Tipologia: Accordo
Data firma: 20 dicembre 2002
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Gruuppo Unicoop Firenze/Associazione Cooperative Distretto Tirrenico e Filcams-Cgil , Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, Unicoop Firenze
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Diritti di informazione
Livelli e materie di confronto
Strumenti di partecipazione
Elementi valoriali
Pari opportunità
Codice antimolestie
Diritto allo studio
Congedi per formazione
Formazione
Politiche del mercato del lavoro
Part time
Appalti
Lavori atipici (co.co.co., merchandisers, promoters)
Mobilità e trasferimenti intercanale
Orario di lavoro
Sistema retributivo
1. Premio aziendale di gruppo
2. Gradualità di maturazione del Premio Aziendale
3. Salario Variabile
Lavoro domenicale e festivo
Trattamento lavoro Natalizio.
Trattamento lavoro domeniche e festività extra-natalizie
Contratti a tempo determinato
Passaggi dal 5° al 4° livello
Congedi per gravi motivi familiari
Permessi retribuiti
Tessera sanitaria
Accordo RSU
Orologi marcatempo
Decorrenza e durata

Accordo del gruppo Unicoop Firenze

Oggi, 20 Dicembre 2002 a Firenze si sono incontrate le Società Unicoop Firenze scarl […], Società Ipermercati Cooperativi (Sic) spa […] e Società Minimercati Cooperativi (Smc) srl […], per conto dei tre Canali Supermercati, Ipermercati, Minimercati, con l'intervento della Associazione Cooperative Distretto Tirrenico […] e le Segreterie Regionali e Provinciali delle Province di Firenze, Arezzo, Siena, Pistoia, Pisa e Prato di categoria […] Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs - Uil […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle tre società […]

Premessa
- L'esperienza ha confermato la validità delle scelte operate dalle parti contraenti l'accordo del 29 giugno 1996, che hanno consentito attraverso lo sviluppo delle società la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali in un mercato a forte competitività;
- L'evoluzione del contesto socio economico rende non solo attuali, ma ancor più significativi gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali e il consolidamento dell'occupazione che le imprese firmatarie dell'accordo si assumono quale elemento fortemente distintivo rispetto alla concorrenza, in controtendenza rispetto alla precarizzazione;
- La conferma di un'organizzazione multicanale, all'interno delle strategie complessive del Gruppo, garantisce l'autonomia gestionale di ciascuno dei tre canali - minimercati, supermercati ed ipermercati - e consente a ciascuno di essi l'adozione di politiche che assicurino la massima competitività nel proprio mercato di riferimento e il raggiungimento dei livelli di redditività attesi;
- Il presente accordo si colloca all'interno di uno scenario di riferimento con:
· una situazione economica incerta aggravata dalla ripresa dell'inflazione e dalla stagnazione dei consumi (che penalizza in modo particolare il settore alimentare);
· una situazione politica nella quale, attraverso modifiche legislative, si tende a rendere più incerto il futuro del movimento cooperativo;
· una situazione che rende necessaria una decisa difesa dell'occupazione e delle condizioni di impiego dei lavoratori;
· un contesto competitivo caratterizzato da una crescente complessità che deriva dalla sempre più numerosa e qualificata presenza nel nostro territorio dei principali gruppi della distribuzione nazionale ed europea, delle diverse tipologie distributive, che costituiscono delle serie minacce alle quote di mercato della Cooperativa in virtù del notevole potenziale contrattuale verso la produzione e l'elevato livello competitivo dei costi;
- Pur in questo quadro di riferimento la risposta delle Imprese firmatarie dell'Accordo di Gruppo sarà adeguata al livello delle sfide che vengono portate, attraverso la responsabilizzazione dei gruppi dirigenti e dei lavoratori, con l'impegno nella formazione, per favorire l'arricchimento professionale, il raggiungimento degli obiettivi economici e la soddisfazione dei clienti;
- Le parti convengono circa l'opportunità di aprire la contrattazione di secondo livello mediante il rinnovo dell'accordo di gruppo confermando la necessità di riservare ai singoli canali le materie previste in funzione delle rispettive compatibilità economiche e specificità operative;
- Le parti intendono far assumere a questo accordo il carattere di un Patto per lo Sviluppo capace di:
· coniugare efficienza e qualità dell'offerta commerciale e del servizio col miglioramento delle condizioni di lavoro;
· assicurare la possibilità di proseguire la politica di sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi orientati ad influenzare le aziende produttrici secondo le aspettative e gli interessi dei consumatori;
· sostenere qualità ed eticità dei prodotti, il commercio equo e solidale nel rispetto dei diritti dell'uomo e del lavoratore;
· confermare il ruolo di Unicoop nella difesa dell'ambiente e di calmiere dei prezzi sul mercato;
- La valenza del presente accordo è riferita solo alla Regione Toscana ove Unicoop Firenze, Sic e Smc operano gestendo società a marchio "Coop", "Ipercoop" ed "inCoop";
- Con il presente accordo, le parti intendono:
· riaffermare un sistema di relazioni sindacali decentrate;
· aumentare la partecipazione del personale attraverso l'informazione, il suo coinvolgimento e l'adozione di un sistema incentivante basato su un premio variabile collegato anche alla soddisfazione della clientela ed ai risultati delle unità produttive, dei reparti, uffici, così come verranno individuati negli accordi di canale;
· sottolineare l'importanza che quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Regionale del 29 Luglio 1999 n. 4, così come novato dalle modifiche al Regolamento del 3 Maggio 2000 n. 5, che afferma, tra gli altri criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, l'impegno al rispetto del CCNL di settore ed alla realizzazione di un accordo di 2° livello finalizzato ad evitare situazioni di concorrenza anomala, trovi applicazione.

