al cliente,
l'addestramento e la responsabilizzazione del personale, adeguati alla puntuale applicazione dei requisiti definiti nel manuale aziendale della qualità,
il mantenimento e l'incremento del giusto livello di redditività, che consenta di attuare i programmi di miglioramento individuati,
il mantenimento della Certificazione del sistema qualità, come strumento per stimolare le funzioni aziendali e confrontarsi, con successo, sui mercati nazionale e internazionale, diventati ormai un unico mercato globale.

Relazioni sindacali ed elezioni RSU
In questo contesto dove un confronto costruttivo con le Organizzazioni sindacali, pure nelle rispettive autonomie delle parti, rappresenta un momento importante per costruire le condizioni per un nuovo rilancio dei servizi termali e sanitari dell'azienda, proprio per rafforzare questo rapporto nel quadro delle convergenze strategiche del Protocollo 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998 le parti convengono di dare attuazione all'accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei tempi e nelle rispettive autonomie delle parti.
L'azienda dichiara che per una migliore e più razionale definizione delle complesse problematiche legate all'attività termale sarebbe utile che in tempi brevi si giungesse alla applicazione delle intese a livello nazionale sull'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Comunque nelle more della definizione di quanto sopra le parti convengono di definire la delegazione trattante dei rappresentanti sindacali aziendali nel numero massimo di 6 lavoratori tra fissi e stagionali.
Le parti ritengono opportuno definire il quadro delle relazioni fra l'Azienda ed Organismi sindacali di rappresentanza nell'ambito della disciplina di cui all'Art. 1 del Contratto Collettivo.
Si specifica che quanto previsto per i rapporti con le RSU vale anche per i Rappresentanti Sindacali Aziendali.
Le relazioni sindacali aziendali si articolano in
a) Informazione annuale alla RSU e OO.SS.
b) Esame preventivo con le RSU
e) Contrattazione Livello Aziendale sulle materie indicate all'art. 1 lett. C- P.to 3 CCNL.
A) Informazione periodica e annuale alla RSU ed alle OO.SS.
Oltre alle materie previste dal Contratto Collettivo Nazionale art. 1, sarà oggetto di informazione annuale.
1) L'andamento economico aziendale, l'incidenza del costo del lavoro sul costo della produzione e i dati complessivi dell'occupazione
2) L'organizzazione aziendale
3) Le innovazioni tecnologiche, nuovi investimenti e servizi
4) Programmi per la sicurezza e la prevenzione, per lo sviluppo della qualità e formazione professionale.
Inoltre così come previsto dal CCNL, in caso di decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive aventi riflessi anche sull'occupazione, sarà data comunicazione preventiva alle RSA e/o alle OO.SS al fine di effettuare le opportune valutazioni.
B) Esame preventivo con le RSU e/o con le OO.SS.
Avvenuta l'informazione saranno oggetto di esame preventivo o di consultazione su richiesta di una delle parti, le materie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed inoltre:
1) Processi rilevanti di riorganizzazione dei servizi (privatizzazione gestione termale}
2) L'andamento dell'occupazione in rapporto all'andamento stagionale e con riferimento ai periodi precedentemente lavorati
La RSU e/o le OO.SS., ricevuta l'informazione può chiedere all'azienda per le sopraindicate materie l'avvio delle procedure di consultazione, che devono concludersi entro un massimo di dieci giorni. In caso di disaccordo le parti verbalizzano le rispettive posizioni e conservano la rispettiva autonomia.
C) Contrattazione aziendale
La Contrattazione aziendale verrà svolta per le materie fissate nell'Art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 15 Giugno 1999, che di seguito riportiamo:
[…]
c) L'attuazione della distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni nel perioda 1° novembre - 30 aprile di cui ai commi l° e 2° del punto 3) dell'art. art. 18;
d) Gli accordi di cui al penultimo comma dell'art. 22 sui contratti a termine;
e) Gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall'art. 20;
f) Gli accordi in tema di apprendistato di cui all'art. 13;
g) Eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
h) Gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario di cui al punto 4) ultimo comma dell'art. 18 del CCNL.

Accordi su materie specifiche
1) Orario di lavoro

In base all'art. 18 CCNL l'orario di lavoro effettivo settimanale è di 39 ore. I permessi residui saranno utilizzati come da CCNL.
[…]
L'orario di lavoro settimanale continua ad essere organizzato dall'azienda in modo flessibile su 5 o 6 giornate lavorative, facendo riferimento per motivate esigenze operative aziendali e al maggiore o minore afflusso di clientela, programmabile in base alle statistiche delle presenze relative agli anni precedenti e tenendo presente l'afflusso della clientela della stagione in corso, sempre con il fine di garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi.

2) Flessibilità
Fermo restando le 39 ore medie settimanali, nella stagione termale -16 aprile / 15 novembre, il minore orario non potrà essere inferiore alle 33 e non superiore alle 45 ore settimanali.
Il programma della flessibilità preventivamente comunicato dovrà prevedere un equilibrio fra le ore prestate e recuperate. Le eventuali differenze in positivo e negativo dovranno essere riconducibili a casi eccezionali e non prevedibili.
[…]

3) Straordinario
Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 in materia di lavoro straordinario, la parti convengono che lo stesso dovrà essere effettuato anche in quei reparti che al momento della necessità non avessero l'organico dei dipendenti stagionali al completo, per fare fronte alle esigenze tecnico - produttive limitatamente ad un breve periodo.

4) Mobilità
L'azienda applicherà la mobilità per i dipendenti fissi, al fine di qualificare, valorizzare la forza lavoro e le diverse professionalità per una migliore produttività ed economicità dei servizi; l'azienda potrà impiegare i dipendenti di cui sopra in reparti, lavori e mansioni diverse da quelli abituali.
La mobilità si applica anche ai dipendenti stagionali in caso di temporanee assenze e/o ad improvvise esigenze tecnico-produttive. In questi casi l'azienda fornirà alla RSU, nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana le informazioni relative agli spostamenti effettuati.
Nel caso di cessazione di attività di un reparto o settore aziendale, la Direzione attiverà un confronto preventivo con i rappresentanti Sindacali Aziendali, per definire la collocazione o meno del personale in altri reparti.

9) Clausola di salvaguardia per i precedenti Accordi Aziendali
I seguenti accordi aziendali vigenti conservano la loro validità e continuano ad applicarsi integralmente al personale interessato dei vari reparti
[…]
Accordo del 15/09/2000 "Trasferimento Mescitrici",
[…]
Orario di lavoro dipendenti impiegati a tempo indeterminato del 14/04/1991.

Durata, decorrenza e validità
Il presente contratto integrativo aziendale si applica a tutto il personale della Società Terme di Chianciano spa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time, contratti di formazione e apprendistato, salvo diverso accordo per singoli capitoli.
Il presente contratto integrativo si applica dalla data della stipula, annulla e sostituisce tutti gli accordi aziendali precedenti che si intendono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente accordo fatte salve le deroghe e le salvaguardie previste nei singoli punti n. 6-8-9 del presente accordo.
[…]