Diritti di informazione
Le parti, fermo restando i diritti di informazione già definiti dal vigente CCNL stabiliscono come materie da inserire nell'informazione annuale alle RSU e OO.SS. le seguenti materie:
Livello di Gruppo
- Politiche di sviluppo, investimenti e livelli occupazionali
Livello di Canale
[…]
- Consuntivo del parametro di produttività
- Percentuale assenze infortuni e malattie
- Criteri di produttività adottati
Livello di Unità Produttiva
[…]
- Riepilogo delle ore lavorate annue: ordinarie, straordinarie e supplementari
- Percentuale assenze, infortuni e malattie
- Riepilogo ferie e permessi
L'uso delle informazioni che saranno fornite è regolato dai principi sanciti dall'art. 210 del Codice Civile. Le RSU e le OO.SS. si impegnano all'obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel caso di violazione dell'obbligo le parti si incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.

Livelli e materie di confronto
Le parti, fermo restando quanto previsto all'art. 4 del vigente CCNL in materia di livelli di contrattazione, concordano quanto segue:
Livello di Gruppo
Interlocutori: Direzioni aziendali delle tre società e RSU e OO.SS. strutture regionali e territoriali
A questo livello di confronto sindacale, sono demandate le seguenti materie:
- Pari opportunità, Codice antimolestie, Formazione
- Relazioni sindacali, diritti sindacali e diritti di informazione
- Politiche del mercato del lavoro
- Mobilità e trasferimenti intercanale
- Orario di lavoro: durata e dinamiche
- Premio aziendale: entità e gradualità di maturazione
- Salario variabile: tetto, dinamiche e linee guida
- Aperture Domenicali e Festive
- Assistenza Integrativa
Livello di Canale
Interlocutori: Direzione Aziendale del Canale, Coordinamento delle RSU di Canale e OO.SS. strutture regionali e territoriali.
A questo livello sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
- Mercato del lavoro
- Sistema incentivante (definizione dei criteri, dei parametri e delle modalità di erogazione)
- Organizzazione del lavoro: linee guida
- Strumenti di flessibilità e regimi di orario
- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Indennità
- Brevi trasferte
- Mensa
Livello Unità produttiva
Nell'ottica del perseguimento di relazioni sindacali decentrate gli interlocutori per tale livello sono:
Direttore del punto di vendita con l'assistenza della Direzione Aziendale, la RSU del punto di vendita, con l'assistenza delle OO.SS, territoriali di categoria e del Coordinamento di Canale delle RSU, se eventualmente richiesto.
- Organici
- Organizzazione del lavoro
- Applicazione dei criteri stabiliti dagli accordi di canale
Livelli di competenza
Le parti concordano che le materie definite a livello superiore non possono essere ricontrattate a livello inferiore.

Strumenti di partecipazione
Le parti nell'intento di concretizzare la partecipazione concordano quanto segue:
A) Viene costituita una Commissione, composta da n. 6 membri nominati in rappresentanza delle Società del gruppo Unicoop Firenze e della propria Associazione competente per livello e da n. 6 membri in rappresentanza delle OOSS. Regionali e delle RSU, con compiti di informazione e di approfondimento dei progetti complessivi di sviluppo e/o ristrutturazione delle Società del gruppo e delle problematiche esposte all'interno del vigente CCNL. Tale commissione potrà esprimere la propria valutazione sulle questioni affrontate nonché fornire le indicazioni che riterrà utili. Si precisa che ai lavori di detta commissione, che si riunirà entro 10 giorni dalla richiesta di una delle parti, potranno partecipare solo i membri nominati.
B) Vengono costituiti Comitati Paritetici aventi ognuno il compito di esaminare progetti dei singoli Canali relativi a singole specifiche tematiche.
Tale compito sarà svolto con tempestività successivamente all'iter formativo dei progetti iniziali dei singoli canali approvati dai consigli di Amministrazione delle società a cui fanno riferimento ed in tempi congrui rispetto alla definizione dei progetti finali e dei relativi piani di fattibilità.
I Comitati Paritetici saranno composti da n. 6 membri nominati in rappresentanza dei singoli canali e da n. 6 membri in rappresentanza delle rispettive RSU ed OO.SS., ed esprimeranno un parere consultivo sui singoli progetti esaminati.
Le parti, firmatarie del presente accordo, comunque sviluppando tali strumenti di partecipazione intendono affermare che attraverso una corretta informazione e confronto si definiscano in sede sindacale le intese sulle quali sviluppare le sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi di Punto Vendita, ed il tempo necessario per la verifica.
Nel corso del periodo di sperimentazione, le parti potranno scambiarsi osservazioni e suggerimenti; le intese raggiunte potranno essere confermate attraverso una verifica finale.
Fermo restando le competenze previste dall'art. 7 del CCNL vigente, qualora in fase interpretativa si dovessero verificare divergenze significative nell'interpretazione del presente accordo, le parti demandano, in prima istanza, alla commissione di cui al punto A) l'interpretazione del testo concordato.

Elementi valoriali
Pari opportunità

Le parti riconfermando quanto previsto nel vigente CCNL in materia di Pari Opportunità convengono sulla necessità di istituire entro sei mesi una Commissione a livello di Gruppo che promuova attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.

Codice antimolestie
Le parti convengono di recepire il "protocollo di intesa per il codice antimolestie nella Cooperazione Toscana" firmato dalle Centrali Cooperative e Sindacali il 10 maggio 2001, il relativo "codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" ed il regolamento di attuazione.

Politiche del mercato del lavoro
Le parti identificano la materia del mercato del lavoro come quella parte della contrattazione che deve consentire alle imprese, attraverso l'applicazione delle procedure previste, di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive rivolte a salvaguardare e sviluppare la competitività e di dare al tempo stesso un contributo positivo all'occupazione, utilizzando gli strumenti di flessibilità offerti dal vigente CCNL.

Part time
Le Parti si impegnano ad incontrarsi a livello di Canale per avviare un confronto e discutere l'applicazione delle normative relative al Part Time.

Appalti
Le Direzioni dei Canali si impegnano ad adottare, nei confronti delle aziende fornitrici che utilizzano gli appalti, azioni di controllo, contrattualmente previste nei contratti di fornitura dei servizi finalizzate al rispetto delle norme legislative. Le società del Gruppo non potranno esercitare, nei confronti di tale personale, alcun potere direttivo o disciplinare.

Lavori atipici (co.co.co., merchandisers, promoters)
Le Parti si impegnano a sviluppare su tale materia il necessario confronto per monitorare l'utilizzo di tali strumenti.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro effettivo per le aziende del Gruppo Unicoop Firenze è di 36 ore settimanali.
Gradualità
Per le nuove aperture del Canale ipermercati è prevista la seguente gradualità:
- 38 ore per i primi 18 mesi dall'apertura
- 37 ore per i successivi 18 mesi
- 36 ore trascorsi 36 mesi dall'apertura
I lavoratori delle aziende del Gruppo hanno diritto, per il ristoro nel posto di lavoro, ad una sosta non retribuita di 15 minuti giornalieri. I lavoratori che decidessero di non effettuare detta sosta dovranno comunicarlo alla Direzione dell'Unità Produttiva. Tale decisione dovrà avere la durata minima di un anno. I lavoratori invece che effettuano detta sosta, prolungheranno il loro orario di lavoro giornaliero di 15 minuti al termine dell'orario stesso.

Lavoro domenicale e festivo
Le parti, dopo un attento esame del mutato scenario relativo alle deroghe degli orari di apertura degli esercizi commerciali previsto dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, e preso altresì atto delle normative Regionali, applicate dalle Amministrazioni comunali, concordano sull'esigenza di trovare una soluzione al problema della copertura organizzativa delle postazioni di lavoro nelle giornate domenicali e festive.
A tal fine ribadiscono l'essenzialità del principio che l'organizzazione del lavoro concordata nonché gli impegni assunti dalle società anche nei confronti dei soci e clienti, nonché nei confronti della Pubblica Amministrazione, devono essere garantiti dalla certezza delle risorse a disposizione e si impegnano pertanto a responsabilizzare i lavoratori affinché venga assicurata l'apertura al pubblico pur ribadendo che l'effettuazione della prestazione straordinaria è volontaria.
I criteri di pianificazione della turnazione delle presenze saranno stabiliti a livello di canale.
In base alla pianificazione annuale delle aperture in deroga disposte dalle Amministrazioni comunali, la Direzione comunicherà alla RSU dell'Unità Produttiva il calendario delle aperture domenicali e festive, che le rispettive Direzioni dei Canali intendono attuare.
In un'apposita riunione annuale nei singoli Punti Vendita e delle altre Unità Organizzative (Magazzini ed Uffici) le parti definiranno la programmazione degli organici necessari a garantire il servizio. Fatte comunque salve eventuali successive modifiche derivanti da sopravvenute e diverse disposizioni emanate dalle amministrazioni Comunali, o da diversi posizionamenti della concorrenza, che verranno parimenti comunicate.

Trattamento lavoro domeniche e festività extra-natalizie
[…]
Qualora i lavoratori non garantissero la copertura delle postazioni necessarie per garantire il servizio, le società del gruppo provvederanno ad attivarsi - nell'ambito della legislazione e della contrattazione collettiva - a ricercare gli strumenti necessari al fine di garantire l'apertura dei Punti di Vendita.
[…]

Contratti a tempo determinato
Nel rilevare che il ricorso alle assunzioni a tempo determinato costituisce strumento inevitabile di organizzazione aziendale, le società del Gruppo Unicoop Firenze e le organizzazioni Sindacali sono consapevoli del disagio sociale che siffatto strumento di flessibilità può comunque implicare.
In tal senso la storia della Cooperativa attesta che il ricorso a tale tipo di contratto è sempre rimasto in limiti fisiologici ed al di sotto delle quote percentuali contrattualmente consentite e, per altro verso, evidenzia la sensibilità della Cooperativa medesima rispetto al problema del precariato ed alle istanze di parte sindacale.
Quanto sopra premesso, le parti ribadiscono l'efficacia di quanto previsto in materia dal vigente CCNL, e ciò sino al momento del suo rinnovo, e l'intenzione di dare attuazione, attraverso la stabilizzazione a tempo indeterminato dei contratti a termine, alle linee guida poste dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/Ce, nonché alla legislazione vigente.
Nell'ottica e con le finalità di cui sopra le società del Gruppo Unicoop Firenze proporranno, in occasione delle nuove assunzioni create dallo sviluppo, l'assunzione a tempo indeterminato secondo le esigenze tipologiche contrattuali determinatesi, a numero di settanta persone, complessivamente tra le società del Gruppo, privilegiando i lavoratori in forza al momento della proposta di assunzione che, avendo maturato una significativa esperienza lavorativa in mansioni corrispondenti a quelle richieste, abbiano maturato una più consistente presenza in azienda.
[…]
Con cadenza annuale le parti si incontreranno a livello provinciale e per canale per la verifica dell'attuazione del presente accordo.

Accordo RSU
Le parti si impegnano ad incontrarsi al più presto per affrontare la materia relativa ai diritti sindacali.